Gli spazi confinati rappresentano un ambiente di lavoro ad alto rischio, dove è essenziale adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i lavoratori. In questo articolo analizzeremo la definizione di spazi confinati, la normativa di riferimento e i requisiti fondamentali per operare in sicurezza. Inoltre, approfondiremo la recente pubblicazione della norma tecnica UNI 11958:2024, che introduce nuovi criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi.
Cosa si intende per spazi confinati?
Gli spazi confinati, o ambienti confinati, sono luoghi di lavoro caratterizzati da aperture limitate per l’ingresso e l’uscita, ventilazione naturale assente o insufficiente e rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pericolosità di questi ambienti deriva dalla possibile presenza di agenti tossici, carenza di ossigeno, atmosfere esplosive o altre condizioni che possono mettere a rischio la vita degli operatori. Alcuni esempi di spazi confinati sono silos, cisterne, pozzi, condutture e camere sotterranee.
Questa variabilità di condizioni è il motivo per cui si sente parlare sia di spazi confinati sia in modo più esteso di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ma le due espressioni sono di fatto equivalenti.
Normativa di riferimento per gli ambienti confinati
In Italia, la normativa ambienti confinati si origina dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), in particolare dall’art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento) e dall’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro), ai punti 2 e 3, intitolati rispettivamente “Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi” e “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”.
A queste disposizioni si aggiunge il riferimento fondamentale del D.P.R. 177/2011, che disciplina i requisiti delle imprese che operano in spazi confinati, prevedendo vincoli contrattuali e di esperienza, formazione obbligatoria, addestramento pratico: in sostanza una sistema di qualificazione specifico.
A livello normativo, è importante segnalare la recente pubblicazione della norma tecnica UNI 11958:2024, che fornisce criteri dettagliati per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Requisiti per operare in spazi confinati
Come accennato, il D.P.R. 177/2011 ha definito un sistema di qualificazione delle imprese che operano o intendono operare in spazi confinati. I principali requisiti includono:
- il possesso di un documento di valutazione dei rischi che comprenda il rischio specifico e definisca le misure di prevenzione e protezione da adottare, compresa la gestione delle emergenze e l’attivazione di una specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori coinvolti;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati. L’esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività in spazi confinati, con verifica di apprendimento e aggiornamento periodico;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
- possesso di DURC in corso di validità;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.
Solo imprese e personale qualificato possono operare in ambienti confinati, previa verifica dei requisiti tecnici e della documentazione richiesta.
Corso spazi confinati: durata e aggiornamenti
Con la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza le regole di formazione per i lavoratorei addetti agli ambienti confinati diventano chiare: è previsto un corso iniziale della durata di 12 ore e un aggiornamento almento quinquennale di almeno 4 ore.
Il corso di formazione per spazi confinati e/o sospetti di inquinamento deve essere concluso entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo (24 maggio 2025). La formazione pregressa viene riconosciuta se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo e la scadenza dell’aggiornamento si calcola a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Per le aziende che hanno già erogato la formazione in passato, ma non rilevano una piena rispondenza ai requisiti definiti dall’Accordo 2025, si pongono due opzioni operative:
- ripetere il corso, conformemente ai nuovi requisiti;
- integrare la formazione pregressa, aggiungendo ore e contenuti per dimostrare la rispondenza alla nuova disciplina.
In entrambi i casi, è fondamentale documentare correttamente il percorso formativo per garantirne la validità in sede ispettiva.
L’importanza della norma UNI 11958:2024
La recente introduzione della UNI 11958:2024 rappresenta un passo avanti nella regolamentazione degli spazi confinati. Questa norma fornisce linee guida dettagliate per:
- l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- l’implementazione di strategie di prevenzione efficaci;
- la gestione delle emergenze con protocolli aggiornati.
L’adozione di questa norma vuole bilanciare l’assenza di riferimenti condivisi e riconosciti per l’esecuzione delle attività elencate, a oggi gestite in riferimento a buone prassi (ex. Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 177/2011) o norme straniere (tipicamente quella statunitense, particolarmente ricca sull’argomento).
Conclusioni
Operare in spazi confinati comporta rischi elevati, ma rispettare i vincoli normativi e adottare misure preventive adeguate può fare la differenza in termini di sicurezza. La formazione continua rispetto alle novità normativa e il rispetto delle procedure di lavoro sono elementi chiave per garantire un ambiente di lavoro e un’operatività sicuri.
Può essere definito spazio confinato un luogo dove il recupero di un infortunato è reso difficoltoso per altezza e mancanza di accessi laterali tipo una bocca di lupo profonda 6/7 metri
Buonasera Piero, la sua è una domanda?
Se così fosse, confermiamo che si tratta che il caso da lei indicato è classificabile come spazio confinato.
Buongiorno. Anche alla luce della recente norma UNI 11958, è configurabile come spazio confinato assimilabile un pozzo di fondazione per viadotti avente diametro 6 mt e profondità variabili da 6 a 18 mt? Le pareti sono sostenute da coronella di micropali e lo scavo all’interno avviene per conci da 1,5 mt con posa di centine metalliche e getti di spritz beton su rete elettrosaldata. L’accesso dell’operatore avviene con scala alla marinara (sfalzata a 8 mt) e la relazione geologica esclude la presenza di gas, ma per qualche pozzo non esclude la presenza di acqua di falda a partire da certe profondità. Il PSC, pur non considerando tali pozzi “spazi confinati” (che comporterebbe per la procedura di selezione delle imprese la certificazione di cui al DPR 177) tuttavia adotta tutte le misure volte a minimizzare il rischio per i lavoratori (uso di rilevatori gas o ossigeno, formazione lavoratori e preposti per spazi confinati, presenza di elettropompe sommerse di adeguata portata per garantire un livello massimo di acqua inferiore ai 50 cm, presenza a fondo scavo di almeno due lavoratori provvisti di imbracature, cesta e barella a bordo scavo). E’ corretto e sufficiente un simile approccio? Grazie
Buongiorno Marco,
considerato che l’approccio alla sicurezza deve essere sostanziale, imporre i requisiti del DPR 177/2011 senza citarlo esplicitamente non fa venire meno la sua applicabilità.
Non sappiamo in che ruolo operi, ma il consiglio è di segnalare l’anomalia e richiedere un’integrazione del PSC.
Per quanto la qualifica ai sensi del DPR 177/2011 possa risultare più onerosa, di fatto è orientata a garantire i requisiti per operare in sicurezza.
Riteniamo per altro che la configurazione come spazio confinato di questo contesto di intervento non intervenga per via della UNI 11958, ma che sia innato (quindi introdotto già dal DPR 177) e connesso a due caratteristiche specifiche:
1. difficoltà di recupero dell’operatore in condizioni di emergenza;
2. possibilità di ridotta circolazione dell’aria e conseguente consumo di ossigeno da parte degli operatori, quindi il pericolo non sarebbe tanto la presenza di gas (se esclusa anche dalla relazione geologica) quanto la carenza di ossigeno.
L’acqua di falda introduce poi un rischio di annegamento, che deve essere gestito come scenario di emergenza in spazio confinato, al di là della definizione della misura preventiva di installazione di elettropompe sommerse (cosa accade in caso di malfunzionamento delle pompe? Cosa accade se un operatore si accascia per un malore in 50 cm di acqua?).
Ci auguriamo di averle fornito il riscontro che cercava.