La gestione dei rifiuti nei cantieri edili può essere semplice se c’è un po’ di organizzazione e si segue il giusto filo logico. Si può arrivare in un attimo alla classificazione corretta e allo smaltimento, senza incorrere in errori e rischiare sanzioni, rispettando la sequenza di passi corretta.
Quali sono i rifiuti di cantiere?
Che equivale a chiedersi: quali sono i codici CER per i rifiuti da cantiere? Come faccio a classificare il rifiuto prodotto in cantiere?
Il riferimento primario è la classe 17 dell’elenco dei codici CER, la cui descrizione recita “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)“. In questa classe ci sono elencati diversi codici CER, corrispondenti a diversi “materiali di scarto”: cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, rame, bronzo, ferro e acciaio, terre e rocce, rifiuti da demolizione, etc.

Per quanto variegata sia la classe 17, non è detto che i codici che ne fanno parte siano sufficienti e adeguati a descrivere tutti i rifiuti di un cantiere edile, quindi non si devono escludere a priori tutte le altre classi. La procedura per definire in termini tecnici il rifiuto, attribuendogli il corretto codice CER, prevede tre passaggi:
- scorrere l’elenco dei codici CER della classe 17 e valutare se vi sia una voce adeguata a descrivere il rifiuto che si sta producendo;
- nel caso in cui non si trovasse una descrizione adeguata, consultare le altre classi di codici CER e scegliere quella che meglio descrive il processo di produzione del rifiuto e valutare i CER della classe individuando quello che meglio descrive la tipologia di rifiuto prodotta;
- una volta individuato il codice CER, nel caso si tratti di un codice cosiddetto a specchio (per il quale esiste una versione che descrive il rifiuto pericoloso e una che descrive il rifiuto non pericoloso), far effettuare l’analisi di caratterizzazione a un laboratorio accreditato Accredia al fine di accertare la presenza o meno di caratteristiche di pericolosità e, quindi, stabilire in via definitiva se utilizzare il CER del rifiuto pericoloso (lo si riconosce facilmente dalla presenza dell’asterisco in fondo alla descrizione) oppure di quello del rifiuto non pericoloso.

La gestione rifiuti nel cantiere edile
La gestione consiste nel deposito temporaneo, nel trasporto e nell’avvio a recupero o smaltimento.
Il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere, cioè il rifiuto non può essere trasportato presso la sede dell’impresa e stoccato presso di essa. L’unica eccezione è quella dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili: in questo caso il rifiuto può essere trasportato presso la sede dell’impresa accompagnato da documento di trasporto, e il deposito temporaneo avviene in sede seguendo le stesse regole previste per il deposito in cantiere (le trovi di seguito). In entrambi i casi non sono necessarie autorizzazioni.

Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un’area dedicata e opportunamente identificata, suddividendo i rifiuti in categorie omogenee (non si devono mischiare o miscelare) e apponendo un cartello che riporti il codice CER identificativo del rifiuto. La soluzione ideale sono in genere i cassoni, a nolo. Nel caso del deposito sul suolo, come avviene per le terre e rocce da scavo in attesa che siano caricate sui camion per il trasporto, bisogna accertarsi che il rifiuto non sia pericoloso!
L’ultimo dettaglio in merito al deposito temporaneo riguarda le tempistiche per l’avvio a recupero o smaltimento, che può seguire uno di questi due criteri alternativi:
- con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità;
- al raggiungimento di 30 o 10 mc, a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi rispettivamente, ma in ogni caso entro l’anno dall’inizio del deposito.

Vediamo adesso come gestire trasporto e smaltimento.
Cosa fare per trasportare rifiuti edili?
Il trasporto deve essere effettuato da impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2bis in caso di trasporto di rifiuti di cui è produttrice o in categoria 4 o 5 in caso di trasporto di rifiuti per conto di terzi. Quindi se ci si affida a un trasportatore, bisogna verificare che:
- sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- che i mezzi utilizzati per il trasporto siano inseriti nell’autorizzazione (si verifica l’elenco delle targhe) e che siano autorizzati a trasportare il rifiuto di interesse (per ogni mezzo ci sono dei CER associati).
Se il problema sta nell’individuare i trasportatori adatti, si può consultare l’elenco degli iscritti all’Albo tramite il suo sito ufficiale oppure ricercare un intermediario alla gestione rifiuti, cioè un’impresa, iscritta all’Albo in categoria 8.

Il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto o FIR, compilato dal produttore del rifiuto con le indicazioni delle caratteristiche del rifiuto, di chi effettuerà il trasporto e dell’impianto di destinazione. In alternativa è possibile la compilazione da parte del trasportatore, ma la responsabilità della compilazione non gli viene “trasferita” quindi è buona regola verificare sempre la corretta compilazione del documento.
- La prima copia del formulario resta al produttore (in cantiere, e poi viene consegnata dal personale in sede);
- le copie dalla seconda alla quarta accompagnano il rifiuto sino all’impianto di destinazione che compila la sezione relativa all’accettazione del rifiuto, lascia una copia al trasportatore, tiene una copia per sé e trasmette la quarta copia al produttore nel termine di 30 giorni (anche a mezzo posta certificata).

