La gestione dei rifiuti nei cantieri edili può essere semplice se c’è un po’ di organizzazione e si segue il giusto filo logico. Si può arrivare in un attimo alla classificazione corretta e allo smaltimento, senza incorrere in errori e rischiare sanzioni, rispettando la sequenza di passi corretta.
Quali sono i rifiuti di cantiere?
Che equivale a chiedersi: quali sono i codici CER per i rifiuti da cantiere? Come faccio a classificare il rifiuto prodotto in cantiere?
Il riferimento primario è la classe 17 dell’elenco dei codici CER, la cui descrizione recita “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)“. In questa classe ci sono elencati diversi codici CER, corrispondenti a diversi “materiali di scarto”: cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, rame, bronzo, ferro e acciaio, terre e rocce, rifiuti da demolizione, etc.

Per quanto variegata sia la classe 17, non è detto che i codici che ne fanno parte siano sufficienti e adeguati a descrivere tutti i rifiuti di un cantiere edile, quindi non si devono escludere a priori tutte le altre classi. La procedura per definire in termini tecnici il rifiuto, attribuendogli il corretto codice CER, prevede tre passaggi:
- scorrere l’elenco dei codici CER della classe 17 e valutare se vi sia una voce adeguata a descrivere il rifiuto che si sta producendo;
- nel caso in cui non si trovasse una descrizione adeguata, consultare le altre classi di codici CER e scegliere quella che meglio descrive il processo di produzione del rifiuto e valutare i CER della classe individuando quello che meglio descrive la tipologia di rifiuto prodotta;
- una volta individuato il codice CER, nel caso si tratti di un codice cosiddetto a specchio (per il quale esiste una versione che descrive il rifiuto pericoloso e una che descrive il rifiuto non pericoloso), far effettuare l’analisi di caratterizzazione a un laboratorio accreditato Accredia al fine di accertare la presenza o meno di caratteristiche di pericolosità e, quindi, stabilire in via definitiva se utilizzare il CER del rifiuto pericoloso (lo si riconosce facilmente dalla presenza dell’asterisco in fondo alla descrizione) oppure di quello del rifiuto non pericoloso.

La gestione rifiuti nel cantiere edile
La gestione consiste nel deposito temporaneo, nel trasporto e nell’avvio a recupero o smaltimento.
Il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere, cioè il rifiuto non può essere trasportato presso la sede dell’impresa e stoccato presso di essa. L’unica eccezione è quella dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili: in questo caso il rifiuto può essere trasportato presso la sede dell’impresa accompagnato da documento di trasporto, e il deposito temporaneo avviene in sede seguendo le stesse regole previste per il deposito in cantiere (le trovi di seguito). In entrambi i casi non sono necessarie autorizzazioni.

Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un’area dedicata e opportunamente identificata, suddividendo i rifiuti in categorie omogenee (non si devono mischiare o miscelare) e apponendo un cartello che riporti il codice CER identificativo del rifiuto. La soluzione ideale sono in genere i cassoni, a nolo. Nel caso del deposito sul suolo, come avviene per le terre e rocce da scavo in attesa che siano caricate sui camion per il trasporto, bisogna accertarsi che il rifiuto non sia pericoloso!
L’ultimo dettaglio in merito al deposito temporaneo riguarda le tempistiche per l’avvio a recupero o smaltimento, che può seguire uno di questi due criteri alternativi:
- con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità;
- al raggiungimento di 30 o 10 mc, a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi rispettivamente, ma in ogni caso entro l’anno dall’inizio del deposito.

Vediamo adesso come gestire trasporto e smaltimento.
Cosa fare per trasportare rifiuti edili?
Il trasporto deve essere effettuato da impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2bis in caso di trasporto di rifiuti di cui è produttrice o in categoria 4 o 5 in caso di trasporto di rifiuti per conto di terzi. Quindi se ci si affida a un trasportatore, bisogna verificare che:
- sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- che i mezzi utilizzati per il trasporto siano inseriti nell’autorizzazione (si verifica l’elenco delle targhe) e che siano autorizzati a trasportare il rifiuto di interesse (per ogni mezzo ci sono dei CER associati).
Se il problema sta nell’individuare i trasportatori adatti, si può consultare l’elenco degli iscritti all’Albo tramite il suo sito ufficiale oppure ricercare un intermediario alla gestione rifiuti, cioè un’impresa, iscritta all’Albo in categoria 8.

