Il nuovo Codice degli appalti 2023 (D. L.vo n. 36/2023) contiene un articolo dedicato alle “clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale“. In sostanza prevede che nell’ambito degli appalti pubblici le stazioni appaltanti definiscano criteri vincolanti o premianti in relazione agli aspetti di responsabilità sociale e di tutela ambientale. Non si tratta di una novità normativa, quanto della conferma di un meccanismo già avviato con il precedente Codice e che dovrebbe spingere le aziende ad attivarsi per definire pratiche e procedure, anche certificabili o certificate, per restare competitive nell’ambito degli appalti pubblici, e nel loro mercato in generale.

Gli appalti per promuovere atteggiamenti virtuosi

I contratti d’appalto sono lo strumento con cui la pubblica amministrazione può promuovere l’adozione di pratiche e comportamenti virtuosi da parte delle aziende. Il contenuto dell’art. 57 del D. L.vo n. 36/2023 dettaglia gli ambiti specifici nei quali le imprese sono chiamate a innovarsi per soddisfare le richieste delle stazioni appaltanti e mantenersi competitive. Si tratta di due ambiti paralleli: da un lato la responsabilità sociale e dell’altro la tutela ambientale.

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale, i bandi di gara devono contenere specifiche clausole sociali.

Le clausole sociali del Codice degli appalti

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale, i bandi di gara devono contenere specifiche clausole sociali, ossia requisiti necessari in fase di partecipazione al bando di gara. Tali clausole sono finalizzare a garantire, tral l’altro:

  • le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  • la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
  • l’applicazione delle stesse condizioni economiche contrattuali ai subappaltatori, in una logica di contrato del lavoro irregolare.

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti pubblici

Al pari delle clausole sociali, l’art. 57 del Codice dei contratti pubblici 2023 prevede che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

L'art. 57 del Codice dei contratti pubblici 2023 prevede che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

I CAM sono requisiti ambientali stabiliti con l’obiettivo di individuare le soluzioni progettuali, i prodotti o i servizi migliori sotto il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita (tenendo conto della disponibilità del mercato) e al fine di diffondere tecnologie e prodotti ecocompatibili. I CAM vengono definiti mediante decreto ministeriale, quindi non sono una novità introdotta dai singoli bandi di gara: è possibile conoscere e approfondire quelli vigenti per definire strategie di lungo periodo.

Come si possono attivare le aziende?

Il mercato offre già soluzioni capaci di rispondere ai requisiti che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara. La scelta di quali adottare dipende dalle linee strategiche di business della direzione aziendale, definite attraverso confronti con il personale che si occupa di gare e appalti, l’analisi dei bandi di interesse e il monitoraggio dei propri concorrenti.

Il mercato offre già soluzioni capaci di rispondere ai requisiti sociali e ambientali che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara: la scelta fa parte della strategia di business.

Lato responsabilità sociale, si parla per esempio di certificazione SA8000 e per la parità di genere. Mentre lato ambientale, si parla di certificazione 14001 o registrazione EMAS e di attestazioni di valutazione dei rischi non finanziari (le cosiddete “certificazioni ESG”). Sono possibili però anche strategie relative alla selezione di prodotti e fornitori coinvolti, ma è necessaria una valutazione strategica attenta, di lungo periodo e che coinvolga tutti gli attori aziendali competenti (ufficio gare, ufficio acquisti, ufficio HSE e direzione aziendale).