La gestione dei rifiuti nei cantieri edili può essere semplice se c’è un po’ di organizzazione e si segue il giusto filo logico. Si può arrivare in un attimo alla classificazione corretta e allo smaltimento, senza incorrere in errori e rischiare sanzioni, rispettando la sequenza di passi corretta.
Quali sono i rifiuti di cantiere?
Che equivale a chiedersi: quali sono i codici CER per i rifiuti da cantiere? Come faccio a classificare il rifiuto prodotto in cantiere?
Il riferimento primario è la classe 17 dell’elenco dei codici CER, la cui descrizione recita “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)“. In questa classe ci sono elencati diversi codici CER, corrispondenti a diversi “materiali di scarto”: cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, rame, bronzo, ferro e acciaio, terre e rocce, rifiuti da demolizione, etc.
Per quanto variegata sia la classe 17, non è detto che i codici che ne fanno parte siano sufficienti e adeguati a descrivere tutti i rifiuti di un cantiere edile, quindi non si devono escludere a priori tutte le altre classi. La procedura per definire in termini tecnici il rifiuto, attribuendogli il corretto codice CER, prevede tre passaggi:
- scorrere l’elenco dei codici CER della classe 17 e valutare se vi sia una voce adeguata a descrivere il rifiuto che si sta producendo;
- nel caso in cui non si trovasse una descrizione adeguata, consultare le altre classi di codici CER e scegliere quella che meglio descrive il processo di produzione del rifiuto e valutare i CER della classe individuando quello che meglio descrive la tipologia di rifiuto prodotta;
- una volta individuato il codice CER, nel caso si tratti di un codice cosiddetto a specchio (per il quale esiste una versione che descrive il rifiuto pericoloso e una che descrive il rifiuto non pericoloso), far effettuare l’analisi di caratterizzazione a un laboratorio accreditato Accredia al fine di accertare la presenza o meno di caratteristiche di pericolosità e, quindi, stabilire in via definitiva se utilizzare il CER del rifiuto pericoloso (lo si riconosce facilmente dalla presenza dell’asterisco in fondo alla descrizione) oppure di quello del rifiuto non pericoloso.
La gestione rifiuti nel cantiere edile
La gestione consiste nel deposito temporaneo, nel trasporto e nell’avvio a recupero o smaltimento.
Il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere, cioè il rifiuto non può essere trasportato presso la sede dell’impresa e stoccato presso di essa. L’unica eccezione è quella dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili: in questo caso il rifiuto può essere trasportato presso la sede dell’impresa accompagnato da documento di trasporto, e il deposito temporaneo avviene in sede seguendo le stesse regole previste per il deposito in cantiere (le trovi di seguito). In entrambi i casi non sono necessarie autorizzazioni.
Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un’area dedicata e opportunamente identificata, suddividendo i rifiuti in categorie omogenee (non si devono mischiare o miscelare) e apponendo un cartello che riporti il codice CER identificativo del rifiuto. La soluzione ideale sono in genere i cassoni, a nolo. Nel caso del deposito sul suolo, come avviene per le terre e rocce da scavo in attesa che siano caricate sui camion per il trasporto, bisogna accertarsi che il rifiuto non sia pericoloso!
L’ultimo dettaglio in merito al deposito temporaneo riguarda le tempistiche per l’avvio a recupero o smaltimento, che può seguire uno di questi due criteri alternativi:
- con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità;
- al raggiungimento di 30 o 10 mc, a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi rispettivamente, ma in ogni caso entro l’anno dall’inizio del deposito.
Vediamo adesso come gestire trasporto e smaltimento.
Cosa fare per trasportare rifiuti edili?
Il trasporto deve essere effettuato da impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2bis in caso di trasporto di rifiuti di cui è produttrice o in categoria 4 o 5 in caso di trasporto di rifiuti per conto di terzi. Quindi se ci si affida a un trasportatore, bisogna verificare che:
- sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- che i mezzi utilizzati per il trasporto siano inseriti nell’autorizzazione (si verifica l’elenco delle targhe) e che siano autorizzati a trasportare il rifiuto di interesse (per ogni mezzo ci sono dei CER associati).
Se il problema sta nell’individuare i trasportatori adatti, si può consultare l’elenco degli iscritti all’Albo tramite il suo sito ufficiale oppure ricercare un intermediario alla gestione rifiuti, cioè un’impresa, iscritta all’Albo in categoria 8.
Il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto o FIR, compilato dal produttore del rifiuto con le indicazioni delle caratteristiche del rifiuto, di chi effettuerà il trasporto e dell’impianto di destinazione. In alternativa è possibile la compilazione da parte del trasportatore, ma la responsabilità della compilazione non gli viene “trasferita” quindi è buona regola verificare sempre la corretta compilazione del documento.
- La prima copia del formulario resta al produttore (in cantiere, e poi viene consegnata dal personale in sede);
- le copie dalla seconda alla quarta accompagnano il rifiuto sino all’impianto di destinazione che compila la sezione relativa all’accettazione del rifiuto, lascia una copia al trasportatore, tiene una copia per sé e trasmette la quarta copia al produttore nel termine di 30 giorni (anche a mezzo posta certificata).
Smaltimento dei rifiuti edili: dove portarli?
La smaltimento dei rifiuti edili comprende sia il conferimento a discarica che il conferimento a impianti di recupero o messa in riserva. Quello che varia è l’operazione a cui è sottoposto il rifiuto.
La tipologia effettiva della destinazione può essere stabilita dal capitolato speciale d’appalto o da altra documentazione di progetto, come la relazione geologica. Più frequentemente, però, viene determinata in base alla distribuzione geografica degli impianti autorizzati a ricevere il codice CER di interesse: la scelta tiene conto della prossimità al cantiere e del costo unitario (€/t). L’aspetto importante è verificare che l’impianto sia in possesso di specifica autorizzazione in corso di validità per tutto il periodo in cui si conferiscono i rifiuti, comprensiva dell’operazione di recupero o smaltimento del codice CER che si sta gestendo.
Come per l’individuazione dei trasportatori, è possibile richiedere dei riferimenti alle imprese che svolgono attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti (categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali). È però buona cosa individuare il destinatario del rifiuto contemporaneamente alla definizione del codice CER perché gli impianti possono richiedere di presentare, prima dell’avvio dei conferimenti, analisi aggiuntive rispetto a quelle previste per la caratterizzazione, quindi è utile inviare al laboratorio incaricato una richiesta completa.
Il piano di gestione rifiuti del cantiere edile
È sempre più frequente la richiesta da parte di enti e imprese committenti di integrazione dei dettagli relativi alla gestione dei rifiuti dei cantieri edili nei Piani Operativi di Sicurezza oppure di redazione di un piano di smaltimento dei rifiuti di cantiere. Al di là del nome del documento che lo conterrà, il piano di gestione dei rifiuti da cantiere non è altro che una sintesi della informazioni che di cui abbiamo parlato fino a qui. Si tratterà cioè di individuare le tipologie di rifiuti di cui si prevede la produzione e di descriverne le relative modalità di gestione, dettagliando, se possibile, i soggetti che saranno coinvolti nelle attività di trasporto e smaltimento.
Io sto lavorando per un ente privata è abbiamo tolto del cemento senza ferro le analisi sono soddisfacenti,facendo il piano di riutilizzo lo posso portare dove mi serve nel cantiere stesso,attendo una vostra risposta,la saluto
Buongiorno Angelo,
la sua domanda non ci risulta sufficientemente chiara per poterle dare un riscontro univoco qui. Le diamo alcune indicazioni di carattere generale, se poi avesse bisogno di una consulenza, la invitiamo a contattarci a mezzo e-mail o attraverso il form della pagina “Contatti”.
– Il fatto che si tratti di ente privato o pubblico non cambia la gestione dei rifiuti;
– il piano di riutilizzo viene fatto per le terre e rocce da scavo non per il cemento (a prescindere dal fatto che contenga o meno ferro) e viene fatto solo se è previsto il riutilizzo delle terre al di fuori del cantiere di origine;
– le analisi per il riutilizzo delle terre in sito sono diverse dalle analisi di caratterizzazione per un rifiuto di cemento;
– il riutilizzo del cemento in sito immaginiamo significhi l’impiego a fini costruttivi, quindi come prodotto da costruzione. Se così fosse, il rifiuto deve essere lavorato per cessare la qualifica di rifiuto (campagna di frantumazione o vagliatura oppure conferimento a impianto di recupero) e quindi sottoposto a marcatura CE.
Buon giorno davanti casa mia abbiamo un cortile in comune.tre proprietari. Uno di questi sta rifacendo la casa.la ditta ha scaricato dei rifiuti nel cortile. E non vogliono portare via fino alla fine dei lavori.a chi mi devo rivolgere per far di che tutto quello scarto venga portato via.
Buongiorno sig.ra Sarca.
Consideri che la ditta può tenere i rifiuti prodotti in deposito temporaneo, cioè temporaneamente stoccati presso il luogo di produzione, per un termine che dipende dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dai quantitativi e dalla durata del deposito. Quanto sta facendo l’impresa, per quanto possa arrecarle disturbo, non è di per sé scorretto, salvo diversi accordi tra voi proprietari rispetto al divieto di utilizzo del cortile per questi scopi. Il fatto che l’impresa non stia provvedendo allo smaltimento contestualmente alla produzione del rifiuto non è quindi contrario ad alcuna normativa ed è molto probabilmente una procedura messa in atto per gestire in modo più efficiente il cantiere: i rifiuti verranno smaltiti non appena raggiunto il quantitativo congruo per giustificare un trasporto. La invitiamo ad accertarsi con il proprietario che la dinamica corrisponda a quanto le abbiamo descritto, in quanto è anche interesse di tale interlocutore che l’azienda operi nel rispetto delle norme.
Buongiorno,a 20mt da casa mia c’è una ditta che raccoglie materiale edile,cemento,pietre ,ecc…e tutto inerente alle costruzioni di case.Quando sversano con dei camion grandi o piccoli alzano tantissima polvere e tra l’altro vorremmo capire in questi rifiuti cosa c’è ,visto che siamo vicinissimi.Poi tra l’altro non capisco se una ditta cosa possa stare così vicina a tante case.La ringrazio Aspetto cordialmente una sua risposta.Gentilmente se mi può indicare anche chi deve fare i controlli gli ne sarei grato.
Buongiorno sig. Carfora,
la nostra società offre servizi di consulenza a pagamento alle aziende, pertanto non siamo il soggetto a cui lei dovrebbe rivolgersi.
Possiamo solo farle presente che le aziende titolari di impianti di gestione rifiuti (come ci pare sia il caso che descrive) esercitano l’attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Regione, a seconda delle caratteristiche dell’impianto, (sempre che ci si stia muovendo in un ambito di piena legalità) e sono soggette a controlli da parte degli organi di vigilanza (Provincia/Regione, ARPA, ATS/ASL, Vigili del Fuoco) in funzione delle rispettive competenze. Il processo autorizzativo per altro prevede il coinvolgimento di conferenze di servizi, quindi di tutti gli enti che a diverso titolo devono valutare la conformità dell’impianto o possono esprimere un parere e richiedere specifici vincoli.
Per risolvere le sue perplessità la invitiamo a individuare un consulente tecnico di fiducia che possa rispondere alle sue domande e darle indicazioni rispetto al fatto che si tratti effettivamente di una situazione sospetta o se, invece, non si tratti di un’attività autorizzata e in regola. Questo perché la sensibilità individuale non è di per sé sufficiente per valutare l’adeguatezza di un’attività, ma serve una figura che conosca norme tecniche e legislazioni di riferimento per poter fare questa valutazione.
Quando vado a scaricare in discarica privata pago ma non ricevo uno scontrino tutto in nero.e regolare? Grazie
Buonasera Alberto,
non ci è chiaro a che titolo lei operi (privato o azienda?), quali rifiuti lei trasporti e che cosa intenda con discarica privata (un impianto autorizzato al recupero di rifiuti? quali?), quindi non ci sbilanciamo a darle alcun tipo di riscontro.
Bgiorno,
La Ditta che sta facendo lavori di edilizia nel mio condominio,non sta provvedendo alla rimozione dei rifiuti accumulati nel giardino condominiale e nelle parti comuni (garage e parcheggio).L’amm.re dice di aver segnalato al Direttore dei lavori,ma a tutt’oggi nulla e’ valso.A chi ci possiamo rivolgere per far si’ che vengano rimossi?
Buonasera Chiara,
la prima considerazione che vi invitiamo a fare è che l’azienda potrebbe avere un vantaggio nello smaltire una quantità significativa di rifiuti tutta insieme piuttosto che man mano che avanza con le lavorazioni, per cui il fatto che non stiano provvedendo alla rimozione dei rifiuti non è di per sé un problema. Più che sollecitare la rimozione, il consiglio è di capire quali sono i piani della ditta in termini di smaltimento: quando li allontanerà dal cantiere? A chi li conferirà?
Considerato poi che ogni segnalazione rischia di coinvolgere enti di controllo e di sollevare problematiche che possono sfociare anche in un rallentamento dei lavori o in una loro temporanea interruzione, l’invito è di favorire un dialogo costruttivo con l’impresa.