Il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto o FIR, compilato dal produttore del rifiuto con le indicazioni delle caratteristiche del rifiuto, di chi effettuerà il trasporto e dell’impianto di destinazione. In alternativa è possibile la compilazione da parte del trasportatore, ma la responsabilità della compilazione non gli viene “trasferita” quindi è buona regola verificare sempre la corretta compilazione del documento.
- La prima copia del formulario resta al produttore (in cantiere, e poi viene consegnata dal personale in sede);
- le copie dalla seconda alla quarta accompagnano il rifiuto sino all’impianto di destinazione che compila la sezione relativa all’accettazione del rifiuto, lascia una copia al trasportatore, tiene una copia per sé e trasmette la quarta copia al produttore nel termine di 30 giorni (anche a mezzo posta certificata).

Smaltimento dei rifiuti edili: dove portarli?
La smaltimento dei rifiuti edili comprende sia il conferimento a discarica che il conferimento a impianti di recupero o messa in riserva. Quello che varia è l’operazione a cui è sottoposto il rifiuto.
La tipologia effettiva della destinazione può essere stabilita dal capitolato speciale d’appalto o da altra documentazione di progetto, come la relazione geologica. Più frequentemente, però, viene determinata in base alla distribuzione geografica degli impianti autorizzati a ricevere il codice CER di interesse: la scelta tiene conto della prossimità al cantiere e del costo unitario (€/t). L’aspetto importante è verificare che l’impianto sia in possesso di specifica autorizzazione in corso di validità per tutto il periodo in cui si conferiscono i rifiuti, comprensiva dell’operazione di recupero o smaltimento del codice CER che si sta gestendo.

Come per l’individuazione dei trasportatori, è possibile richiedere dei riferimenti alle imprese che svolgono attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti (categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali). È però buona cosa individuare il destinatario del rifiuto contemporaneamente alla definizione del codice CER perché gli impianti possono richiedere di presentare, prima dell’avvio dei conferimenti, analisi aggiuntive rispetto a quelle previste per la caratterizzazione, quindi è utile inviare al laboratorio incaricato una richiesta completa.
Il piano di gestione rifiuti del cantiere edile
È sempre più frequente la richiesta da parte di enti e imprese committenti di integrazione dei dettagli relativi alla gestione dei rifiuti dei cantieri edili nei Piani Operativi di Sicurezza oppure di redazione di un piano di smaltimento dei rifiuti di cantiere. Al di là del nome del documento che lo conterrà, il piano di gestione dei rifiuti da cantiere non è altro che una sintesi della informazioni che di cui abbiamo parlato fino a qui. Si tratterà cioè di individuare le tipologie di rifiuti di cui si prevede la produzione e di descriverne le relative modalità di gestione, dettagliando, se possibile, i soggetti che saranno coinvolti nelle attività di trasporto e smaltimento.
Io sto lavorando per un ente privata è abbiamo tolto del cemento senza ferro le analisi sono soddisfacenti,facendo il piano di riutilizzo lo posso portare dove mi serve nel cantiere stesso,attendo una vostra risposta,la saluto
Buongiorno Angelo,
la sua domanda non ci risulta sufficientemente chiara per poterle dare un riscontro univoco qui. Le diamo alcune indicazioni di carattere generale, se poi avesse bisogno di una consulenza, la invitiamo a contattarci a mezzo e-mail o attraverso il form della pagina “Contatti”.
– Il fatto che si tratti di ente privato o pubblico non cambia la gestione dei rifiuti;
– il piano di riutilizzo viene fatto per le terre e rocce da scavo non per il cemento (a prescindere dal fatto che contenga o meno ferro) e viene fatto solo se è previsto il riutilizzo delle terre al di fuori del cantiere di origine;
– le analisi per il riutilizzo delle terre in sito sono diverse dalle analisi di caratterizzazione per un rifiuto di cemento;
– il riutilizzo del cemento in sito immaginiamo significhi l’impiego a fini costruttivi, quindi come prodotto da costruzione. Se così fosse, il rifiuto deve essere lavorato per cessare la qualifica di rifiuto (campagna di frantumazione o vagliatura oppure conferimento a impianto di recupero) e quindi sottoposto a marcatura CE.
