A favorire il confronto tra sistemi di gestione sicurezza e modelli 231 è l’art.30 del Testo Unico Sicurezza. SGSL e modelli 231 sono e restano due strumenti distinti, che però hanno elementi in comune che consentono di vedere i secondi come una possibile evoluzione dei primi.
Può un sistema di gestione della sicurezza (SGSL) funzionare come modello 231?
Significa che SGSL e modelli 231 (MOG) sono la stessa cosa?
Che cos’è il modello organizzativo 231
Il modello organizzativo 231 è un insieme di procedure documentate messe in atto da un’organizzazione per evitare che chiunque operi per suo conto commetta uno degli specifici reati elencati nel decreto 231/01, da cui il modello prende il nome, ed escludere la responsabilità dell’organizzazione nel caso ciò avvenisse.
Tra i reati sono compresi quelli materia di salute e sicurezza, ossia
- lesioni grave e gravissime;
- omicidio colposo;
commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

Il riferimento per la “costruzione” dei MOG è rappresentato dallo stesso decreto 231, che ne definisce gli elementi essenziali:
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- definizione di procedure per la formazione e attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione della modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- incarico a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l’Organismo di vigilanza (OdV231), del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- definizione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV231;
- definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Cosa si intende per SGSL
I sistemi di gestione della sicurezza sono procedure documentate al pari dei modelli 231, ma la finalità per la quale vengono implementati è diversa, e cioè il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Risulta naturale pensare che questo miglioramento consenta indirettamente la prevenzione dei reati di lesioni gravi e gravissime e di omicidio colposo, ma il fatto che gli elementi costitutivi di un SGSL non coincidano interamente con quelli previsti dal decreto 231 per i MOG, rende i sistemi di gestione della sicurezza non immediatamente applicabili per le finalità di prevenzione dei reati 231.

Il riferimento per la realizzazione dei SGSL sono infatti diversi rispetto ai quelli dei MOG e sono lo standard ISO 45001 (ex BS OHSAS 18001) e le Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali. In sostanza nessuno SGSL comprende tutti gli elementi previsti dal decreto 231 per i MOG, perché né lo standard né le linee guida richiedono la definizione di un sistema sanzionatorio e l’incarico a un OdV.
Come integrare modello 231 e sistemi di gestione della sicurezza
L’art. 30 del D. L.vo 81/08 afferma che i SGSL “definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti” del decreto 231 “per le parti corrispondenti“, indicando quindi questi sistemi di gestione della sicurezza come un punto di partenza per costruire un MOG che abbia efficacia esimente della responsabilità dell’organizzazione rispetto alla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza. Lo standard 18001 risulta ormai superato e il riferimento riconosciuto è adesso quello della norma tecnica 45001, ma la sostanza non cambia.

Quindi, come ottenere un MOG da un SGSL? Integrando il sistema di gestione della sicurezza con gli elementi specifici elencati nell’art.30 del Testo Unico Sicurezza, che rappresentano la declinazione in ambito prevenzionistico dei requisiti dei MOG definiti dal decreto 231. Tra tutti gli elementi elencati dall’art.30 ce ne sono due che i SGSL non prevedono mai:
- il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (231);
- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (la vigilanza dell’OdV).
Questi due elementi devono essere quindi sviluppati e integrati per far evolvere un SGSL in modello 231.
L’aspetto che deve essere chiaro è che i SGSL sono la base per i MOG finalizzati in modo specifico alla prevenzione dei reati in materia di salute e esicurezza e non alla prevenzione di tutti i reati previsti dal decreto 231 quali, a titolo di esempio, i reati societari, i delitti informatici, corruzione e concussione.
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