Come ultima spiaggia ci potrebbe essere la leva economica verso l’impresa per cui, se risultasse inadempiente sul fronte dello smaltimento dei rifiuti, potreste tenere in sospeso il pagamento delle fatture di avanzamento lavori sino a che non provvederanno.
Buongiorno, abito al primo piano di una palazzina dove al piano terra è stato aperto un cantiere su area di proprietà. Nel cortile non comune, sotto le mi finestre, continuano a portare detriti e materiali di scarto di altri cantieri, accumulando una quantità enorme in deposito, oltre al cassone di pertinenza. Chiedo se è lecito usare l’area del cortile come deposito di materiale di altri cantieri. Nell’attendere una vostra risposta, cordiali saluti.
Buongiorno Antonio,
ARM è una società di consulenza che offre servizi alle imprese e non ai privati cittadini e quello su cui ha scritto non è un forum bensì la sezione commenti di un approfondimento tecnico. Detto questo, non vogliamo svicolare dalla domanda, anzi vorremmo invitarla a proporla ai soggetti incaricati della gestione dell’attività.
Ci spieghiamo meglio:
1. in linea generale non è possibile spostare rifiuti tra cantieri, ma non basta supporre che questa sia l’attività in corso, bisogna accertare quanto lei osserva e fare verifiche documentali. Anche rispetto alle quantità, che definisce “enormi”, ci approcciamo con cautela perché la sensibilità di un privato cittadino è spesso ben diversa rispetto a quella delle imprese;
2. il rischio che il disturbo provocato da lavori in un contesto abitativo diventi motivo per sollevare problematiche sulla base di supposizioni piuttosto che sulla base di informazioni certe è sempre molto alto;
3. considerato che i lavori sono svolti nell’ambito di una palazzina, la invitiamo a confrontarsi in primo luogo con l’eventuale amministratore, così che tutti i soggetti titolari di diritti e doveri siano correttamente informati e responsabilizzati.
Vorrei chiedere un consiglio. I formulari sui rifiuti che l’impresa fornisce sono prova da considerare in contabilità? Se si potete cortesemente darmi indicazioni in merito? Vorrei capire come verificarne l’attendibilità al fine di cautelarmi da un’impresa che volutamente potrebbe dichiarare più rifiuto di quanto effettivamente prodotto per farsi pagare più smaltimento di quanto effettivamente dovuto. Grazie
Buongiorno Leo,
confermiamo che i formulari sono documenti che può richiedere a supporto della contabilità presentata. Non danno in ogni caso garanzia al 100% che i quantitativi risultanti dagli smaltimento sia del tutto reali, ma sono un documento con valore legale la cui falsificazione/alterazione comporta una responsabilità penale.
Detto questo lei dovrebbe:
1. richiedere un elenco dei FIR che riporti n. identificativo e data di emissione con il relativo quantitativo di rifiuto smaltito (per evitare che un dato FIR venga rimaneggiato e conteggiato più volte);
2. accertare che i FIR riportino l’indirizzo del cantiere di suo interesse nelle prime righe di identificazione del luogo di produzione;
3. verificare che trasportatore e smaltitore siano in possesso delle autorizzazioni per eseguire l’attività in relazione a quel rifiuto specifico;
4. richiedere la cosiddetta “quarta copia” del formulario, ossia quella che riporta il quantitativo effettivamente accettato dall’impianto con relativa sottoscrizione del FIR;
5. considerare come quantitativo effettivo smaltito quello accettato dall’impianto di destinazione (il quantitativo riportato in fondo al FIR) e non quello stimato all’inizio del trasporto.
In funzione della tipologia di rifiuto da smaltire, può essere utile anche provare a fare una stima grossolana del rifiuto che sarà generato (ex. volumi di scavo, volumi di demolizione) e utilizzare questo parametro come riferimento per verificare la congruità dei quantitativi di rifiuto effettivamente smaltiti. Queste indicazioni a volte sono riportate già nel progetto. Non può considerare di raggiungere una precisione al kg, però, perché c’è differenza anche solo tra rifiuto asciutto e rifiuto bagnato.
Attenzione inoltre al caso del trasporto delle terre e rocce da scavo: se le viene proposta una doppia documentazione, con FIR e ddt (la terra può essere gestita sia come rifiuto che come sottoprodotto attraverso il cosiddetto “piano scavi“), allora è il caso che approfondisca per avere chiaro se esiste una ragione credibile di gestione in doppio regime (ex. in attesa della consegna del piano scavi c’è stata esigenza di smaltimento della terra e per questo è stato necessario gestirla come rifiuto). Nel caso del piano scavi, i ddt di trasporto sostituisco i FIR. In questo caso vale quanto detto in precedenza rispetto alle verifiche da effettuare, ma dovrà esserle fornito un elenco di ddt anziché di FIR e il trasportatore delle terre non è tenuto a essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti (se è un trasportatore diverso dal produttore, allora dovrà essere iscritto all’Albo Trasportatori per il conto terzi).
Salve una curiosità faccio un esempio io produco detriti calcinacci in toscana e li vado a smaltire in discarica ma on Liguria quinti passo in un altra regione necessito di un qualche tipo di permesso o autorizzazione per portare il detriti in un altra regione oppure no grazie
Buongiorno Massimo,
non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun tipo per trasportare rifiuti tra Regioni italiane, solo le normali autorizzazioni per il trasporto (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Buongiorno, due domande: in quali casi sia obbligatoria la redazione del Piano dei rifiuti del cantiere, e quale sia l’attore che deve redarlo (committente? progettista? Direttore dei Lavori? Impresa?)
grazie!
Buonasera Stefania.
Due ipotesi.
1. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende il piano terre e rocce da scavo o piano scavi, allora la sua redazione è obbligatoria ogni volta in cui è previsto che il materiale da scavo venga portato al di fuori dal cantiere e non riutilizzato in sito e il sito di destinazione sia una cosiddetta cava di recupero. Nei casi in il materiale da scavo non viene portato fuori dal cantiere è necessaria solo l’esecuzione di analisi per escludere che si tratti di un sito contaminato, ma non è necessario il piano scavi. Nei casi, invece, il cui materiale di scavo viene trasportato come rifiuto, cioè il sito di destinazione è un impianto di recupero o di smaltimento rifiuti, allora non è necessario il piano terre e rocce da scavo.
2. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende invece un documento che identifichi le tipologie di rifiuti che ci si attende saranno prodotte in cantiere con stima dei relativi quantitativi, allora non si tratta di un documento obbligatorio per legge ma al massimo un documento richiesto dalla committenza/direzione lavori o per procedure interne o per procedure definite a garanzia della corretta gestione dei rifiuti.
Il piano scavi (ipotesi punto 1) viene redatto dall’impresa che effettua lo scavo, mentre il secondo documento può essere redatto da committenza/progettista/direzione lavori o impresa esecutrice in funzione delle disposizioni specifiche del cantiere (ex. disposizioni contrattuali o da capitolato speciale d’appalto).
Tutto chiaro?
Salve, sono stato sanzionato perché stavo portando materiale da demolizione nello stoccaggio inerti di un altro mio cantiere dove veniva poi caricato da azienda adibita allo smaltimento. Il tutto in uno spostamento inferiore ad 1 km . Non avevo compilato il formulario perché ero nelle vicinanze dello stoccaggio. Voi ritenete che fossi sanzionabile? Grazie
Buongiorno sig. Tomasi,
purtroppo non ci sono deroghe alle distanze percorribili: se il rifiuto viene trasportato al di fuori del luogo di produzione deve essere necessariamente accompagnato da un documento che ne giustifichi il trasporto. Rispetto al caso specifico, rileviamo anche un secondo possibile problema: il rifiuto prodotto in un cantiere non può essere trasportato in un altro cantiere per il deposito temporaneo (perché lo stoccaggio è un’operazione di “gestione” del rifiuto che è soggetta a rilascio di specifica autorizzazione, e non riteniamo sia questo il suo caso), ma deve essere mantenuto presso il luogo di produzione.
In sostanza: il rifiuto prodotto su un cantiere resta in quel cantiere per il deposito temporaneo e quando viene trasportato al di fuori deve andare a recupero/smaltimento e deve essere accompagnato da formulario.
C’è solo un caso alternativo che riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o da piccoli interventi edili (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari): il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere. Questa possibilità è ammessa per le attività specifiche che le abbiamo indicato e deve risultare evidente che i quantitativi prodotti dal cantiere sono talmente limitati da non giustificare l’allestimento di un deposito temporaneo presso lo stesso. Se non si verificano queste due condizioni, allora questa possibilità non è ammessa.
Buon giorno, a breve dovrei iniziare un cantiere edile in un paesino. Per motivi logistici dovrò mettere un cassone per la raccolta rifiuti edili ad circa 2 km dal cantiere. Cosa devo fare per questi due km il quale trasporterò il materiale io stesso con il mio mezzo?
Buongiorno Domenico,
il cassone per il deposito temporaneo dei rifiuti non può essere posizionato in qualunque luogo si voglia/ sia pratico, ma o si trova presso il cantiere o presso la sede aziendale (per i casi di “piccoli interventi edili”). Altrimenti bisogna pensare a conferimenti giornalieri a impianto di recupero/smaltimento autorizzato.
Il consiglio è di verificare se il suo cantiere rientri nella casistica di “piccoli interventi edili” (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari) per i quali il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere.
Buongiorno,
Avrei una domanda, un condomino, che è anche il proprietario del cortile interno del palazzo, sta ristrutturando il proprio appartamento e sta spargendo sul pavimento del cortile, il materiale della demolizione, calcinacci, piastrelle ecc.
Praticamente, con quel materiale della demolizione sta predisponendo il sottofondo, con tanto di livella, per un eventuale massetto e successivo piastrellamento.
Ora io Le chiedo, è legale smaltire in questo modo i materiali della demolizione senza che siano stati precedentemente analizzati?
Inoltre il livello del pavimento del cortile interno, a lavori finiti, sarà molto più alto che in origine, così tanto alto che potrebbe essere troppo vicino alle mie finestre, visto che sto al primo piano.
È legittimo smaltire i rifiuti in questo modo?
Gentile sig.ra Maddalena,
non possiamo dare un riscontro univoco alla sua domanda in quanto ci sono troppi elementi che non conosciamo nel dettaglio. Per esempio:
1. è certa che non siano state eseguite analisi sui rifiuti?
2. è certa che il materiale che viene utilizzato per il sottofondo è quello di demolizione e che non si tratti invece di materiale di recupero e, come tale, in possesso della necessaria marcatura CE?
Non si tratta di aspetti che si possono valutare “a vista”, ma deve essere richiesta e verificata la documentazione in merito.
Pur comprendendo le sue preoccupazioni, le suggeriamo di presentarle all’amministratore perché possa accertare la corretta gestione del cantiere a tutela di tutti i proprietari del condominio e del condominio stesso. Restiamo a disposizione qualora l’amministratore avesse necessità di un supporto consulenziale in merito.
Buongiorno
Abbiamo avviato un cantiere per la ristrutturazione del condominio.
La ditta a cui conferiamo gli inerti di risulta della demolizione ci sta chiedendo la caratterizzazione del rifiuto con un costo di Euro 1000.
È corretto?
Buongiorno sig. Conforto.
Rispetto all’esecuzione dell’analisi di caratterizzazione, le confermiamo che risulta necessaria in quanto i rifiuti misti da costruzione e demolizione hanno un codice CER cosiddetto a specchio: uno stesso rifiuto può essere pericoloso CER 17 09 03* o non pericoloso CER 17 09 04 e la scelta tra le due “opzioni” è connessa in parte al contesto da cui si origina il rifiuto ma soprattutto dall’esito delle analisi di caratterizzazione. In pratica per poter attribuire in modo univoco il codice CER 17 09 04, escludendo il 17 09 03* (rifiuto pericoloso), le analisi sono l’unica strada certa.
Rispetto alla cifra, dipende dal numero di campioni sui quali è previsto che venga eseguita l’analisi e dai parametri investigati. L’obbligo di caratterizzazione del rifiuto è a carico del produttore, quindi dell’impresa che esegue la demolizione (immaginiamo sia la sua impresa, da quello che scrive); l’impianto che riceve i rifiuti richiede i rapporti di prova delle analisi al produttore, e interviene eseguendole al posto suo solo se il produttore non dispone degli esiti delle analisi. Quando si verifica il secondo caso (impianto che fa le analisi al posto del produttore), non è escluso un ricarico dell’impianto sul costo effettivo delle analisi. Il nostro consiglio è che la sua impresa individui un laboratorio di analisi e richieda direttamente una quotazione, oltre al supporto per definire numero di campioni e parametri da analizzare. Oppure di gestire la trattativa direttamente con il laboratorio a cui si appoggia la stessa ditta a cui conferite gli inerti.
Buonasera,
Leggendo che in alcuni casi si può produrre un rifiuto (prettamente derivante da attività di manutenzione) in un sito e poi essere trasportato nella unità operativa, mi sorge una domanda similare.
Sto gestendo un parco eolico in costruzione che sta per arrivare alla fase operativa. Durante l’operazione ci sarà la produzione di rifiuti da manutenzione come olio esausto dei motori degli aerogeneratori. Se il deposito temporaneo viene messo nella sottostazione elettrica (lontana dagli aerogeneratori), si potrebbero trasportare i rifiuti prodotti negli aerogeneratori fino alla sottostazione elettrica compilando il documento di trasporto che citavate? Potreste fornirmi il riferimento normativo di questo caso particolare di rifiuti da manutenzione che possono essere gestiti come citato nel vostro articolo?