Buon giorno davanti casa mia abbiamo un cortile in comune.tre proprietari. Uno di questi sta rifacendo la casa.la ditta ha scaricato dei rifiuti nel cortile. E non vogliono portare via fino alla fine dei lavori.a chi mi devo rivolgere per far di che tutto quello scarto venga portato via.
Buongiorno sig.ra Sarca.
Consideri che la ditta può tenere i rifiuti prodotti in deposito temporaneo, cioè temporaneamente stoccati presso il luogo di produzione, per un termine che dipende dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dai quantitativi e dalla durata del deposito. Quanto sta facendo l’impresa, per quanto possa arrecarle disturbo, non è di per sé scorretto, salvo diversi accordi tra voi proprietari rispetto al divieto di utilizzo del cortile per questi scopi. Il fatto che l’impresa non stia provvedendo allo smaltimento contestualmente alla produzione del rifiuto non è quindi contrario ad alcuna normativa ed è molto probabilmente una procedura messa in atto per gestire in modo più efficiente il cantiere: i rifiuti verranno smaltiti non appena raggiunto il quantitativo congruo per giustificare un trasporto. La invitiamo ad accertarsi con il proprietario che la dinamica corrisponda a quanto le abbiamo descritto, in quanto è anche interesse di tale interlocutore che l’azienda operi nel rispetto delle norme.
Buongiorno, due domande: in quali casi sia obbligatoria la redazione del Piano dei rifiuti del cantiere, e quale sia l’attore che deve redarlo (committente? progettista? Direttore dei Lavori? Impresa?)
grazie!
Buonasera Stefania.
Due ipotesi.
1. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende il piano terre e rocce da scavo o piano scavi, allora la sua redazione è obbligatoria ogni volta in cui è previsto che il materiale da scavo venga portato al di fuori dal cantiere e non riutilizzato in sito e il sito di destinazione sia una cosiddetta cava di recupero. Nei casi in il materiale da scavo non viene portato fuori dal cantiere è necessaria solo l’esecuzione di analisi per escludere che si tratti di un sito contaminato, ma non è necessario il piano scavi. Nei casi, invece, il cui materiale di scavo viene trasportato come rifiuto, cioè il sito di destinazione è un impianto di recupero o di smaltimento rifiuti, allora non è necessario il piano terre e rocce da scavo.
2. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende invece un documento che identifichi le tipologie di rifiuti che ci si attende saranno prodotte in cantiere con stima dei relativi quantitativi, allora non si tratta di un documento obbligatorio per legge ma al massimo un documento richiesto dalla committenza/direzione lavori o per procedure interne o per procedure definite a garanzia della corretta gestione dei rifiuti.
Il piano scavi (ipotesi punto 1) viene redatto dall’impresa che effettua lo scavo, mentre il secondo documento può essere redatto da committenza/progettista/direzione lavori o impresa esecutrice in funzione delle disposizioni specifiche del cantiere (ex. disposizioni contrattuali o da capitolato speciale d’appalto).
Tutto chiaro?
Salve, sono stato sanzionato perché stavo portando materiale da demolizione nello stoccaggio inerti di un altro mio cantiere dove veniva poi caricato da azienda adibita allo smaltimento. Il tutto in uno spostamento inferiore ad 1 km . Non avevo compilato il formulario perché ero nelle vicinanze dello stoccaggio. Voi ritenete che fossi sanzionabile? Grazie
Buongiorno sig. Tomasi,
purtroppo non ci sono deroghe alle distanze percorribili: se il rifiuto viene trasportato al di fuori del luogo di produzione deve essere necessariamente accompagnato da un documento che ne giustifichi il trasporto. Rispetto al caso specifico, rileviamo anche un secondo possibile problema: il rifiuto prodotto in un cantiere non può essere trasportato in un altro cantiere per il deposito temporaneo (perché lo stoccaggio è un’operazione di “gestione” del rifiuto che è soggetta a rilascio di specifica autorizzazione, e non riteniamo sia questo il suo caso), ma deve essere mantenuto presso il luogo di produzione.
In sostanza: il rifiuto prodotto su un cantiere resta in quel cantiere per il deposito temporaneo e quando viene trasportato al di fuori deve andare a recupero/smaltimento e deve essere accompagnato da formulario.
C’è solo un caso alternativo che riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o da piccoli interventi edili (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari): il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere. Questa possibilità è ammessa per le attività specifiche che le abbiamo indicato e deve risultare evidente che i quantitativi prodotti dal cantiere sono talmente limitati da non giustificare l’allestimento di un deposito temporaneo presso lo stesso. Se non si verificano queste due condizioni, allora questa possibilità non è ammessa.
