La gestione del lavoro minorile è un aspetto da conoscere e formalizzare per ottenere la certificazione SA8000, al pari del calcolo del living wage. L’aspetto che interessa è quello di individuare e rispettare i limiti di legge in materia di lavoro di bambini e adolescenti e definire le procedure adeguate per affrontare eventuali violazioni.
Che cos’è il lavoro minorile?
L’espressione viene utilizzata per fare riferimento a due aspetti opposti: il ricorso a giovani lavoratori al di fuori del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, così come la gestione di lavoratori minorenni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Nel caso della certificazione SA8000 la procedura di gestione del lavoro minorile ha l’obiettivo di individuare le modalità per garantire il rispetto dei limiti di legge e per porre rimedio a situazioni anomale di cui l’organizzazione dovesse venire a conoscenza o che si realizzassero per violazione dei limiti individuati e sottoscritti dall’organizzazione stessa. In termini più precisi bisognerebbe parlare di procedura di gestione del lavoro infantile, perché questa è la terminologia utilizzata dallo standard di riferimento.
Il punto di partenza è in ogni caso la definizione dell’età e delle condizioni rispetto alle quali si parla di lavoro minorile in Italia: il riferimento è la L.977/1967 (come modificata dal D. Lgs. 345/99) che vieta l’impiego di lavoratori di età inferiore ai 16 anni (termine dell’obbligo scolastico) e comunque minori di 15 anni.

In che modo viene disciplinato il lavoro minorile in Italia?
Sempre la L. 977/1967 ha stabilito che un’organizzazione può impiegare giovani lavoratori, nel rispetto di alcuni limiti specifici:
- divieto di impiego nei lavori pericolosi (con esposizione ad agenti fisici, biologici, e chimici e per particolari processi, riportati nell’allegato I della L. 977/1967);
- laddove i giovani lavoratori siano soggetti all’istruzione obbligatoria (fino ai 16 anni), l’impiego può avvenire solo fuori dall’orario scolastico;
- divieto di impiego se questo comporta la preclusione dagli impegni scolastici anche non obbligatori;
- rispetto del limite di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali di lavoro;
- generale divieto di lavoro in orario notturno;
- divieto di impiego in attività di lavoro pesante (per il trasporto di pesi o per la tipologia di turni);
- divieto di esporre i giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro.

Inoltre, è possibile l’impiego di bambini, minori di 15 anni, in deroga quindi al divieto assoluto, solo su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e assenso dei titolari della potestà genitoriale, per particolari lavori quali attività:
- culturali;
- artistiche;
- sportive;
- pubblicitarie.
Vige sempre il divieto assoluto di impiego in attività che possano pregiudicare la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica del minore.

Procedura SA8000 per il lavoro infantile
In ottica SA8000 una procedura di gestione del lavoro minorile è finalizzata a:
- prevenire il ricorso a lavoratori di meno di 16 anni;
- garantire il rispetto delle disposizioni di legge per i giovani lavoratori tra i 16 e i 18 anni;
- definire le modalità con cui l’organizzazione si impegna a intervenire nel caso in cui riscontrasse la presenza di lavoratori minorenni presso i propri ambienti di lavoro, quindi anche in caso la situazione coinvolgesse fornitori e subappaltatori e non l’organizzazione in modo diretto.
In termini più pratici si tratta quindi di dettagliare le modalità con cui l’azienda si accerta dell’età dei nuovi assunti, valuta la compatibilità dell’attività di un eventuale giovane lavoratore rispetto ai limiti imposti dalla L. 977/1967, gestisce eventuali progetti di alternanza scuola-lavoro e, soprattutto, interviene in caso di violazioni della normativa che disciplina il lavoro infantile. L’intervento in quest’ultimo caso deve essere messo in atto in un’ottica di “recupero”, quindi al fine di incentivarne il reinserimento in ambito scolastico del giovane e comunque tutelando eventuali esigenze di reddito della famiglia di origine.
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