Grazie
Buongiorno Roxana,
non riteniamo che lei possa procedere con il trasporto del rifiuto come suppone per due ragioni:
1. se il contratto è di costruzione e messa in funzione, non si parla di manutenzione;
2. il trasporto può essere fatto dal cantiere alla sede del produttore, non in qualunque luogo intermedio.
Il riferimento normativo è l’art. 193, comma 19 del Testo Unico Ambientale.
Ho camion con regolare iscrizione ad albo gestori e trasportiamo rifiuti edili prodotti sui nostri stessi cantieri, ma non mi era mai stato chiarito di dover avere per legge il registro di carico e scarico rifiuti. Come posso rimediare?
Buongiorno Paolo,
la risposta più immediata è la seguente: acquisti un registro di carico/scarico mod. A (si trova da Buffetti) e ne chieda la vidimazione alla CCIAA di riferimento, quindi inizi a registrare carichi/scarichi soggetti all’obbligo e comunque non antecedenti per più di 10 giorni alla data di vidimazione del registro. Per il passato non ci sono strategie per sanare la situazione, ma sarebbe opportuno capire qual è la quantità effettiva di movimentazione dei rifiuti che sarebbe obbligatorio registrare (ex. i rifiuti non pericolosi della famiglia dei CER 17 non ha obbligo di registrazione e, visto che lei lavora in ambito edile, potrebbe trattarsi della maggioranza dei casi).
Ci sono alcune regole da seguire e alcune considerazioni su quali rifiuti registrate e come, ma per quello non possiamo dilungarci qui: è lavoro di consulenza! Se volesse approfondire, scriva a info@arm-srl.it e la ricontatteremo.
Salve, sono un amministratore di condominio, in un fabbricato da me gestito, sono stati effettuati lavori di spicconatura delle facciate, la ditta esecutiva ed affidataria dei lavori suddetti, non mi ha fornito formulario o quant’altro a testimonianza del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. La ditta era tenuta a rilasciarmi quanto suddetto? Gtazie
Buongiorno Anna.
I formulari di identificazione del rifiuto riportano i dati di produttore, trasportatore e smaltitore che sono i tre soggetti che devono obbligatoriamente conservare copia dei formulari stessi. Il produttore è, in sintesi, il soggetto dalla cui attività originano i rifiuti, quindi l’impresa che ha eseguito i lavori si qualifica come produttore, anche se i lavori li esegue per effetto di un appalto. Questo per dire che di per sé l’impresa non ha l’obbligo di consegnare copia dei formulari al committente nella misura in cui quest’ultimo non si configura come produttore e non rientra quindi tra i soggetti che devono essere indicati nel formulario. Resta però nelle sue possibilità in quanto committente la richiesta di copia dei formulari all’impresa sia per questioni di verifica della contabilità dei lavori sia per avere garanzia che la gestione dei rifiuti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di riferimento.
Salve, siamo un impresa edile e in un nostro cantiere abbiamo prodotto rifiuti quali cemento, mattoni e mattonelle ai quali, ci sembra di aver capito sia obbligatorio fare le analisi per capire se è materiale pericoloso o no. Tuttavia, non abbiamo capito se, qualora questo materiale non risultasse pericoloso, attraverso quale passaggio viene trasformato in materiale inerte e quindi riutilizzabile. Siamo noi impresa che produce il rifiuto a poterlo trasformare in materiale inerte dividendolo e riutilizzandolo nello stesso cantiere o siamo obbligati a trasportarlo in un impianto che riceve questi rifiuti e fa qualche particolare lavorazione? Grazie
Buongiorno Anastasia,
il discorso è abbastanza complesso, ma possiamo dire che, rispetto al caso specifico (cemento/mattoni/mattonelle) il rifiuto deve essere trasportato a un impianto specificamente autorizzato come impianto di recupero di rifiuti inerti: l’impianto lavora il rifiuto che, in questo modo, perde la qualifica di rifiuto e diventa un nuovo prodotto (sarà anche marcato CE, quindi venduto con dichiarazione di prestazione ed etichetta CE).
Una possibile alternativa sarebbe una campagna di frantumazione/vagliatura in cantiere, ma significa comunque disporre di un impianto autorizzato per eseguire tale attività e conviene per grandi quantità di rifiuti. Inoltre è necessario tracciare correttamente la produzione del rifiuto e valutare l’obbligo di marcatura CE rispetto all’utilizzo.
Per altre tipologie di rifiuti edili (ex. fresato d’asfalto, terre e rocce da scavo) ci sono altre soluzioni, ma non ci risultano questi casi di vostro interesse.
Buongiorno nel nostro condominio abbiamo dato l’incarico all’ impresa edile per la rimozione e smaltimento dei pannelli isolanti ricoperti di rete ed intonaco, l’impresa edile ha rilasciato al condominio fattura con dicitura: Fattura per rimozione e smaltimento pannelli isolanti presso vostro condominio, smaltimento effettuato presso ditta specializzata riferimento fattura di smaltimento con numero ed anno.
Il condominio non ha copia della fattura di smaltimento.
le chiedo quale documentazione deve rilasciare l’impresa edile affinché il condominio sia in regola e la dicitura decritta in fattura è sufficiente, grazie.
Buongiorno Giovanni.
Tecnicamente funziona in questo modo:
1. il condominio (committente), ha affidato a un’impresa l’esecuzione del lavoro che comporta anche lo smaltimento dei rifiuti;
2. l’impresa si qualifica come produttore del rifiuto e deve gestirlo in conformità alla normativa vigente (eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto, compilazione del formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto del rifiuto a smaltimento, trasporto e smaltimento diretto o a mezzo di terzi, in ogni caso soggetti al possesso delle necessarie autorizzazioni);
3. l’impresa fattura al condominio il corrispettivo dei lavori e delle attività eseguite nel rispetto del contratto, utilizzando la voce che meglio consente di dare evidenza delle attività.
La descrizione della voce in fattura non è definita per legge, ma la formula utilizzata dalla vostra impresa consente di tracciare chi ha eseguito le attività e di risalire a posteriori a tutti i passaggi.
La corretta gestione dei rifiuti non è comunque attestata dalla fatturazione e dalla relativa voce descrittiva, ma dalla corretta compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e dalla verifica della validità delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori coinvolti.
Il suggerimento è quello di chiedere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti compilati per trasportare e smaltire i pannelli isolanti del condominio, unitamente a copia delle autorizzazioni di trasportatore e smaltitore. Dovrà poi verificare che:
1. il trasportatore fosse autorizzato a trasportare il CER specifico e che abbia utilizzato solo mezzi inseriti nella propria autorizzazione;
2. lo smaltitore fosse autorizzato a ricevere il CER specifico e che l’autorizzazione fosse in corso di validità.
L’impresa che ha eseguito i lavori può aiutarvi con le verifiche indicate poco sopra, oppure potete chiedere una consulenza in merito.
Buongiorno sono un consulente per la sicurezza sul lavoro, volevo porvi un quesito:
Un mio cliente ha una ditta composta da due persone, titolare e dipendente. La ditta non ha mezzi propri ma si occupa di edilizia, ossia acquisisce appalti per ristrutturazione immobile con i bonus, acquista e fornisce il materiale necessario e subappalta le lavorazioni a propri subappaltatori che eseguiranno loro i lavori in cantiere. I rifiuti prodotti in cantiere sono identificabili come “Speciale NON pericoloso” dest. R13. Una ditta specializzata iscritta all’albo Gestori Ambientali, posiziona i cassoni e poi li porta via redando lei il FIR. Nel FIR e nelle schede di omologa rifiuto identifica la ditta appaltatrice come produttore, nella realtà non l’ha prodotto lei ma i subappaltatori. La ditta appaltatrice non ha registro di carico/scarico e non è iscritta all’albo gestori ambientali. Parliamo di edilizia con meno di 30mc di rifiuti per ogni cantiere. Non fa il MUD. Inoltre chiede la compilazione dell’Allegato A2 secondo il Dgr n. 1773 del.28.08.2012 della Regione Veneto per i rifiuti CER .170107, non mi risulta facciano fare analisi. In che posizione si trova il mio cliente? E’ in regola con il 152/06 operando in questo modo. Vi ringrazio.
Buongiorno.
L’impresa che noleggia i cassoni, e provvede a trasporto e smaltimento del rifiuto, ha necessità di individuare un produttore da indicare sul FIR: visto che è il suo cliente a noleggiare il cassone, utilizza la titolarità del contratto come indicazione del soggetto produttore. Se il suo cliente non esegue alcuna attività operativa di cantiere, il nostro suggerimento è di lasciare il noleggio dei cassoni in carico all’impresa esecutrice principale (quindi al subappaltatore principale). Se poi, il suo cliente subappalta direttamente a più subappaltatori e non esiste una gerarchia tra questi ultimi (ed è concordata la gestione dei rifiuti a livello di cantiere), allora è corretta la procedura attuale. Esiste anche la possibilità di lasciare in carico a ogni impresa subappaltatrice la gestione dei propri rifiuti, ma in questo caso dovreste comunque accertarvi della corretta gestione degli stessi.
Rispetto agli altri punti:
1. il suo cliente come produttore non ha obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
2. per quanto riguarda registro carico/scarico e MUD, il suo cliente non ha problemi fino a che i rifiuti prodotti sono non pericolosi e rientranti tra i CER della classe 17 (oppure rifiuti tipicamente riconducibili all’attività di costruzione e demolizione), altrimenti ci sono obblighi sia di tenuta del registro sia di presentazione del MUD;
3. per quanto riguarda la sottoscrizione dell’Allegato A2 per il CER 17 01 07, il suo cliente si fa carico della veridicità della informazioni in esso contenuto (demolizione selettiva o meno, verifica di assenza di amianto), quindi deve accertarsi di disporre delle informazioni in questione. Se il produttore fosse l’impresa esecutrice principale, allora la compilazione dell’Allegato A2 passerrebbe a lei;
4. per la determinazione della non pericolosità di un rifiuto con CER a specchio (come il 17 01 07) le analisi sono di fatto obbligatorie, e restano l’unico canale non contestabile.
Buongiorno, mi scusi per la domanda forse banale ma ho appena preso in carico la gestione dei rifiuti/formulari da collega dimissionario e non sono molto pratico al riguardo.
siamo un’impresa di manutenzioni con vari cantieri e stabili dislocati in luoghi diversi. Presso la ns. sede legale abbiamo un cassone per i rifiuti ferrosi che viene periodicamente svuotato dallo smaltitore. Specie per la compilazione del MUD non mi è ben chiara la differenza tra produttore di rifiuti da “manutenzione” o da “cantiere temporaneo e mobile”
Buongiorno Sandro,
le informazioni che ci ha fornito non ci consentono di darle una risposta risolutiva per il suo caso (ci mancano diversi dettagli! Fate manutenzioni di che tipo? Per conto di chi? Come state registrando il trasporto dei rifiuti?), ma possiamo dirle che i rifiuti da manutenzione sono quelli derivanti dalle attività definite agli artt. 193, comma 19 (I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82) e 230, comma 1 ( attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi) del D. L.vo 152/06.
Le consigliamo di chiedere una consulenza specifica in materia di gestione rifiuti e relativi adempimenti amministrativi per poter avere garanzia che stiate gestendo correttamente ogni aspetto e che ci sia corrispondenza tra tutta la documentazione (autorizzazioni, FIR, registro carico/scarico e MUD).
Buongiorno,
una ditta artigiana che si occupa, prevalentemente , di ristrutturazioni di fabbricati di civile abitazione , per il trasporto del materiale inerte non pericoloso alle ditte autorizzate allo smaltimento ,che avviene con il camioncino della ditta stessa, deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Grazie
un cordiale saluto Leonardo Dibiase
Buongiorno Leonardo.
La risposta è affermativa: la ditta deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis. L’iscrizione ha validità di 10 anni, fermo restando l’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Può trovare alcune prime indicazioni direttamente sul sito dell’Albo Nazionale: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/CategorieDettaglio.
Una ditta iscritta in categoria 2 bis ha obbligo del Formulario di Identificazione del Carico o va bene anche un doicumento di trasporto dei rifiuti?
Buonasera Felicetta,
l’iscrizione in cat.2bis non esonera dall’obbligo di compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR), quindi il trasporto dei rifiuti (per i CER previsti dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e con i soli mezzi inseriti nell’autorizzazione stessa) deve essere accompagnato dal FIR anche in caso di impresa iscritta in 2bis.
Buongiorno
Un impresa edile , che ha fatto lavori di ristrutturazione di un bagno a casa mia , ha smaltito i residui in un pozzetto del mio giardino intasandolo. Ho provato a far presente la cosa ma hanno detto che hanno solo lavato i secchi sporchi… ma alla fine io mi trovo il pozzetto intasato e l’impresa che è scomparsa. Come posso tutelarmi e sperare che questa impresa sistemi questo danno?
Grazie per un vostro aiuto e consiglio
Buongiorno Maurizio.