Buon giorno, a breve dovrei iniziare un cantiere edile in un paesino. Per motivi logistici dovrò mettere un cassone per la raccolta rifiuti edili ad circa 2 km dal cantiere. Cosa devo fare per questi due km il quale trasporterò il materiale io stesso con il mio mezzo?
Buongiorno Domenico,
il cassone per il deposito temporaneo dei rifiuti non può essere posizionato in qualunque luogo si voglia/ sia pratico, ma o si trova presso il cantiere o presso la sede aziendale (per i casi di “piccoli interventi edili”). Altrimenti bisogna pensare a conferimenti giornalieri a impianto di recupero/smaltimento autorizzato.
Il consiglio è di verificare se il suo cantiere rientri nella casistica di “piccoli interventi edili” (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari) per i quali il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere.
Buongiorno,
Avrei una domanda, un condomino, che è anche il proprietario del cortile interno del palazzo, sta ristrutturando il proprio appartamento e sta spargendo sul pavimento del cortile, il materiale della demolizione, calcinacci, piastrelle ecc.
Praticamente, con quel materiale della demolizione sta predisponendo il sottofondo, con tanto di livella, per un eventuale massetto e successivo piastrellamento.
Ora io Le chiedo, è legale smaltire in questo modo i materiali della demolizione senza che siano stati precedentemente analizzati?
Inoltre il livello del pavimento del cortile interno, a lavori finiti, sarà molto più alto che in origine, così tanto alto che potrebbe essere troppo vicino alle mie finestre, visto che sto al primo piano.
È legittimo smaltire i rifiuti in questo modo?
Gentile sig.ra Maddalena,
non possiamo dare un riscontro univoco alla sua domanda in quanto ci sono troppi elementi che non conosciamo nel dettaglio. Per esempio:
1. è certa che non siano state eseguite analisi sui rifiuti?
2. è certa che il materiale che viene utilizzato per il sottofondo è quello di demolizione e che non si tratti invece di materiale di recupero e, come tale, in possesso della necessaria marcatura CE?
Non si tratta di aspetti che si possono valutare “a vista”, ma deve essere richiesta e verificata la documentazione in merito.
Pur comprendendo le sue preoccupazioni, le suggeriamo di presentarle all’amministratore perché possa accertare la corretta gestione del cantiere a tutela di tutti i proprietari del condominio e del condominio stesso. Restiamo a disposizione qualora l’amministratore avesse necessità di un supporto consulenziale in merito.
Buongiorno
Abbiamo avviato un cantiere per la ristrutturazione del condominio.
La ditta a cui conferiamo gli inerti di risulta della demolizione ci sta chiedendo la caratterizzazione del rifiuto con un costo di Euro 1000.
È corretto?
Buongiorno sig. Conforto.
Rispetto all’esecuzione dell’analisi di caratterizzazione, le confermiamo che risulta necessaria in quanto i rifiuti misti da costruzione e demolizione hanno un codice CER cosiddetto a specchio: uno stesso rifiuto può essere pericoloso CER 17 09 03* o non pericoloso CER 17 09 04 e la scelta tra le due “opzioni” è connessa in parte al contesto da cui si origina il rifiuto ma soprattutto dall’esito delle analisi di caratterizzazione. In pratica per poter attribuire in modo univoco il codice CER 17 09 04, escludendo il 17 09 03* (rifiuto pericoloso), le analisi sono l’unica strada certa.
Rispetto alla cifra, dipende dal numero di campioni sui quali è previsto che venga eseguita l’analisi e dai parametri investigati. L’obbligo di caratterizzazione del rifiuto è a carico del produttore, quindi dell’impresa che esegue la demolizione (immaginiamo sia la sua impresa, da quello che scrive); l’impianto che riceve i rifiuti richiede i rapporti di prova delle analisi al produttore, e interviene eseguendole al posto suo solo se il produttore non dispone degli esiti delle analisi. Quando si verifica il secondo caso (impianto che fa le analisi al posto del produttore), non è escluso un ricarico dell’impianto sul costo effettivo delle analisi. Il nostro consiglio è che la sua impresa individui un laboratorio di analisi e richieda direttamente una quotazione, oltre al supporto per definire numero di campioni e parametri da analizzare. Oppure di gestire la trattativa direttamente con il laboratorio a cui si appoggia la stessa ditta a cui conferite gli inerti.