Smaltimento dei rifiuti edili: dove portarli?
La smaltimento dei rifiuti edili comprende sia il conferimento a discarica che il conferimento a impianti di recupero o messa in riserva. Quello che varia è l’operazione a cui è sottoposto il rifiuto.
La tipologia effettiva della destinazione può essere stabilita dal capitolato speciale d’appalto o da altra documentazione di progetto, come la relazione geologica. Più frequentemente, però, viene determinata in base alla distribuzione geografica degli impianti autorizzati a ricevere il codice CER di interesse: la scelta tiene conto della prossimità al cantiere e del costo unitario (€/t). L’aspetto importante è verificare che l’impianto sia in possesso di specifica autorizzazione in corso di validità per tutto il periodo in cui si conferiscono i rifiuti, comprensiva dell’operazione di recupero o smaltimento del codice CER che si sta gestendo.

Come per l’individuazione dei trasportatori, è possibile richiedere dei riferimenti alle imprese che svolgono attività di intermediazione nella gestione dei rifiuti (categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali). È però buona cosa individuare il destinatario del rifiuto contemporaneamente alla definizione del codice CER perché gli impianti possono richiedere di presentare, prima dell’avvio dei conferimenti, analisi aggiuntive rispetto a quelle previste per la caratterizzazione, quindi è utile inviare al laboratorio incaricato una richiesta completa.
Il piano di gestione rifiuti del cantiere edile
È sempre più frequente la richiesta da parte di enti e imprese committenti di integrazione dei dettagli relativi alla gestione dei rifiuti dei cantieri edili nei Piani Operativi di Sicurezza oppure di redazione di un piano di smaltimento dei rifiuti di cantiere. Al di là del nome del documento che lo conterrà, il piano di gestione dei rifiuti da cantiere non è altro che una sintesi della informazioni che di cui abbiamo parlato fino a qui. Si tratterà cioè di individuare le tipologie di rifiuti di cui si prevede la produzione e di descriverne le relative modalità di gestione, dettagliando, se possibile, i soggetti che saranno coinvolti nelle attività di trasporto e smaltimento.
Io sto lavorando per un ente privata è abbiamo tolto del cemento senza ferro le analisi sono soddisfacenti,facendo il piano di riutilizzo lo posso portare dove mi serve nel cantiere stesso,attendo una vostra risposta,la saluto
Buongiorno Angelo,
la sua domanda non ci risulta sufficientemente chiara per poterle dare un riscontro univoco qui. Le diamo alcune indicazioni di carattere generale, se poi avesse bisogno di una consulenza, la invitiamo a contattarci a mezzo e-mail o attraverso il form della pagina “Contatti”.
– Il fatto che si tratti di ente privato o pubblico non cambia la gestione dei rifiuti;
– il piano di riutilizzo viene fatto per le terre e rocce da scavo non per il cemento (a prescindere dal fatto che contenga o meno ferro) e viene fatto solo se è previsto il riutilizzo delle terre al di fuori del cantiere di origine;
– le analisi per il riutilizzo delle terre in sito sono diverse dalle analisi di caratterizzazione per un rifiuto di cemento;
– il riutilizzo del cemento in sito immaginiamo significhi l’impiego a fini costruttivi, quindi come prodotto da costruzione. Se così fosse, il rifiuto deve essere lavorato per cessare la qualifica di rifiuto (campagna di frantumazione o vagliatura oppure conferimento a impianto di recupero) e quindi sottoposto a marcatura CE.
Buongiorno, due domande: in quali casi sia obbligatoria la redazione del Piano dei rifiuti del cantiere, e quale sia l’attore che deve redarlo (committente? progettista? Direttore dei Lavori? Impresa?)
grazie!
Buonasera Stefania.
Due ipotesi.
1. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende il piano terre e rocce da scavo o piano scavi, allora la sua redazione è obbligatoria ogni volta in cui è previsto che il materiale da scavo venga portato al di fuori dal cantiere e non riutilizzato in sito e il sito di destinazione sia una cosiddetta cava di recupero. Nei casi in il materiale da scavo non viene portato fuori dal cantiere è necessaria solo l’esecuzione di analisi per escludere che si tratti di un sito contaminato, ma non è necessario il piano scavi. Nei casi, invece, il cui materiale di scavo viene trasportato come rifiuto, cioè il sito di destinazione è un impianto di recupero o di smaltimento rifiuti, allora non è necessario il piano terre e rocce da scavo.
2. Se per piano dei rifiuti del cantiere intende invece un documento che identifichi le tipologie di rifiuti che ci si attende saranno prodotte in cantiere con stima dei relativi quantitativi, allora non si tratta di un documento obbligatorio per legge ma al massimo un documento richiesto dalla committenza/direzione lavori o per procedure interne o per procedure definite a garanzia della corretta gestione dei rifiuti.