Le suggeriamo di fotografare il pozzetto e le pertinenze e di trasmettere una comunicazione a mezzo e-mail, possibilmente a mezzo PEC, all’azienda coinvolta, ricostruendo la vicenda e richiedendo di intervenire per ripristinare lo stato del luogo, riservandosi di adire alle vie legali in assenza di riscontro e nel caso dalla loro inadempienza risultassero esigenze di intervento manutentivo straordinario e oneri a suo carico. Le suggeriamo anche di verificare l’eventuale presenza di una copertura assicurativa relativa alla sua proprietà con clausola di consulenza legale, perché in tal caso sarebbe opportuna la segnalazione anche alla sua assicurazione che potrebbe fornirle supporto nella gestione del sinistro.
Buongiorno,
ho effettuato una ristrutturazione del bagno presso il mio appartamento
il contratto prevede la voce del “Certificato di analisi dei rifiuti” per un costo pari a Euro 300,00.
visto che ho pagato ho chiesto di avere il certificato di analisi, ma la ditta mi riferisce che non ho diritto a ricevere nessun tipo di certificato
è vero che non mi spetta nessun certificato?
O visto che era previsto sul contratto, una volta pagato ho diritto ad avere il certificato rilasciato da un organo competente?
Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità e resto in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti
Giovanna S.
Buongiorno Giovanna,
lei ha diritto di ricevere il certificato di analisi dei rifiuti in quanto committente dei lavori: ha diritto e dovere di controllo nei confronti dell’impresa a cui ha affidato l’esecuzione dei lavori, e la richiesta di copia del certificato di analisi è una modalità per accertare la corretta gestione dei rifiuti. Inoltre lei ha diritto di avere evidenza che le analisi siano state eseguite, considerato che le ha pagate. Il consiglio è quello di richiedere non solo copia delle analisi, ma anche copia dei formulari di identificazione del rifiuto attestante l’avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stessi.
Consideri che le analisi vengono svolte da un laboratorio di analisi, non da un ente o da un’istituzione.
Buongiorno, avrei una domanda da porre. Per gestire una discarica di materiali edili senza effettuare il trasporto dei materiali ma solo gestendo il conferimento dei calcinacci, mattonelle, cemento, ecc. è necessaria comunque l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali???
Grazie
Buongiorno Stefano,
ogni impianto di trattamento e smaltimento rifiuti deve essere preventivamente autorizzato. La tipologia di atto autorizzativo varia a seconda delle attività e del contesto nel quale l’impianto si inserisce. Il soggetto di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione è la Provincia, ma l’iter coinvolge poi altri soggetti (ex. Comune, ATO, Vigili del Fuoco, ASL/ATS). Non è richiesta invece l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali se non si effettua trasporto/intermediazione dei rifiuti.
Buongiorno:
art 185 bis comma 1 lettera c): “per i rifiuti da costruzione e demolizione, (…), il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.”
Quindi in tale caso il trasporto da cantiere a punto vendita può avvenire senza formulario essendo diretto al “deposito temporaneo preliminare alla raccolta”?
Buonasera Emanuele,
la sua interpretazione è corretta purché le sia chiaro che il soggetto che effettua il trasporto sia il produttore del rifiuto e anche il titolare del punto vendita dei prodotti. Inoltre il consiglio è quello di non ritenersi esonerati dall’onere di dimostrare il movimento del materiale, pertanto di accompagnare il trasporto del rifiuto con un documento di trasporto.
Buongiorno, ho un dubbio in merito all’art.185 comma 1c. Un negozio di materiale edile ed infissi commercia e consegna il materiale ed effettua occasionalmente attività di istallazione di infissi e posa (posa pavimenti e parquet, lavori edili sono affidati ad artigiani ed edili professionisti, quindi non svolti direttamente dal personale aziendale). Porta al deposito temporaneo allestito presso il punto vendita gli imballaggi del materiale consegnato (e questo mi pare lecito) ed a volte infissi vecchi e macerie derivanti dall’attività di installazione e posa. Tali rifiuti non sono però formalmente prodotti dall’impresa, ma dall’artigiano incaricato dall’impresa (una sorta di subappalto). Si può in qualche modo configurare la responsabilità estesa sul rifiuto e quindi il deposito di tali rifiuti presso la sede si può considerare lecito e gestito nel regime del deposito temporaneo?
Buonasera Maria,
1. l’articolo di riferimento è l’185-bis!
2. la responsabilità estesa sul rifiuto è specificamente normata, può farsene un’idea qui, cioè deve fare riferimento a sistemi costituiti e non può essere “scelta” dal produttore.
Rispetto al suo caso, diremmo che la questione potrebbe risolversi in due modi:
1. immaginando di ricadere nella casistica delle attività di manutenzione (art. 193, comma 19), il negozio deve essere il soggetto che formalizza il trasporto del rifiuto dal cantiere alla sede, indicandosi come produttore;
2. immaginando che si tratti sempre di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi CER della famiglia 17), si potrebbe applicare l’art. 185-bis, comma 1, lettera c) per cui è prevista la possibilità di deposito temporaneo presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. A questo punto i produttori potrebbero risultare gli stessi artigiani.
La soluzione n.2 è però più delicata nella misura in cui non è stata normata la modalità per tracciare il trasporto e dare evidenza che si sta operando ex art. 185-bus, comma 1, lettera c), quindi si è più esposti a contestazioni e, nel caso fossero gli artigiani a effettuare questa operazioni, ci aspettiamo che siano anche meno strutturati e pronti a sostenere questo confronto.
Infine, una puntualizzazione rispetto a quanto scrive: “Porta al deposito temporaneo allestito presso il punto vendita gli imballaggi del materiale consegnato (e questo mi pare lecito)“. Anche per gli imballaggi vale il fatto che il luogo di produzione del rifiuto è il cantiere, quindi comunque il negozio può giustificare il trasporto dell’imballaggio alla sede solo in funzione di una delle due ipotesi che abbiamo visto per gli altri rifiuti. Tipicamente, però, si utilizza questo escamotage: si dichiara che il residuo della lavorazione non è ancora rifiuto (non abbiamo ancora deciso di sbarazzarcene), ma che verrà trasportato in sede per valutare se sia da smaltire o se sia materiale riutilizzabile.
Buongiorno e grazie per i chiarimenti.
Ho usato erroneamente l’espressione di RESPONSABILITA’ ESTESA, intendevo invece dire che essendo la ditta Y di artigiani in subappalto alla ditta X mia cliente, la ditta X può configurarsi come produttore (o forse più correttamente detentore) del rifiuto in quanto la ditta Y è in subappalto.
Quindi la ditta X si occuperebbe del trasporto del rifiuto presso la propria sede (punto vendita) presso il proprio deposito temporaneo istituito ex art. 185bis comma 1c.
Ho letto diverse interpretazioni sui documenti di trasporto, ma mi pare che sia condiviso che la ditta vada iscritta in cat. 2 bis e trasporti con FIR (anche se poi il formulario non ha un destinatario autorizzato che lo firmi) o DDT. Io sceglierei DDT, in analogia con i rifiuti da manutenzione.
Qual’è la vostra opinione in merito?
Grazie ancora la disponibilità!
maria
Buonasera Maria,
il ricorso al ddt è una semplificazione solo parziale in quanto di fatto è previsto che abbia lo stesso contenuto di un FIR e le confermiamo che si tratta di un trasporto di rifiuti e che, quindi, l’iscrizione all’Albo Gestori in cat.2bis non è derogabile.
Non siamo d’accordo invece sul fatto che non ci sia un destinatario autorizzato a firmarlo: lo stesso produttore/trasportatore risulta in questo caso il soggetto incaricato a chiudere il formulario in quanto titolare del deposito temporaneo. Il campo annotazioni consente infatti di rendere evidente la dinamica di trasporto del rifiuto, esplicitando i riferimenti normativi del caso.
Buonasera,
sono una rivendita di materiale edile esto valutando la possibilità di considerare un deposito preliminare alla raccolta. I miei clienti, autorizzati in 2-bis e con formulario, come dovranno compilare il formulario nella sezione 3 Destinatario? Io potrò accettare un formulario nella sezione 12?
Grazie,
Saluti.
Paolo
Buongiorno Paolo,
considerato che a oggi non ci sono indicazioni esplicite e univoche rispetto alle modalità con cui i produttori possano/debbano conferire alle rivendite di materiale i rifiuti in deposito temporaneo, il nostro consiglio è di chiedere supporto a una società di consulenza per verificare la corretta configurazione e gestione (comprese le modalità di compilazione della documentazione di accompagnamento e di tracciamento dei quantitativi in deposito) del deposito temporaneo stesso. Le consigliamo in particolare di fare riferimento a una società di consulenza della sua area territoriale, così che possa avere conoscenza anche del punto di vista degli enti di controllo della sua zona.
Buongiorno
La ditta edile che effettua i lavori presso la mia abitazione non usa lo scarrabile per i rifiuti edili ma li conferisce direttamente nel camion autorizzato, il quale sosta nel cantiere per giorni fino a quando non viene completamente riempito. Quando il cassone è pieno il mezzo viene avviato alla discarica autorizzata. è fattibile o incorriamo in sanzioni?
Buongiorno Luca,
il consiglio è sempre quello di fare presenti i propri dubbi all’impresa che esegue i lavori, che sicuramente avrà una società di consulenza di riferimento alla quale presentare i propri quesiti e che la possa supportare in caso di contestazione da parte degli enti di controllo.
Detto questo, la pratica che racconta ci risulta nuova, ma non vediamo rischi particolari per diverse ragioni:
– il deposito temporaneo del rifiuto deve avvenire sul luogo di produzione del rifiuto, deve prevedere una distinzione dei rifiuti in funzione della classe merceologica (cumuli distinti per CER differenti), apposizione di codice CER, e rispetto dei limiti temporali e/o di quantità per l’avvio a smaltimento. Non esiste norma che dica che è necessario l’utilizzo di scarrabili e che non sia ammesso il carico diretto sul mezzo;
– se il mezzo non si muove dal cantiere e non vengono compilati FIR che parlino di un inizio del trasporto, il cassone del mezzo è l’equivalente di uno scarrabile (l’importante è che non vengano superate le 72 ore di deposito consecutivo!). In caso di contestazioni, per altro, l’impresa potrebbe dimostrare mediate tachigrafo che il mezzo non si è mai mosso di lì;
– il produttore del rifiuto è l’impresa, e chi rischia la sanzione è lei prima del committente dei lavori.
Non escludiamo poi che ci siano ragioni di spazio che hanno determinato questa scelta.
Buongiorno, il comune per una SCIA per lavori di ristrutturazione dove gli unici materiali di risulta prodotti sono la demolizione di due parapetti in laterizio per creare due porta-finestra, mi ha chiesto come progettista il piano di gestione dei rifiuti. Come devo comportarmi? Grazie
Buongiorno Marco,
il piano di gestione dei rifiuti richiesto non è altro che un’indicazione rispetto a tipologia di rifiuti prodotti e modalità di gestione. Senza immaginare un documento complesso, quanto ha scritto e i riferimenti per la corretta gestione da parte dell’appaltatore potrebbero risolvere la questione.
Buongiorno, ho un cantiere dove viene eseguita una piccola manutenzione interna (demolizione di tramezzi, di pavimenti e massetto portaimpianti); la ditta deposita le macerie prodotte direttamente sul cassone del camion e poi le trasporta presso la sua sede per un successivo smaltimento.
Vorrei sapere se, per il trasporto, c’è bisogno del formulario e se la Ditta, per svolgere tale trasporto, deve essere comunque iscritta all’Albo.
Grazie, saluti.
Buongiorno Francesca,
la possibilità di trasportare i rifiuti dal sito di produzione (cantiere) all’unità locale (sede) dell’azienda produttrice per istituire qui il deposito temporaneo è ammesso nel caso di piccoli interventi edili, intesi come interventi che non giustifichino l’allestimento di un deposito in corrispondenza del cantiere. Ci devono essere cioè limitazioni di quantità o di spazio presso il cantiere perché il trasporto dei rifiuti da cantiere a sede sia ammesso ai fini del deposito temporaneo. Detto questo, il trasporto può avvenire con formulario o anche con ddt (attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione), in ogni caso è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori (è sufficiente la categoria 2-bis, quindi trasporto di rifiuti in conto proprio).
Buonasera, alla chiusura dei lavori di ristrutturazione l’impresa mi ha consegnato il Certificato di caratterizzazione e i due FIR datati con più di un anno di differenza. Vi sono dei limiti temporali da rispettare tra i due documenti?
Buonasera Michelangelo,
non ci è chiaro se la differenza di un anno sia tra la caratterizzazione e i FIR o tra i due FIR:
1. nel primo caso, qualcuno potrebbe contestare il fatto che non si può avere garanzia che ci sia corrispondenza tra il rifiuto analizzato e quello smaltito. Dipende però dalla tipologia di rifiuto, perché se si parla di demolizioni interne, difficilmente ci si può attendere variazioni dei risultati connesse al passare del tempo;
2. nel secondo caso, la data dei FIR è legata a quella di trasporto/smaltimento del rifiuto, per cui se ci sono stati smaltimenti a distanza di un anno o più è normale che le date siano distanti e nessuno può contestare nulla.
Buon giorno, sono il legale rappresentante della FONDAZIONE ANCHISE ONLUS, abbiamo appena ottenuto il Permesso di Costruire per una demolizione/ricostruzione di due unità collabenti da destinare ad abitazioni assistite per anziani.