Ho camion con regolare iscrizione ad albo gestori e trasportiamo rifiuti edili prodotti sui nostri stessi cantieri, ma non mi era mai stato chiarito di dover avere per legge il registro di carico e scarico rifiuti. Come posso rimediare?
Buongiorno Paolo,
la risposta più immediata è la seguente: acquisti un registro di carico/scarico mod. A (si trova da Buffetti) e ne chieda la vidimazione alla CCIAA di riferimento, quindi inizi a registrare carichi/scarichi soggetti all’obbligo e comunque non antecedenti per più di 10 giorni alla data di vidimazione del registro. Per il passato non ci sono strategie per sanare la situazione, ma sarebbe opportuno capire qual è la quantità effettiva di movimentazione dei rifiuti che sarebbe obbligatorio registrare (ex. i rifiuti non pericolosi della famiglia dei CER 17 non ha obbligo di registrazione e, visto che lei lavora in ambito edile, potrebbe trattarsi della maggioranza dei casi).
Ci sono alcune regole da seguire e alcune considerazioni su quali rifiuti registrate e come, ma per quello non possiamo dilungarci qui: è lavoro di consulenza! Se volesse approfondire, scriva a info@arm-srl.it e la ricontatteremo.
Salve, sono un amministratore di condominio, in un fabbricato da me gestito, sono stati effettuati lavori di spicconatura delle facciate, la ditta esecutiva ed affidataria dei lavori suddetti, non mi ha fornito formulario o quant’altro a testimonianza del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. La ditta era tenuta a rilasciarmi quanto suddetto? Gtazie
Buongiorno Anna.
I formulari di identificazione del rifiuto riportano i dati di produttore, trasportatore e smaltitore che sono i tre soggetti che devono obbligatoriamente conservare copia dei formulari stessi. Il produttore è, in sintesi, il soggetto dalla cui attività originano i rifiuti, quindi l’impresa che ha eseguito i lavori si qualifica come produttore, anche se i lavori li esegue per effetto di un appalto. Questo per dire che di per sé l’impresa non ha l’obbligo di consegnare copia dei formulari al committente nella misura in cui quest’ultimo non si configura come produttore e non rientra quindi tra i soggetti che devono essere indicati nel formulario. Resta però nelle sue possibilità in quanto committente la richiesta di copia dei formulari all’impresa sia per questioni di verifica della contabilità dei lavori sia per avere garanzia che la gestione dei rifiuti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di riferimento.
Salve, siamo un impresa edile e in un nostro cantiere abbiamo prodotto rifiuti quali cemento, mattoni e mattonelle ai quali, ci sembra di aver capito sia obbligatorio fare le analisi per capire se è materiale pericoloso o no. Tuttavia, non abbiamo capito se, qualora questo materiale non risultasse pericoloso, attraverso quale passaggio viene trasformato in materiale inerte e quindi riutilizzabile. Siamo noi impresa che produce il rifiuto a poterlo trasformare in materiale inerte dividendolo e riutilizzandolo nello stesso cantiere o siamo obbligati a trasportarlo in un impianto che riceve questi rifiuti e fa qualche particolare lavorazione? Grazie
Buongiorno Anastasia,
il discorso è abbastanza complesso, ma possiamo dire che, rispetto al caso specifico (cemento/mattoni/mattonelle) il rifiuto deve essere trasportato a un impianto specificamente autorizzato come impianto di recupero di rifiuti inerti: l’impianto lavora il rifiuto che, in questo modo, perde la qualifica di rifiuto e diventa un nuovo prodotto (sarà anche marcato CE, quindi venduto con dichiarazione di prestazione ed etichetta CE).
Una possibile alternativa sarebbe una campagna di frantumazione/vagliatura in cantiere, ma significa comunque disporre di un impianto autorizzato per eseguire tale attività e conviene per grandi quantità di rifiuti. Inoltre è necessario tracciare correttamente la produzione del rifiuto e valutare l’obbligo di marcatura CE rispetto all’utilizzo.
Per altre tipologie di rifiuti edili (ex. fresato d’asfalto, terre e rocce da scavo) ci sono altre soluzioni, ma non ci risultano questi casi di vostro interesse.
