Il decreto whistleblowing è il D. L.vo n.24 del 10 marzo 2023. Entrato in vigore il 30 marzo, le sue disposizioni avranno effetto dal prossimo 15 luglio. Ma che cosa prevede e a quali soggetti si applica?
Di che cosa si tratta
Il decreto whistleblowing definisce le modalità per tutelare e proteggere le persone che, nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale, segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. L’intento è quello di promuovere dinamiche di legalità, definendo le segnalazioni ammissibili e le modalità di segnalazione a tutela del segnalante.

Le violazioni oggetto di segnalazione riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato a cui si applica il decreto e che si sostanziano in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione.
A chi si applica il decreto whistleblowing
Il decreto si applica a tutti i soggetti del settore pubblico e a quelli del settore privato rientranti in queste categorie:
- realtà che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- realtà che rientrano nell’ambito di applicazione di specifici atti dell’Unione europea elencati nell’allegato al decreto (parte 1B e 2), a prescindere dalla media di lavoratori subordinati;
- soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. L.vo 231/01 e ss.mm.ii. (senza limiti numerici di lavoratori).

Rispetto al punto 2, gli atti richiamati riguardano una molteplicità di ambiti, quali:
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi;
- sicurezza dei trasporti (settore stradale e marittimo);
- tutela dell’ambiente (norme su ambiente e clima, sullo sviluppo sostenibile, la gestione dei rifiuti, l’inquinamento marino, atmosferico e acustico, la protezione e gestione delle acque e del suolo, la protezione della natura e della biodiversità);
- sostanze chimiche;
- prodotti biologici;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- salute, protezione e benessere degli animali;
- salute pubblica, diritti dei pazienti;
- lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Chi può effettuare le segnalazioni e quando
Le segnalazioni possono essere presentate da:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e i tirocinanti (con o senza retribuzione);
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche nel caso in cui tali funzioni siano esercitate solo di fatto.
E la segnalazione può essere presentata non solo durante il rapporto lavorativo o professionale ma anche:
- prima che il rapporto abbia inizio, “se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali“;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto “se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso“.

Come funziona il sistema di segnalazione
Il sistema di segnalazione prevede 3 livelli:
- la segnalazione interna, quindi tramite un canale di segnalazione predisposto all’interno dell’organizzazione;
- la segnalazione esterna, tramite ANAC;
- la divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
I tre livelli sono di fatto successivi, cioè il segnalante deve partire dal primo livello di segnalazione e passare ai successivi solo nel caso in cui non abbia avuto riscontri alla segnalazione oppure ritenga che non ci sono le condizioni per utilizzare quel livello senza subire ritorsioni.

Decreto whistleblowing e Modelli 231
Il decreto whistleblowing ha modificato il comma 2-bis dell’art. 6 del decreto 231/01 e obrogato i commi 2-ter e 2-quater dello stesso. Questo significa che i Modelli 231 dovranno prevedere un canale di segnalazione interna in conformità a quanto previsto dal decreto whistleblowing. Non si tratta di una novità in senso stretto, ma ci sono nuovi requisiti da rispettare.
Il canale interno di segnalazione: deroga fino a 249 dipendenti
Il decreto prevede in sostanza che le aziende che rientrano nel suo campo di applicazione debbano dotarsi entro il 15 luglio di un canale interno di segnalazione, conforme ai requisiti del decreto stesso. È prevista però una deroga temporanea per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249: l’obbligo di istituire il canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023.
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