I manufatti collabenti di due piani, di costruzione molto remota sono realizzati esclusivamente in pietre legate con calce e tufo, i solai, sottotetto e infissi in legno; copertura e pavimenti in terracotta; altri inserti in mattoni di terracotta; si rilevano solo alcune grate di ferro battuto ad alcune finestre; infine esiste un piano seminterrato ugualmente in pietre ma che per le opportune operazioni antisismiche dovrà essere ripulito con probabile scavo di terra e rocce.
Una parte del materiale di risulta (eccetto quello dello scavo) sarà riutilizzato nella ricostruzione. Il cantiere sarà molto limitato negli spazi ovvero tutto lo spazio del cantiere dovrà contenere l’edificio in ricostruzione, quindi durante la demolizione il materiale dovrà essere necessariamente stoccato in un altro sito a 500 metri di distanza. La demolizione sarà manuale e selettiva e il materiale sarà trasportato con piccoli automezzi. La maggior parte delle pietre saranno cedute a terzi e quindi destinate alla raccolta fondi per la Fondazione Anchise che ha necessità di far fronte alle spese. Le informazioni assunte fino ad oggi sono contrastanti e a mio parere insufficienti per gestire la questione in piena legalità.
Posto che la Fondazione Anchise resterà a capo delle operazioni come committente e produttore dei cosiddetti “rifiuti” onde poterne ottenere un beneficio economico, rivolgo a voi due quesiti: a) possiamo gestire in proprio i materiali di risulta della demolizione facendoli depositare su un piazzale di un cofondatore che lo metterà a disposizione gratuitamente e fare solo una SCIA per l’allestimento del deposito provvisorio nonchè il completamento del piazzale? b) Quali costi ci proponete voi ARM srl per aiutarci a gestire la questione con legalità e sicurezza? E’ gradita anche una risposta attraverso la nostra info@anchise.it
Grazie per l’attenzione!
Buongiorno,
la contattiamo alla mail che ha indicato nel messaggio.
Buongiorno, una impresa edile è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico?
Buongiorno,
l’informazione relativa al settore di appartenenza dell’impresa non è sufficiente per darle una risposta, si tratta di capire nel dettaglio tutte le tipologie di rifiuti gestite, sia in relazione alla sede aziendale sia in relazione ai cantieri. Questa valutazione è tipicamente oggetto di una consulenza. Se questa fosse la sua esigenza, la invitiamo a segnalarcelo qui oppure a scriverci un’e-mail all’indirizzo info@arm-srl.it.
Buongiorno, la mia vicina di villetta a schiera ha ristrutturato casa. Sul suo scivolo di ingresso al box, confinante con il mio, ha lasciato ormai da mesi
i detriti, sanitari compresi, dei lavori effettuati. Lo può fare ed entro quanto
tempo li può lasciare? Grazie.
Buongiorno Mario,
facciamo una premessa: per valutare la corretta gestione dei rifiuti è necessario conoscere diversi dettagli tecnici (ex. tipologia di rifiuti prodotti, soggetti coinvolti) che da quanto ci scrive non sono per noi né chiari né certi. Le forniamo quindi alcune informazioni che ci auguriamo possano aiutarla a capire meglio la situazione, e che non vogliono essere una risposta certa ed esaustiva alla sua domanda.
Prima di tutto consideri che il primo responsabile della gestione corretta dei rifiuti non è il committente dei lavori (la sua vicina) ma il produttore (quindi l’impresa che lavorando ha prodotto quei rifiuti). La sua vicina potrebbe ragionevolmente conoscere poco della materia.
Il secondo aspetto che le segnaliamo è che ci pare poco verosimile che nell’ambito di una ristrutturazione di un edificio a uso civile siano stati prodotti detriti sanitari (nel senso che se parliamo di una ristrutturazione di un bagno, i rifiuti non sono comunque “sanitari” ma rifiuti da demolizione al pari degli altri).
Per quanto riguarda il tema del tempo di deposito: i rifiuti speciali non pericolosi (che è quelli che ci aspettiamo derivino da una demolizione civile, ma sarebbe comunque tutto da verificare) possono essere tenuti in deposito temporaneo, quindi presso il luogo di produzione, secondo due criteri alternativi, uno temporale (fino a un anno) e uno quantitativo (fino a 30 mc). La invitiamo infine a considerare che i rifiuti in deposito potrebbero non essere sempre gli stessi, cioè l’impresa potrebbe averli progressivamente trasportati in un impianto autorizzato e quelli attualmente in deposito potrebbero essere frutto di lavorazioni recenti.
Ho terminato (sono il D.L.) da poco un cantiere stradale per la sostituzione di uno speco fognario. L’uff. ll.pp. mi ha chiesto il certificato di congruità relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere per poi effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice dei lavori. Come mi devo regolare? Grazie.
Buongiorno Vincenzo,
lei dovrebbe avere verificato la corretta gestione dello smaltimento rifiuti in termini di:
1. attribuzione codici CER ed eventuali analisi;
2. compilazione dei formulari di identificazione rifiuti;
3. autorizzazione dei soggetti trasportatori e smaltitori.
Oppure l’eventuale gestione di una pratica terre e rocce da scavo e la relativa documentazione.
Tipicamente la direzione lavori chiede copia di quanto sopra all’impresa affidataria sia per questioni di contabilità sia per questioni di prevenzione di reati ambientali.
Sulla base di tale documentazione potrebbe quindi emettere il certificato di congruità relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.
Buongiorno, e innanzitutto complimenti per la chiarezza e l’esaustività delle risposte che fornite. il mio quesito è questo: in un cantiere pubblico, il progetto esecutivo individua alcuni centri autorizzati di recupero in un dato perimetro intorno al cantiere (c.ca) 30 km. Ora, come impresa dobbiamo NECESSARIAMENTE utilizzare queste opzioni fornite dalla documentazione progettuale, o possiamo scegliere un impianto alternativo (sempre autorizzato, ovviamente)? E se sì, può questo essere un impianto mobile?
grazie mille
Buongiorno Lorenzo,
prima di tutto grazie per il suo apprezzamento!
Ma passiamo al suo quesito.
Per una risposta univoca dovremmo conoscere il contenuto del progetto e del capitolato relativi alla commessa specifica. L’indicazione che ci sentiamo di darle è questa: tipicamente è possibile individuare altri siti di destinazione rispetto a quelli indicati in progetto o anche modalità alternative (ex. le terre e rocce da scavo che il progetto prevedeva di smaltire come rifiuto potrebbero essere invece gestite mediante “piano scavi” o pratica terre e rocce da scavo), ma è sempre opportuno un confronto con la direzione lavori in tal senso. Il confronto può servire anche per valutare in via preliminare eventuali aspetti economici (ex. per impianti più distanti riconoscerebbero interamente il trasporto? L’elenco prezzi comprende una voce relativa alla gestione delle terre e rocce con piano scavi anziché con FIR?).
Rispetto al dettaglio dell’impianto mobile, ci immaginiamo che vogliate proporre una campagna di frantumazione/vagliatura in sito, il che può essere una proposta da sottoporre alla direzione lavori, fermo restando che la campagna deve essere autorizzata e gestita nel rispetto della normativa ambientale.
Ha colto perfettamente nel segno, vorremmo proporre una campagna in loco, anche facendo leva sui criteri del DNSH (in quanto abbatteremmo in tal modo le emissioni atmosferiche, acustiche e complessive del cantiere). Proprio a tal proposito volevamo capire se c’era margine per concordare con la D.L. una soluzione alternativa oppure se dovevamo attenerci pedissequamente alle opzioni individuate dal progettista. Mi pare di capire che questo margine vi sia, in assenza di indicazioni che lo escludono espressamente.
Esatto!
Grazie!
Buongiorno, ci occupiamo di servizi cimiteriali e durante le campagne di esumazioni massive produciamo CER 17.09.04 che attualmente, dopo campionatura da parte di un laboratorio e successive analisi, conferiamo ad impianto con destinazione R5. Ci hanno proposto in una fiera di settore l’acquisto di un macchinario per triturare sul posto il materiale di risulta sopra menzionato per riutilizzarlo direttamente per distribuirlo come fondo nei vialetti al posto dell’inghiaiatura.
Vorrei sapere se tale pratica è conforme alla normativa vigente dal 2022 in termini di End of Waste per i rifiuti da demolizione e costruzione.
Buongiorno Sonia,
non disponiamo di sufficienti informazioni per darvi una risposta univoca. Quello che possiamo dirvi è che il processo tecnologico appare di per sé conforme (codice CER ammesso per l’end of waste, lavorazione prevista per l’end of waste, riutilizzo previsto per l’end of waste), ma dovete considerare che il macchinario deve essere autorizzato per campagne di frantumazione, il processo deve essere gestito in modo formale (certificazione ISO 9001) e che il prodotto risultante dalla lavorazione deve essere marcato CE.
Buonasera sono Vitaliano,
sto facendo alcuni lavori di ristrutturazione in bagno e cucina del mio nuovo appartamento. I rifiuti formati da calcinacci, mattonelle, cemento e mattoni sono raccolti in una decina di caldarine e portati con diversi viaggi in furgone in discarica vicino casa. Quali sono le modalità di uso della discarica e quali sono le normative per non essere fuori legge??? Possono i gestori della Discarica Comunale impedirmi di effettuare più di un viaggio al giorno per lo smaltimento?? Grzie.
Buonasera Vitaliano,
se i lavori li sta facendo in prima persona, quindi come privato cittadino, per le regole di conferimento alla piattaforma ecologica deve verificare il relativo regolamento definito dal comune/la società di igiene urbana che gestisce la piattaforma ecologica.
Buonasera sono Giuliano,
Sto facendo alcuni lavori per un ente pubblico e nella costruzione della lavorazione siamo soggetti alla creazione di rifiuti come carta, cartone, plastica etc…, le chiedo gentilmente se mi può indicare una metodologia per lo smaltimento e a sua volta avere un ritorno in termini economici. Grazie.
Buonasera Giuliano,
per poterle dare indicazioni puntuali avremmo necessità di maggiori dettagli, cioè le consigliamo una consulenza specifica, questo perché le indicazioni operative dipendono da fattori come:
1. tipologia specifica dei rifiuti e relativa quantità;
2. possesso o meno di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti.
Rispetto al tema del “ritorno in termini economici”, in particolare, non è ci chiaro che cosa intenda: si aspetta di poter guadagnare dallo smaltimento oppure di contenere i relativi costi?
In termini generali le possiamo dire che:
1. lo smaltimento dei rifiuti rappresenta tipicamente un costo, riconosciuto dalla committenza;
2. la smaltimento deve avvenire per categorie omogenee (carta separata dalla plastica, per esempio), eventualmente con possibilità di deposito temporaneo presso il cantiere per raggiungere un quantitativo congruo allo smaltimento;
3. trasporto e smaltimento devono essere effettuati da aziende appositamente autorizzate e documentati mediante formulari di identificazione del rifiuto.
Se intende richiederci una consulenza, la invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo info@arm-srl.it indicando:
– riferimento a questo scambio;
– ragione sociale dell’azienda;
– nominativo del referente e numero di telefono per contattarlo.
Buonasera, é possible frantumare e riutilizzare le macerie al dí fuori del cantiere di origine.
L’idea è quella di portare le macerie in un deposito aperto, di proprietà, frantumarle per poi riutilizzarle in altri cantieri.
Visto e considerato che nel mercato ci sono tanti frantumatori, qual’è il modo corretto per riciclare in autonomia le macerie?
Grazie mille
Buongiorno Elton,
le confermiamo la possibilità di lavorare le macerie in un sito esterno al cantiere di origine. Tecnicamente si parla di impianto di recupero, che è soggetto ad autorizzazione della Provincia territorialmente competente e che ha senso nel caso in cui si vogliano ricevere e trattare rifiuti provenienti da più cantieri (propri o anche di terzi). Precisiamo inoltre che il ciclo produttivo deve garantire il rispetto dei vincoli normativi che consentono la cessazione della qualità di rifiuto (cosiddetto End of Waste) perché il materiale possa essere riutilizzato.
Il consiglio è di chiedere un supporto consulenziale per valutare la fattibilità del progetto e per essere supportati nella gestione della pratica autorizzativa e nel confronto con le conferenze dei servizi.
Buongiorno,
una ditta edile ha un cantiere adiacente ad un impianto di recupero. Addirittura c’è la possibilità di passare dalla zona del cantiere all’impianto di recupero senza andare su strada pubblica ordinaria, rimanendo pertanto all’interno di aree private.
Il rifiuto, 17 01 01 cemento, verrebbe lavorato dall’impianto di recupero per produrre MPS.
La ditta edile, non è obbligata a tenere il registro C/S per i non pericolosi. Il conferimento all’impianto di recupero, essendo totalmente tra aree private, è possibile effettuarlo senza formulario ma soltanto con ddt?
Grazie mille
Buongiorno Luciano,
in termini generali possiamo dire che qualunque trasporto di rifiuti deve essere tracciato mediante FIR. L’unico caso in cui è previsto espressamente la possibilità di ricorrere a un ddt in alternativa al FIR è quello dei rifiuti derivanti dai cosiddetti “piccoli interventi edili” in cui il produttore per questioni di quantità prodotte (limitate) e/o di mancanza di spazio può trasportare il rifiuto dal cantiere alla propria sede.