Buongiorno nel nostro condominio abbiamo dato l’incarico all’ impresa edile per la rimozione e smaltimento dei pannelli isolanti ricoperti di rete ed intonaco, l’impresa edile ha rilasciato al condominio fattura con dicitura: Fattura per rimozione e smaltimento pannelli isolanti presso vostro condominio, smaltimento effettuato presso ditta specializzata riferimento fattura di smaltimento con numero ed anno.
Il condominio non ha copia della fattura di smaltimento.
le chiedo quale documentazione deve rilasciare l’impresa edile affinché il condominio sia in regola e la dicitura decritta in fattura è sufficiente, grazie.
Buongiorno Giovanni.
Tecnicamente funziona in questo modo:
1. il condominio (committente), ha affidato a un’impresa l’esecuzione del lavoro che comporta anche lo smaltimento dei rifiuti;
2. l’impresa si qualifica come produttore del rifiuto e deve gestirlo in conformità alla normativa vigente (eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto, compilazione del formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto del rifiuto a smaltimento, trasporto e smaltimento diretto o a mezzo di terzi, in ogni caso soggetti al possesso delle necessarie autorizzazioni);
3. l’impresa fattura al condominio il corrispettivo dei lavori e delle attività eseguite nel rispetto del contratto, utilizzando la voce che meglio consente di dare evidenza delle attività.
La descrizione della voce in fattura non è definita per legge, ma la formula utilizzata dalla vostra impresa consente di tracciare chi ha eseguito le attività e di risalire a posteriori a tutti i passaggi.
La corretta gestione dei rifiuti non è comunque attestata dalla fatturazione e dalla relativa voce descrittiva, ma dalla corretta compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e dalla verifica della validità delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori coinvolti.
Il suggerimento è quello di chiedere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti compilati per trasportare e smaltire i pannelli isolanti del condominio, unitamente a copia delle autorizzazioni di trasportatore e smaltitore. Dovrà poi verificare che:
1. il trasportatore fosse autorizzato a trasportare il CER specifico e che abbia utilizzato solo mezzi inseriti nella propria autorizzazione;
2. lo smaltitore fosse autorizzato a ricevere il CER specifico e che l’autorizzazione fosse in corso di validità.
L’impresa che ha eseguito i lavori può aiutarvi con le verifiche indicate poco sopra, oppure potete chiedere una consulenza in merito.
Buongiorno sono un consulente per la sicurezza sul lavoro, volevo porvi un quesito:
Un mio cliente ha una ditta composta da due persone, titolare e dipendente. La ditta non ha mezzi propri ma si occupa di edilizia, ossia acquisisce appalti per ristrutturazione immobile con i bonus, acquista e fornisce il materiale necessario e subappalta le lavorazioni a propri subappaltatori che eseguiranno loro i lavori in cantiere. I rifiuti prodotti in cantiere sono identificabili come “Speciale NON pericoloso” dest. R13. Una ditta specializzata iscritta all’albo Gestori Ambientali, posiziona i cassoni e poi li porta via redando lei il FIR. Nel FIR e nelle schede di omologa rifiuto identifica la ditta appaltatrice come produttore, nella realtà non l’ha prodotto lei ma i subappaltatori. La ditta appaltatrice non ha registro di carico/scarico e non è iscritta all’albo gestori ambientali. Parliamo di edilizia con meno di 30mc di rifiuti per ogni cantiere. Non fa il MUD. Inoltre chiede la compilazione dell’Allegato A2 secondo il Dgr n. 1773 del.28.08.2012 della Regione Veneto per i rifiuti CER .170107, non mi risulta facciano fare analisi. In che posizione si trova il mio cliente? E’ in regola con il 152/06 operando in questo modo. Vi ringrazio.
Buongiorno.
L’impresa che noleggia i cassoni, e provvede a trasporto e smaltimento del rifiuto, ha necessità di individuare un produttore da indicare sul FIR: visto che è il suo cliente a noleggiare il cassone, utilizza la titolarità del contratto come indicazione del soggetto produttore. Se il suo cliente non esegue alcuna attività operativa di cantiere, il nostro suggerimento è di lasciare il noleggio dei cassoni in carico all’impresa esecutrice principale (quindi al subappaltatore principale). Se poi, il suo cliente subappalta direttamente a più subappaltatori e non esiste una gerarchia tra questi ultimi (ed è concordata la gestione dei rifiuti a livello di cantiere), allora è corretta la procedura attuale. Esiste anche la possibilità di lasciare in carico a ogni impresa subappaltatrice la gestione dei propri rifiuti, ma in questo caso dovreste comunque accertarvi della corretta gestione degli stessi.