Il piano scavi (ipotesi punto 1) viene redatto dall’impresa che effettua lo scavo, mentre il secondo documento può essere redatto da committenza/progettista/direzione lavori o impresa esecutrice in funzione delle disposizioni specifiche del cantiere (ex. disposizioni contrattuali o da capitolato speciale d’appalto).
Tutto chiaro?
Salve, sono stato sanzionato perché stavo portando materiale da demolizione nello stoccaggio inerti di un altro mio cantiere dove veniva poi caricato da azienda adibita allo smaltimento. Il tutto in uno spostamento inferiore ad 1 km . Non avevo compilato il formulario perché ero nelle vicinanze dello stoccaggio. Voi ritenete che fossi sanzionabile? Grazie
Buongiorno sig. Tomasi,
purtroppo non ci sono deroghe alle distanze percorribili: se il rifiuto viene trasportato al di fuori del luogo di produzione deve essere necessariamente accompagnato da un documento che ne giustifichi il trasporto. Rispetto al caso specifico, rileviamo anche un secondo possibile problema: il rifiuto prodotto in un cantiere non può essere trasportato in un altro cantiere per il deposito temporaneo (perché lo stoccaggio è un’operazione di “gestione” del rifiuto che è soggetta a rilascio di specifica autorizzazione, e non riteniamo sia questo il suo caso), ma deve essere mantenuto presso il luogo di produzione.
In sostanza: il rifiuto prodotto su un cantiere resta in quel cantiere per il deposito temporaneo e quando viene trasportato al di fuori deve andare a recupero/smaltimento e deve essere accompagnato da formulario.
C’è solo un caso alternativo che riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o da piccoli interventi edili (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari): il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere. Questa possibilità è ammessa per le attività specifiche che le abbiamo indicato e deve risultare evidente che i quantitativi prodotti dal cantiere sono talmente limitati da non giustificare l’allestimento di un deposito temporaneo presso lo stesso. Se non si verificano queste due condizioni, allora questa possibilità non è ammessa.
Buon giorno, a breve dovrei iniziare un cantiere edile in un paesino. Per motivi logistici dovrò mettere un cassone per la raccolta rifiuti edili ad circa 2 km dal cantiere. Cosa devo fare per questi due km il quale trasporterò il materiale io stesso con il mio mezzo?
Buongiorno Domenico,
il cassone per il deposito temporaneo dei rifiuti non può essere posizionato in qualunque luogo si voglia/ sia pratico, ma o si trova presso il cantiere o presso la sede aziendale (per i casi di “piccoli interventi edili”). Altrimenti bisogna pensare a conferimenti giornalieri a impianto di recupero/smaltimento autorizzato.
Il consiglio è di verificare se il suo cantiere rientri nella casistica di “piccoli interventi edili” (ex. attività di impiantistica, riparazioni esterne e similari) per i quali il rifiuto può essere trasportato dal cantiere alla sede aziendale (unità operativa) compilando alternativamente il formulario o un documento di trasporto (che indichi almeno luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei rifiuti, numero di colli o stima di peso o volume e luogo di destinazione), quindi restare in deposito temporaneo presso la sede anziché in cantiere.
Buongiorno,
Avrei una domanda, un condomino, che è anche il proprietario del cortile interno del palazzo, sta ristrutturando il proprio appartamento e sta spargendo sul pavimento del cortile, il materiale della demolizione, calcinacci, piastrelle ecc.
Praticamente, con quel materiale della demolizione sta predisponendo il sottofondo, con tanto di livella, per un eventuale massetto e successivo piastrellamento.
Ora io Le chiedo, è legale smaltire in questo modo i materiali della demolizione senza che siano stati precedentemente analizzati?
Inoltre il livello del pavimento del cortile interno, a lavori finiti, sarà molto più alto che in origine, così tanto alto che potrebbe essere troppo vicino alle mie finestre, visto che sto al primo piano.
È legittimo smaltire i rifiuti in questo modo?
Gentile sig.ra Maddalena,
non possiamo dare un riscontro univoco alla sua domanda in quanto ci sono troppi elementi che non conosciamo nel dettaglio. Per esempio:
1. è certa che non siano state eseguite analisi sui rifiuti?
2. è certa che il materiale che viene utilizzato per il sottofondo è quello di demolizione e che non si tratti invece di materiale di recupero e, come tale, in possesso della necessaria marcatura CE?
Non si tratta di aspetti che si possono valutare “a vista”, ma deve essere richiesta e verificata la documentazione in merito.
Pur comprendendo le sue preoccupazioni, le suggeriamo di presentarle all’amministratore perché possa accertare la corretta gestione del cantiere a tutela di tutti i proprietari del condominio e del condominio stesso. Restiamo a disposizione qualora l’amministratore avesse necessità di un supporto consulenziale in merito.