Aggiungiamo che:1) il fatto che non si acceda alla pubblica via non è requisito per escludere la compilazione del FIR, che serve ad attestare che il rifiuto prodotto in un sito viene trasportato in area diversa e conferito e accettato presso un impianto autorizzato;
2) il FIR è documento distinto dal registro C/S, il fatto che l’impresa (produttrice/ trasportatore in conto proprio) non abbia obbligo di registrazione del CER 17 01 01 non significa che allora non debba emettere il FIR. Per altro l’obbligo per l’impianto di recupero è diverso, cioè per l’impianto vige l’obbligo di registrazione sul registro C/S anche dei rifiuti con CER della classe 17;
3) risulta difficile immaginare che l’impianto non vincoli alla presentazione del FIR per poter accettare il rifiuto.
Tutte queste valutazioni restano invariate anche nel caso in cui produttore/trasportatore/titolare dell’impianto di recupero siano il medesimo soggetto.
ERRATA CORRIGE: Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti esclusivamente in aree private, si tratta di fattispecie che non rientra nella definizione di “trasporto rifiuti” previsti dal Testo Unico Ambientale, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 193, comma 11: “La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione”.
Buongiorno e grazie per la risposta.
In prima battuta ho condiviso quanto mi ha illustrato. Ho trovato tuttavia la circolare n. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 che al punto n), l’ultimo, riporta quanto segue:
n) si può verificare l’evenienza che all’interno di un’area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all’interno dell’area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all’interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito spazio del registro riservato alle “annotazioni”
Inoltre, nella recente D.D. 19 dicembre 2023 n° 251 (terzo decreto attuativo del DM 59/2023) che riporta le istruzioni per la compilazione del Registro c/s rifiuti (allegato 1) e FIR (allegato 2) per il nuovo sistema RENTRI non ancora obbligatorio, al punto: Conferimento in area privata dell’Allegato 1
riporta:
Nei casi previsti dall’art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero conferimento dei rifiuti in area privata, il luogo di produzione o detenzione e di destinazione coincidono, anche se produttore/detentore e destinatario sono diversi (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti mobili o impianti di trattamento rifiuti operanti in siti di proprietà di soggetti diversi). In questo caso la registrazione di carico avviene secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1.. La registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, senza la compilazione della sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO campo 22 (Num. Formulario), in quanto non è richiesta l’emissione del FIR.
Sembra quindi che ci siano altre casistiche per il trasporto dei rifiuti senza FIR che, in prima lettura, dalla 152/06 non si evinceva.
Cordiali saluti
Buongiorno Luciano,
la ringraziamo per la condivisione della sua analisi. Ci scusiamo per averle fornito un’indicazione che non è di fatto corretta e che rettifichiamo sia qui sia nella nostra risposta precedente così che nessun utente possa ricavarne informazioni errate.
L’indicazione per il trasporto di rifiuti esclusivamente in aree private è rappresentato in effetti dal comma 11 dell’art. 193 del TUA che recita “La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione“. I riferimenti alla circolare ministeriale e alle nuove disposizioni del RENTRI forniscono poi i dettagli operativi per la gestione delle registrazioni sui registri C/S.
La ringrazio per il confronto e lo spunto a continuare ad investigare. E’ stato un piacere condividere la ricerca e l’interpretazione fatta e le faccio i miei complimenti per questo spazio forum di grande qualità.
Grazie a lei Luciano per la disponibilità al confronto e per i toni sempre costruttivi.
Buongiorno, lavoro per una ditta edile con più di 10 dipendenti; stiamo per avviare un grosso cantiere, sicuramente ci saranno anche rifiuti pericolosi. Il mio quesito riguarda il Registro di carico e scarico, che è obbligatorio nel ns caso, ma non mi è chiaro se debbano essere trascritti tutti i rifiuti, o solo quelli pericolosi. Per un combinato disposto del Codice Ambiente, infatti, sembra che la famiglia CER 17 (rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione) siano esclusi dall’obbligo di registrazione, ma la questione non è molto chiara, perché alcuni organi di controllo tendono ad escludere solo i CER 170101 e 170904, ovvero cementi e macerie miste. Quindi, cosa registrare? Vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Buongiorno Mina,
considerata la vostra attività e dimensione, ci immaginiamo abbiate un consulente che vi segue per la gestione delle pratiche ambientali o siate iscritti a un’associazione di categoria che possa fornirvi supporto: il primo consiglio è di affrontare direttamente con referenti già attivi la questione, perché possono disporre di informazioni più precise e dettagliate ed evitare fraintendimenti.
Da parte nostra possiamo dirti che:
1. tutti i CER della classe 17 che non siano pericolosi non sono soggetti a obbligo di registrazione sul registro c/s per produzione e trasporto in conto proprio (diverso il caso del trasporto conto terzi e della gestione come impianto di recupero/trattamento);
2. non siamo al corrente di organi di controllo che escludano solo i CER 170101 e 170904, perché la norma (art. 190 e art. 184, comma 3 richiamato dal precedente) non cita dei CER specifici ma delle “categorie di rifiuti” e, nel caso specifico, sono esclusi dall’obbligo di registrazioni (per i produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano in conto proprio) i “rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis” (quindi la famiglia dei CER 17, purché non pericolosi).
Grazie mille, buona giornata
Buongiorno Luciano,
sono a porle il mio quesito. Siamo una ditta edile movimento terra, iscritta all’albo gestori ambientali per il trasporto con mezzi propri di rifiuti categoria 2-bis. Abbiamo acquistato recentemente una benna frantoio, cosa significa, che i rifiuti derivanti da demolizione, ora possiamo frantumarli e farli diventare inerti da riutilizzare in cantiere.
Come dobbiamo gestire questa nuova attività? Possiamo anche trasportarli in sede, dove poi avviene la trasformazione e riutilizzarli su altri cantieri oppure possiamo riutilizzarli nello stesso cantiere da dove deriva la demolizione?
La ringrazio in anticipo
Buongiorno Katia,
in ARM non lavora nessun Luciano! Luciano è uno degli utenti che ha scritto in precedenza. La nostra squadra è qui: https://www.arm-srl.it/chi-siamo/
Una precisazione: quello su cui sta scrivendo non è un forum, ma uno spazio di commenti al di sotto di alcuni articoli di approfondimento. Siamo disponibili a fornire qualche indicazione, ma non offriamo consulenza a titolo gratuito.
Le lasciamo qualche indicazione:
1. perché i rifiuti da demolizione possano essere riutilizzati come materiale devono passare da un impianto di recupero autorizzato;
2. se la lavorazione è fatta con benna frantumatrice, dovete autorizzare la benna, comunicare ogni campagna di frantumazione e marcare CE il materiale, che a quel punto può essere utilizzato sia nello stesso cantiere che al di fuori dello stesso. Ma non potete portare nel cantiere rifiuti provenienti da altri cantieri per lavorarlo;
3. se la benna ha solo uno scopo di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, ma servono ulteriori lavorazioni per rendere il materiale riutilizzabile, allora il materiale che è passato dalla benna resta rifiuto e deve essere trasportato come tale a un impianto di recupero autorizzato (se lo avete in sede, può essere la sede, altrimenti deve essere un impianto di terzi). A quel punto cessa di essere qualificato come rifiuto, viene marcato CE e può essere utilizzato nei cantieri.
Le consigliamo di chiedere il supporto di un consulente ambientale che possa fornirle un chiarimento e supportarla nella gestione delle pratiche autorizzative e degli aspetti documentali: ci sono sempre tanti dettagli e informazioni da raccogliere per poter dare delle risposte puntuali rispetto alle esigenze della singola azienda. Noi lavoriamo tra Lombardia e Veneto, se volesse prenderci in considerazione.
Buonasera, scrivo per sapere se è possibile avere il riferimento normativo da cui è estratta la seguente frase citata nell’articolo in oggetto: “Il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere, cioè il rifiuto non può essere trasportato presso la sede dell’impresa e stoccato presso di essa. L’unica eccezione è quella dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili: in questo caso il rifiuto può essere trasportato presso la sede dell’impresa accompagnato da documento di trasporto, e il deposito temporaneo avviene in sede seguendo le stesse regole previste per il deposito in cantiere (le trovi di seguito)”.
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Buonasera Andrea,
i riferimenti normativi sono l’art. 185-bis e l’art. 193, comma 19, del Testo Unico Ambientale.
Buonasera,
lavoro per una ditta che esegue lavori lineari (es: strade, ferrovie, acquedotti, ecc…). In alcuni punti – per motivi dettati dalle lavorazioni specifiche – è stato acquistato del materiale inerte da demolizione con CE (mps proveniente da impianto autorizzato) per realizzare dei piazzali temporanei (circa 1.500 mc).
A completamento delle attività (nel piazzale specifico) il materiale si vuole portare in un altro punto per realizzare un altro piazzale temporaneo.
Chiaramente il materiale eccedente si tratterà come rifiuto.
Domande:
– E’ possibile poter eseguire tale attività anche con la compilazione di DDT (definendo il punto di partenza e di arrivo, targa mezzo, ecc…)?
– Potrebbero essere utili delle analisi a sostegno di tale attività?
Spero di essermi spiegato bene.
Vi ringrazio anticipatamente, saluti
Buonasera Antonino,
la situazione non ci è molto chiara. Lei vuole sapere se è possibile riutilizzare il materiale inerte marcato CE come sottofondo in più cantieri, spostando lo stesso materiale da un piazzale all’altro? E con quale documento deve essere accompagnato il materiale?
Buonasera,
si esatto….a conclusione delle lavorazioni, si deve ripristinare l’area e si vuole riutilizzare lo stesso materiale per la realizzazione di un altro piazzale temporaneo.
é possibile poter eseguire tale attività? ed eventualmente, considerato che si dovranno percorrere strade provinciali e/o comunali, è sufficiente un DDT?
?
Buongiorno Antonino,
abbiamo riflettuto sulla sua domanda perché non volevamo dare per scontata la nostra prima risposta e abbia valutato la possibilità di strade alternative. Di fatto però, quello che appare come una strada operativa possibile, risulta complesso da giustificare in termini giuridici:
1. voi portate del materiale marcato CE in un sito e lo inserite in un’opera (realizzate il primo piazzale, anche se ci è chiaro che sia di cantiere e quindi opera temporanea);
2. al termine dell’opera voi volete riutilizzare quel materiale per una seconda opera, ma quel materiale non è più quello che è entrato (perché è già stato incorporato in un’opera e perché è stato soggetto a utilizzo), quindi il materiale non può che diventare rifiuto ed essere gestito come tale. Il fatto di fare delle analisi servirebbe a poco (potreste dimostrare che ha mantenuto le caratteristiche ambientali, ma non quelle tecniche).
Abbia valutato anche strade di sottoprodotto (come avviene per le terre e rocce da scavo o il fresato d’asfalto, per intenderci) ma in questo caso manca una norma che disciplini la qualifica di sottoprodotto del materiale, quindi non vediamo agganci giuridici spendibili.
Buonasera, devo rinnovare il permesso che mi abilita ad acquistare ed usare il formulario delle macerie come artigiano edile, posso fare io il rinnovo del permesso senza passare dal commercialista? mi potete dare una mano ? grazie
Buonasera Aleksander,
non ci è chiaro di che cosa abbia bisogno (immaginiamo stia facendo riferimento all’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 2bis, ma avremmo bisogno di parlarle per capire meglio).
Le chiediamo la cortesia di inviare una mail a info@arm-srl.it indicando la sua richiesta e i suoi recapiti in modo da poterla ricontattare e chiarire le sue esigenze.
buongiorno, sono un privato cittadino e sto eseguendo dei primi lavori di ristrutturazione della mia casa (demolizione di alcune tramezze interne e rimozione macerie sottofondo pavimento). nel mio giardino c’è una fossa che una volta veniva utilizzata per la raccolta dei liquami della stalla, e che adesso vorrei riempire, posso farlo con i detriti della demolizione (sassi, mattoni, calcinacci) devo chiedere autorizzazioni? a chi?
Buongiorno Giorgio,
le sconsigliamo vivamente di riempire la fossa con i rifiuti da demolizione perché le possono contestare lo smaltimento illecito di rifiuti. Detto questo, non possiamo però darle indicazioni univoche non disponendo di una serie di dettagli (la fossa è già stata bonificata? Preferibile rimuoverla? Quali pratiche edilizie sono state emesse a oggi? Localizzazione e destinazione d’uso dello stabile?). Per altro ci immaginiamo che ci siano già delle figure tecniche coinvolte nella gestione dei lavori, o un’impresa a cui lei ha affidato le opere, quindi le consigliamo di confrontarsi con i tecnici e con l’impresa facendo presente la sua esigenza così che possano gestirla o aiutarla a gestirla nell’ambito complessivo dei lavori.