Rispetto agli altri punti:
1. il suo cliente come produttore non ha obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
2. per quanto riguarda registro carico/scarico e MUD, il suo cliente non ha problemi fino a che i rifiuti prodotti sono non pericolosi e rientranti tra i CER della classe 17 (oppure rifiuti tipicamente riconducibili all’attività di costruzione e demolizione), altrimenti ci sono obblighi sia di tenuta del registro sia di presentazione del MUD;
3. per quanto riguarda la sottoscrizione dell’Allegato A2 per il CER 17 01 07, il suo cliente si fa carico della veridicità della informazioni in esso contenuto (demolizione selettiva o meno, verifica di assenza di amianto), quindi deve accertarsi di disporre delle informazioni in questione. Se il produttore fosse l’impresa esecutrice principale, allora la compilazione dell’Allegato A2 passerrebbe a lei;
4. per la determinazione della non pericolosità di un rifiuto con CER a specchio (come il 17 01 07) le analisi sono di fatto obbligatorie, e restano l’unico canale non contestabile.
Buongiorno, mi scusi per la domanda forse banale ma ho appena preso in carico la gestione dei rifiuti/formulari da collega dimissionario e non sono molto pratico al riguardo.
siamo un’impresa di manutenzioni con vari cantieri e stabili dislocati in luoghi diversi. Presso la ns. sede legale abbiamo un cassone per i rifiuti ferrosi che viene periodicamente svuotato dallo smaltitore. Specie per la compilazione del MUD non mi è ben chiara la differenza tra produttore di rifiuti da “manutenzione” o da “cantiere temporaneo e mobile”
Buongiorno Sandro,
le informazioni che ci ha fornito non ci consentono di darle una risposta risolutiva per il suo caso (ci mancano diversi dettagli! Fate manutenzioni di che tipo? Per conto di chi? Come state registrando il trasporto dei rifiuti?), ma possiamo dirle che i rifiuti da manutenzione sono quelli derivanti dalle attività definite agli artt. 193, comma 19 (I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82) e 230, comma 1 ( attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi) del D. L.vo 152/06.
Le consigliamo di chiedere una consulenza specifica in materia di gestione rifiuti e relativi adempimenti amministrativi per poter avere garanzia che stiate gestendo correttamente ogni aspetto e che ci sia corrispondenza tra tutta la documentazione (autorizzazioni, FIR, registro carico/scarico e MUD).
Buongiorno,
una ditta artigiana che si occupa, prevalentemente , di ristrutturazioni di fabbricati di civile abitazione , per il trasporto del materiale inerte non pericoloso alle ditte autorizzate allo smaltimento ,che avviene con il camioncino della ditta stessa, deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Grazie
un cordiale saluto Leonardo Dibiase
Buongiorno Leonardo.
La risposta è affermativa: la ditta deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis. L’iscrizione ha validità di 10 anni, fermo restando l’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Può trovare alcune prime indicazioni direttamente sul sito dell’Albo Nazionale: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/CategorieDettaglio.
Buongiorno
Un impresa edile , che ha fatto lavori di ristrutturazione di un bagno a casa mia , ha smaltito i residui in un pozzetto del mio giardino intasandolo. Ho provato a far presente la cosa ma hanno detto che hanno solo lavato i secchi sporchi… ma alla fine io mi trovo il pozzetto intasato e l’impresa che è scomparsa. Come posso tutelarmi e sperare che questa impresa sistemi questo danno?
Grazie per un vostro aiuto e consiglio
Buongiorno Maurizio.
Le suggeriamo di fotografare il pozzetto e le pertinenze e di trasmettere una comunicazione a mezzo e-mail, possibilmente a mezzo PEC, all’azienda coinvolta, ricostruendo la vicenda e richiedendo di intervenire per ripristinare lo stato del luogo, riservandosi di adire alle vie legali in assenza di riscontro e nel caso dalla loro inadempienza risultassero esigenze di intervento manutentivo straordinario e oneri a suo carico. Le suggeriamo anche di verificare l’eventuale presenza di una copertura assicurativa relativa alla sua proprietà con clausola di consulenza legale, perché in tal caso sarebbe opportuna la segnalazione anche alla sua assicurazione che potrebbe fornirle supporto nella gestione del sinistro.