Buonasera, la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento non mi fornisce copia del formulario rifiuti. Ho inviato una pec di cui non ho ricevuto risposta. Dato che devo procedere con la chiusura lavori, a chi devo segnalare questo comportamento scorretto della ditta e esonerarmi da eventuali responsabilità di uno smaltimento non corretto. Grazie
Buongiorno Emiliana,
eccole le nostre indicazioni per punti:
1. l’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione risulta come produttrice dei rifiuti, pertanto il riferimento a lei come proprietaria dell’immobile non è di fatto riportato sui documenti che l’impresa ha compilato per la gestione dei rifiuti, al massimo risulta l’indirizzo del suo appartamento. La sua richiesta della documentazione è legittima ma, in ragione delle possibili dimensioni contenute dell’intervento, l’impresa potrebbe essere poco sensibile alla sua richiesta;
2. non escludiamo la possibilità che, in caso di piccolo intervento che avesse riguardato solo il suo appartamento, le macerie siano state trasportate in piccole quantità presso la sede dell’impresa con ddt e non con formulario;
3. l’assenza di risposta dell’impresa alla sua PEC non è ostativa alla chiusura dei lavori;
4. la PEC dimostra già la sua volontà di avere evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’intervento presso la sua proprietà. Non ci sono segnalazioni da effettuare, può solo ricorrere a un legale per una comunicazione più incisiva e volta a tutelare la sua posizione. Al contempo ci risulta difficile supporre una modalità per cui qualcuno potrebbe contestarle uno smaltimento illecito di rifiuti adesso, a intervento concluso, considerata natura e quantità di rifiuti che immaginiamo siano derivati dai lavori;
5. il consiglio più operativo è quello di contattare l’impresa telefonicamente per capire in concreto quale possa essere il motivo della mancata risposta alla PEC e accertare la tipologia di documento utilizzato per accompagnare il trasporto dei rifiuti, facendo presente che, anche qualora avessero prodotto dei ddt, in quanto committente dei lavori è suo diritto avere evidenza della corretta gestione dei rifiuti.
Buonasera, sto effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento che ho acquistato, devo smaltire dei materiali da demolizione ma non cè alcuno spazio sufficiente per posizionare un container, nemmeno i piu poccoli sul mercato. La mia domanda è, posso fare una richiesta per posizionare il container al di fuori del cantiere, in un terreno di mia proprietà nelle vicinanze? A quale ente mi posso rivolgere per avere informazioni su come posso gestire il problema?
Grazie per la disponibilità
Buongiorno Stefano,
ci pare di capire che lei, oltre che proprietario dell’appartamento, sia titolare dell’azienda che effettua i lavori di ristrutturazione (se così non fosse, le segnaliamo che è l’impresa che effettua i lavori che si deve preoccupare di definire la corretta gestione dei rifiuti).
Tre le strade sulla base di quello che scrive:
1. smaltire i rifiuti man mano che li produce, trasportandoli in impianto autorizzato nelle vicinanze o presso la piazzola ecologica del Comune (deve verificare però il Regolamento della piazzola e capire quantità ammesse e modalità di conferimento). Valido sia che sia privato cittadino sia che sia impresa;
2. se i quantitativi sono di fatto limitati (piccolo intervento di ristrutturazione), trasportare i rifiuti dal cantiere alla sede della sua azienda con formulario di identificazione del rifiuto (FIR) o ddt (con contenuti equivalenti al formulario) e purché in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti in cat. 2-bis. Presso la sede si configura un deposito temporaneo (non è necessaria autorizzazione ma ci sono vincoli di frequenza di smaltimento del rifiuto per quantità/tempistiche). Valido solo se è impresa;
3. richiedere consulenza per valutare l’autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti presso il terreno di sua proprietà (ma questo vale la pena se è un’attività che le interessa per più cantieri e nel lungo periodo e non per un singolo cantiere). Valido solo se è impresa.
Buongiorno, innanzi tutto complimenti per la professionalità e la disponibilità che traspare dalle Vostre risposte.
Abito al secondo piano di una nuova palazzina al confine con un lotto nel quale poco piu’ di un mese fa sono iniziati dei lavori di demolizione di un rudere di circa 25x15m alto circa 9 metri. Ne sono venuti fuori macerie per circa 300 metri cubi, non coperti e polverosi. La zona è ventilata ed il risultato è facilmente immaginabile. Siamo asmatici in famiglia. Non esistono recinzioni di cantiere, ne tantomenoun pannello di cantiere con i vari riferimenti tecnici. Le macerie non vengono (quasi) mai bagnate, e siamo invasi anche in casa dalla polvere. Al momento il cantiere è inattivo (da circa 10 gg), e non so come procedere per poter risolvere il problema. Informando le forze dell’ordine in questo momento non porterebbe controlli presumo perche’ l’area e’ recintata e non è presente nessuno. A cosa possono incorrere questi “signori” in caso di controllo? Stante ai quantitativi sopra menzionati, entro quanto tempo dalla demolizione sarebbero tenuti all’allontanamento del materiale? Nulla è valso qualche “amichevole” avviso effettuato tramite l’amministratore del condominio.. Grazie.
Buongiorno Luca e grazie per il suo apprezzamento.
Rispetto alla sua richiesta raggruppiamo alcune considerazioni/precisazioni:
1. i rifiuti da demolizione (che in linea generale sono classificati come non pericolosi) non sono soggetti a obblighi di copertura, salvo problematiche evidenti di polverosità (che, però, è facile riguardino l’area di cantiere nel complesso piuttosto che il solo cumulo di demolizione);
2. rispetto alla polverosità, non ci sono indicazioni puntuali e vincolanti, di fatto il disagio arrecato può essere motivo per innescare il controllo da parte degli organi di controllo e imporre misure di contenimento;
3. se si tratta di un’area di cantiere, lo stesso dovrebbe essere notificato (viene data comunicazione agli enti di controllo dell’avvio dei lavori e relativa durata, unitamente a soggetti di riferimento e imprese coinvolte) e all’ingresso del cantiere dovrebbe essere esposti cartello di cantiere e copia della notifica preliminare, dai quali è possibile risalire alle imprese coinvolte nelle attività e ai professionisti di riferimento (direttore dei lavori ed eventuale coordinatore per la sicurezza);
4. rispetto alle tempistiche per avviare a recupero/smaltimento i rifiuti da demolizione si può arrivare fino a un anno dalla produzione;
5. rispetto all’esito di eventuale controllo, dipende dall’ente al quale giunge la segnalazione e dagli accertamenti che deciderà di svolgere, oltre che dalla situazione che troverà accedendo al cantiere. L’intervento può essere più o meno collaborativo anche in funzione della disponibilità dell’impresa. In soldoni, non ci è possibile prevedere le conseguenze della vostra eventuale segnalazione agli enti di controllo.
Non sappiamo a chi abbia rivolto le comunicazioni il vostro amministratore, ma il primo consiglio sarebbe di rivolgere la comunicazione al coordinatore per la sicurezza, se rilevabile dalla notifica preliminare o dal cartello di cantiere, in quanto soggetto maggiormente sensibile alla problematica che segnalate rispetto all’impresa affidataria dei lavori. Una diffida da parte di un legale potrebbe inoltre risultare più efficace rispetto a una mera comunicazione o richiesta da parte dell’amministratore.
Ci auguriamo di averle fornito indicazioni utili.
Buonasera,
abbiamo fatto degli interventi di riparazione e miglioramento sismico in un’abitazione lesionata dal terremoto. Nella rimozione del manto di copertura era prevista la cernita dei materiali da riutillizzare (coppi, pianelle, mattoni….) che però non sono stati utilizzati parzialmente. Ora vorrei sapere se tali materiali avanzati sono di nostra proprietà o restano di proprietà del committente?
Spero di essermi spiegato bene.
Grazie
Buongiorno Gianluca,
non possiamo darle una risposta univoca perché non conosciamo i dettagli degli accordi. Il consiglio è di verificare cosa fosse previsto contrattualmente e di valutare di conseguenza l’opportunità di accordi ulteriori con il committente.
Le facciamo un esempio: ipotizzando che il contratto prevedesse che l’impresa esecutrice (voi) effettuasse la cernita per il riutilizzo e si occupasse poi dell’eventuale smaltimento dei materiali residui, i materiali non utilizzati, in questo caso, risulterebbero a vostro carico, ma come rifiuto da smaltire; di conseguenza dovreste quanto meno fare presente al committente (che potrebbe chiedervi evidenza dell’avvenuto smaltimento nel rispetto delle norme ambientali), che il materiale non verrà smaltito in quanto in buono stato e che provvederete al trasporto presso la vostra sede a mezzo di ddt (anziché avviarlo a smaltimento mediante FIR). Diversamente, se il contratto avesse previsto a vostro carico la cernita per il riutilizzo e che i materiali eventualmente in esubero restassero al committente, allora il materiale non utilizzato sarebbe di proprietà del committente.
Diciamo che è l’accordo economico che va verificato e che, in funzione di quello (o in assenza di dettagli), potete concordare la soluzione con il committente.
buongiorno.
lavoro per una ditta di costruzioni, ci è venuto il dubbio sul luogo in cui tenere il registro di carico/scarico dei rifiuti pericolosi. E’ giusto tenerlo nella sede operativa/legale dell’impresa? avendo più cantieri sarebbe impensabile un registro per ogni cantiere.
saluti
Buongiorno Marianna,
per darle una risposta puntuale e integrata dovremmo conoscere più nel dettaglio la vostra organizzazione. Come indicazione generale ci sentiamo di sbilanciarci in questo senso:
1. se la produzione di rifiuti pericolosi è sporadica e i cantieri hanno una durata limitata (utilizziamo il riferimento di 6 mesi), allora è pratica comune disporre di un unico registro di carico/scarico relativo alla sede aziendale e utilizzare tale registro per tracciare la produzione dei rifiuti (anche insieme pericolosi e non pericolosi), fermo restando la corretta compilazione dei FIR che accompagnano il trasporto dei rifiuti;
2. se la produzione di rifiuti pericolosi è sistematica e i cantieri hanno una durata significativa, allora è opportuno l’utilizzo di un registro carico/scarico per ciascun cantiere.
Considerate che l’indicazione normativa (art. 190, comma 10, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) dice solo “I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa“.
Spett.le ARM, desidererei sapere se è possibile utilizzare in loco all’interno della stessa area dove insiste attualmente un antico fabbricato i materiali provenienti dalla sua demolizione? Esiste un limite volumetrico entro il quale è possibile eseguire detti lavori? Oltre agli aspetti puramente formali (autorizzazioni, etc.) occorrono verifiche qualitative preventive di tali materiali? Quali sono i riferimenti normativi che regolano questi aspetti (n° articoli) sia dell’abrogato DLGS 152/2006 che del nuovo DM 127/2024?
Ringrazio anticipatamente per un eventuale riscontro a queste mie richieste regolano questi aspetti
Buongiorno Luigi,
le rispondiamo per punti:
1. il D.Lgs 152/06 è il Testo Unico Ambientale vigente, non è abrogato. Ha subito modifiche nel tempo, ma è in vigore;
2. il DM 127/2024 si applica agli impianti che “trattano” rifiuti da costruzione e demolizione non alle demolizioni in senso stretto.
La risposta più professionale alla sua domanda è che non è possibile demolire un fabbricato, lavorare in sito il rifiuto e riutilizzare lo stesso in loco senza effettuare analisi e valutazioni preliminari in merito alla tipologia di pratiche autorizzative ed eventuali ulteriori oneri, perché è necessario partire dagli usi del fabbricato, capire come il rifiuto verrà lavorato e per cosa lo si vuole impiegare (sottofondo stradale? riempimento? altro?). Oltre alle norme ambientali ci sono tematiche di marcatura CE dei materiali da costruzione da tenere a mente.
Quello di cui necessita è una consulenza specifica, capace di unire tutte le informazioni operative del cantiere, i vincoli normativi nazionali e locali e la disponibilità di operatori e impianti in prossimità del cantiere. Un punto di partenza può essere rappresentato dall’impresa che dovrebbe svolgere la demolizione, che potrebbe già fornirle riscontri in tal senso.
Ci è chiaro che lei vorrebbe le fornissimo l’elenco dei riferimenti normativi, ma è una richiesta che va oltre la disponibilità di informazioni gratuite fornite in questa sede. Per altro, in assenza delle informazioni di dettaglio sull’intervento, correremmo il rischio di non essere esaustivi.
Buongiorno,
ho una ditta edile. Devo trasportare i materiali di risulta di una ristrutturazione in discarica autorizzata. Oltre all’iscrizione all’Albo nella sezione 2bis per il trasporto per conto proprio, devo vidimare sia il formulario rifiuti sia il registro di carico e scarico? Sono entrambi obbligatori?
Buongiorno Monia,
le consigliamo di chiedere una consulenza sul tema della gestione rifiuti che non riguardi un singolo intervento, ma che copra le esigenze della sua azienda nel complesso, perché quello che può risultare non applicabile per un caso, può risultare applicabile alla gestione complessiva dell’azienda.
In relazione al caso specifico (materiali di risulta di una ristrutturazione), ci sbilanciamo in questo senso: se i rifiuti che la sua ditta deve avviare a smaltimento sono solo rifiuti non pericolosi e derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (ex. 17 09 04), allora non è obbligatoria la tenuta del registro di carico/scarico.