Buongiorno,
ho effettuato una ristrutturazione del bagno presso il mio appartamento
il contratto prevede la voce del “Certificato di analisi dei rifiuti” per un costo pari a Euro 300,00.
visto che ho pagato ho chiesto di avere il certificato di analisi, ma la ditta mi riferisce che non ho diritto a ricevere nessun tipo di certificato
è vero che non mi spetta nessun certificato?
O visto che era previsto sul contratto, una volta pagato ho diritto ad avere il certificato rilasciato da un organo competente?
Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità e resto in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti
Giovanna S.
Buongiorno Giovanna,
lei ha diritto di ricevere il certificato di analisi dei rifiuti in quanto committente dei lavori: ha diritto e dovere di controllo nei confronti dell’impresa a cui ha affidato l’esecuzione dei lavori, e la richiesta di copia del certificato di analisi è una modalità per accertare la corretta gestione dei rifiuti. Inoltre lei ha diritto di avere evidenza che le analisi siano state eseguite, considerato che le ha pagate. Il consiglio è quello di richiedere non solo copia delle analisi, ma anche copia dei formulari di identificazione del rifiuto attestante l’avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stessi.
Consideri che le analisi vengono svolte da un laboratorio di analisi, non da un ente o da un’istituzione.
Buongiorno, avrei una domanda da porre. Per gestire una discarica di materiali edili senza effettuare il trasporto dei materiali ma solo gestendo il conferimento dei calcinacci, mattonelle, cemento, ecc. è necessaria comunque l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali???
Grazie
Buongiorno Stefano,
ogni impianto di trattamento e smaltimento rifiuti deve essere preventivamente autorizzato. La tipologia di atto autorizzativo varia a seconda delle attività e del contesto nel quale l’impianto si inserisce. Il soggetto di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, ma l’iter coinvolge poi altri soggetti (ex. Comune, ATO, Vigili del Fuoco, ASL/ATS). Non è richiesta invece l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali se non si effettua trasporto/intermediazione dei rifiuti.
Buongiorno:
art 185 bis comma 1 lettera c): “per i rifiuti da costruzione e demolizione, (…), il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.”
Quindi in tale caso il trasporto da cantiere a punto vendita può avvenire senza formulario essendo diretto al “deposito temporaneo preliminare alla raccolta”?
Buonasera Emanuele,
la sua interpretazione è corretta purché le sia chiaro che il soggetto che effettua il trasporto sia il produttore del rifiuto e anche il titolare del punto vendita dei prodotti. Inoltre il consiglio è quello di non ritenersi esonerati dall’onere di dimostrare il movimento del materiale, pertanto di accompagnare il trasporto del rifiuto con un documento di trasporto.
Buongiorno
La ditta edile che effettua i lavori presso la mia abitazione non usa lo scarrabile per i rifiuti edili ma li conferisce direttamente nel camion autorizzato, il quale sosta nel cantiere per giorni fino a quando non viene completamente riempito. Quando il cassone è pieno il mezzo viene avviato alla discarica autorizzata. è fattibile o incorriamo in sanzioni?
Buongiorno Luca,
il consiglio è sempre quello di fare presenti i propri dubbi all’impresa che esegue i lavori, che sicuramente avrà una società di consulenza di riferimento alla quale presentare i propri quesiti e che la possa supportare in caso di contestazione da parte degli enti di controllo.
Detto questo, la pratica che racconta ci risulta nuova, ma non vediamo rischi particolari per diverse ragioni:
– il deposito temporaneo del rifiuto deve avvenire sul luogo di produzione del rifiuto, deve prevedere una distinzione dei rifiuti in funzione della classe merceologica (cumuli distinti per CER differenti), apposizione di codice CER, e rispetto dei limiti temporali e/o di quantità per l’avvio a smaltimento. Non esiste norma che dica che è necessario l’utilizzo di scarrabili e che non sia ammesso il carico diretto sul mezzo;
– se il mezzo non si muove dal cantiere e non vengono compilati FIR che parlino di un inizio del trasporto, il cassone del mezzo è l’equivalente di uno scarrabile. In caso di contestazioni, per altro, l’impresa potrebbe dimostrare mediate tachigrafo che il mezzo non si è mai mosso di lì;
– il produttore del rifiuto è l’impresa, e chi rischia la sanzione è lei prima del committente dei lavori.
Non escludiamo poi che ci siano ragioni di spazio che hanno determinato questa scelta.