Buon giorno,
siamo una società impiantistica ed abbiamo più cantieri disposti in tutta l’Italia, essi producono per la maggior parte rifiuti non pericolosi e sporadicamente rifiuti pericolosi, potrebbe gentilmente dirci se è obbligatorio avere un registro specifico per ogni sito? Se la durata dei cantieri è significativa (maggiore di sei mesi) è obbligatori avere un registro di carico e scarico dedicato? A quale riferimento normativo dobbiamo far riferimento in caso di controlli?
Ringraziamo anticipatamente per il vostro riscontro
Buongiorno Giovanni,
la produzione dei rifiuti dai cantieri può essere registrata facendo riferimento al registro carico/scarico della sede aziendale, a prescindere dalla tipologia di rifiuti, dal numero di lavoratori impiegati e dalla durata del cantiere. Gli unici casi in cui a oggi è previsto l’obbligo di registro carico/scarico specifico per il cantiere sono:
1. cantieri di bonifica ambientale;
2. cantieri provvisti di un ufficio amministrativo/commerciale (rif. dal riscontro del Ministero dell’Ambiente a quesito di Confindustria su questo tema).
I riferimenti normativi sono l’art. 190 del Testo Unico Ambientale e i Decreti Direttoriali relativi al RENTRI.
Buongiorno,siamo una ditta che effettua demolizioni e trasporti,iscritti in cat.1/4/5/8;
per un importante demolizione in cui siamo noi i produttori,ci chiedono la cat.2/bis per il trasporto,noi fino ad ora per le demolizioni dove risultiamo produttori abbiamo sempre viaggiato con la 4;
la domanda è possiamo viaggiare con la 4 o ci vuole obbligatoriamente la 2 bis?
Grazie
Buongiorno Stefano,
le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività della categoria 2/bis ai sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 120/2014.
Buongiorno,
tra qualche mese dovrò fare qualche lavoro di ristrutturazione nell’appartamento che sto per acquistare.
I lavori verranno eseguiti da un ex muratore in pensione mio parente(no impresa edile) e tra questi vi è la demolizione di un muro tramezzo e il rifacimento di piastrelle di due piccoli bagni (togliendo quelle esistenti). I lavori saranno fatti al 6° e ultimo piano del condominio, il mio problema è come smaltire tutte le macerie. E’ possibile chiamare qualche azienda che smaltisce questo tipo di rifiuto e che mi lasci un cassone al di sotto (previa autorizzazione del condominio) da poter riempire una volta finiti i lavori e che lo vengano poi a ritirare? ovviamente pagando il servizio.
Grazie dell’attenzione.
Buongiorno Andrea,
dal punto di vista operativo la sua scelta è perfetta, le raccomandiamo però di definire con cura le condizioni del servizio:
1. dovranno indicare sul formulario un produttore del rifiuto, e questo dovrebbe risultare il suo parente in quanto persona che esegue il lavoro o al più lei in qualità di proprietario dell’immobile. E questo aspetto potrebbe non andare bene a tutte le imprese di trasporto/smaltimento;
2. dovranno farsi carico della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) per ogni trasporto e lasciarle la prima copia del documento e farle avere copia del documento con l’accettazione dell’impianto di destinazione;
3. dovrà verificare che venga attribuito il corretto codice CER di identificazione del rifiuto (immaginiamo un 17 09 04);
4. potrebbero addebitarle degli oneri per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazione del rifiuto;
5. sia il trasportatore del rifiuto sia l’impianto di destinazione devono darle evidenza del possesso delle relative autorizzazioni.
Purtroppo non esistono canali di ricerca di trasportatori e impianti liberamente accessibili o completi, quindi dovrà partire da una ricerca online o da contatti personali.
Non possiamo non raccomandarle attenzione rispetto all’affidamento dei lavori a un soggetto che non risulta né artigiano né impresa.
Ci auguriamo di essere stati esaustivi nella risposta.
Buongiorno,
innanzitutto complimenti per la precisione e il servizio che fornite. La mia domanda è la seguente:
un’impresa che effettua lavori di scavo su strada può depositare temporaneamente le terre e rocce estratte in un terreno, appartenente a terzi e adiacente al cantiere, prima del conferimento a discarica? Se sì, che documenti sono necessari per essere in regola? è sufficiente un’autorizzazione scritta del proprietario del terreno?
Grazie
Buongiorno Federica,
ci fa piacere che il nostro approccio risulti utile ed efficace.
Rispondiamo alla sua domanda immaginando che il terreno di proprietà di terzi non sia adiacente al cantiere, ma che sia necessario uscire dal cantiere per raggiungere questo terreno. Sulla base di questa premessa, aggiungiamo questi dettagli:
1. se le terre e rocce sono gestite come rifiuto e trasportate con FIR, allora il deposito temporaneo è possibile solo nell’ambito del cantiere. Quando si avvia il trasporto del rifiuto dal cantiere, lo stesso deve essere destinato esclusivamente a impianto autorizzato a riceverlo. L’unica eccezione riguarda gli interventi di manutenzione per cui il rifiuto può essere trasportato presso la sede del produttore, ma comunque non in un sito intermedio diverso dalla sede;
2. se le terre e rocce vengono gestite come sottoprodotto (quindi viene predisposta la pratica terre e rocce da scavo e il materiale è trasportato con lo specifico ddt richiesto dal DPR 120/2017) è possibile pensare di individuare un sito di deposito intermedio, che deve essere indicato sul piano di utilizzo. In questo caso, oltre alla necessità di autorizzazione scritta del proprietario del terreno per evitare contestazioni di ogni sorta (da parte del proprietario o di terzi), è anche opportuno accertarsi che ci sia compatibilità tra il terreno movimentato e quello di deposito in termini di destinazione d’uso dell’area di scavo e di deposito.
Proviamo a spiegarci meglio sul tema “destinazione d’uso”:
1. il primo passo di una pratica terre e rocce da scavo è l’esecuzione delle analisi per verificare il rispetto dei limiti di colonna A (destinazione d’uso residenziale) /colonna B (destinazione d’uso produttiva), dove i limiti di colonna A sono più restrittivi e implicano il rispetto dei limiti di colonna B. Il vincolo del rispetto di colonna A o colonna B è dato dalla destinazione d’uso definita dal PGT del sito in cui si è fatto lo scavo (ex. scavo su un’area a destinazione d’uso residenziale, quindi le terre devono rispettare i limiti di colonna A; scavo un’area a destinazione d’uso produttiva, quindi le terre devono rispettare i limiti di colonna B);
2. se si vuole depositare la terra scavata su un terreno distinto dal cantiere, allora la terra scavata deve rispettare anche la destinazione d’uso di questo terreno, per non incorrere in una contaminazione.
Questi i casi, in soldoni:
1. la terra scavata rispetta i limiti di colonna A, allora il deposito deve avvenire in area a destinazione d’uso residenziale;
2. la terra scavata rispetta i limiti di colonna B, allora il deposito deve avvenire in area a destinazione d’uso produttivo.
Ci auguriamo di averle fornito le indicazioni che cercava.
Buonasera sono un privato vorrei sapere essendo che una ditta di falegnameria mi ha mondato delle porte, è pretende che lo smaltimento delle vecchie porte tocca a me. Vorrei sapere se è vero oppure tocca alla ditta, e se c’è una legge .
Buonasera Francesco,
non esiste un riferimento normativo che le consenta di risolvere in modo netto la questione. Il suggerimento che le possiamo dare è di verificare il contratto che ha sottoscritto e di capire qual è l’oggetto del servizio: se non è stato definito che lo smaltimento sia a vostro carico e loro hanno smontato le vecchie porte per montare le nuove, di fatto potete sostenere che sono loro i “produttori del rifiuto” e come tali vincolati allo smaltimento; se vi avessero chiesto di rimuovere le vecchie porte prima del montaggio delle nuove, allora loro potrebbero sostenere che l’onere sia vostro, perché siete voi che avete deciso di smaltire le vecchie (e quindi avete prodotto il rifiuto) e avete solo ordinato loro le nuove.
Dovrebbe anche capire qual è il motivo per cui non vogliono occuparsi dello smaltimento: un tema di costi? Un tema di autorizzazione al trasporto del rifiuto?
Se il tema fosse economico, consideri che, anche se fossero loro a occuparsi dello smaltimento, di fatto è prassi addebitare al cliente il relativo costo.
Buongiorno
intanto complimenti per la chiarezza delle risposte.
volevo capire se per i codici a specchio 170802 170904 170107 sono sempre obbligatorie le analisi e ogni quanto vanno fatte; e se la durata del cantiere incide su tali ed evenutali obblighi.
grazie
Andrea
Buonasera Andrea,
ci fa piacere che le risposte risultino accessibili!
L’attribuzione dei CER che indica presume la verifica dell’assenza delle sostanze pericolose che, se presenti, richiederebbero di classificare il rifiuto con il codice a specchio pericoloso. Per escludere con certezza assoluta la presenza di pericolosità, si deve ricorrere alle analisi che devono essere ripetute in caso di variazione del processo produttivo che le ha originate, ossia in caso di variazione del cantiere (visto che di questo sta parlando) o di demolizione di edifici di uno stesso cantiere con destinazioni d’uso nettamente diverse (ex. una palazzina uffici e un capannone di trattamento rifiuti).
Ci sono eccezioni alle analisi? Ni.
In caso di piccoli quantitativi può risultare svantaggioso dover svolgere il set completo di analisi e allora si potrebbe pensare di definire un set analitico minimo in funzione delle caratteristiche del cantiere interessato (si può chiedere supporto al laboratorio di analisi per fare questa selezione).
Nei casi di piccoli interventi edili su strutture residenziali, in cui sia possibile ragionevolmente escludere la presenza di sostanze pericolose, accade che il produttore dichiari che il rifiuto è derivante da interventi di piccola entità (ex < 30 mc) e nell'ambito di edilizia residenziale con accertata assenza di amianto. In sostanza il produttore decide di correre un po' di rischio "calcolato". Si devono però considerare anche eventuali vincoli degli impianti di destinazione che, soggetti a specifiche autorizzazioni, potrebbero imporre i set analitici e le analisi. Esiste un limite di validità delle analisi? Ni. Molti impianti ricevono rifiuti solo in presenza di analisi non più vecchie di un anno (per questioni di loro vincoli autorizzativi). Inoltre si deve considerare che, con il passare del tempo, la pericolosità del rifiuto potrebbe essere frutto dell'inquinamento ambientale più che del processo produttivo che l'immobile demolito ospitava, quindi non si può nemmeno pensare che le analisi siano valide in eterno. Tolto il limite imposto dagli impianti che ricevono il rifiuto, la validità delle analisi per un determinato cantiere dovrebbe considerare più i quantitativi da smaltire che la relativa durata, un po' come si fa con la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, per cui la prassi è di eseguire un'analisi ogni 3000 mc di materiale. Speriamo di essere stati esaustivi.
Buongiorno, se in un cantiere edile di ristrutturazione le lavorazioni che faccio non producono macerie (vengono tutte riutilizzate nel cantiere) cosa devo indicare nel Piano di Gestione dei rifiuti?
Buonasera Nicoletta,
l’unico caso in cui si può dire con certezza che non vi sia produzione di rifiuto è quello di riutilizzo delle terre e rocce nello stesso sito di produzione (scavo, deposito in cantiere e riutilizzo in cantiere), per il resto il fatto che una demolizione o lavorazione edile produca uno “scarto” che poi può essere riutilizzato senza passare per uno stadio di “rifiuto” è sempre da verificare a dovere: il residuo viene lavorato prima del suo impiego? Cioè c’è una produzione di rifiuto con un’operazione di recupero? Il residuo può essere impiegato in modo diretto come prodotto da costruzione, cioè riesco a dimostrare che rispetti i requisiti di prestazione (ex. marcatura CE)?
Detto questo, se è certa che non ci sia produzione di rifiuto, allora il Piano di gestione dei rifiuti dovrebbe descrivere i processi in atto che consentono di evitare la produzione di rifiuto.
Per un azienda tra i 10 e 50 lavoratori che lavora per ENEL i rifiuti prodotti in cantiere scavi e rinterri e rifiuti da lavorazioni in cantiere in cui giornalmente vengono conferiti a Recupero terre e rocce da scavo (non pericolose) oltre a compilare il formulario è obbligatorio utilizzare il registro di carico e scarico sul RENTRI?
Buonasera Antonio,
non siamo certi di avere chiare tutte le specifiche tipologie di rifiuti coinvolte, ma in linea generale vale la considerazione che i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non ricadono nell’obbligo di tenuta e compilazione del registro di carico/scarico. IL numero di dipendenti non è rilevante.
Grazie mille per la risposta.
I codici sono:
160214 apparecc. fuori uso
170101 cemento
170202 vetro da demoliz.
170203 plastica
170302 miscele bituminose
170405 ferro e acciao
170504 terra e roccia
170904 misto da demoliz.
Saluti
Antonio
Buonasera Antonio,
l’unico codice che riteniamo difficile poter ricondurre in modo specifico alle attività di costruzione e demolizione è il 16 02 14, per il quale consigliamo la registrazione dell’operazione di produzione (carico) e avvio a smaltimento (scarico) sul registro carico/scarico.
salve dovrei smaltire del materiale eei 170101, lastre in cemento NO AMIANTO, MI POTETE AIUTARE?
Buongiorno Maddalena,
dipende di che cosa ha bisogno. Se ci spiega meglio la sua esigenza, cerchiamo di capire.