Il 17 aprile 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento, siglato in Conferenza Stato-Regioni, aggiorna il quadro normativo precedente, accorpando e sostituendo diversi Accordi e introducendo importanti novità, tra cui l’obbligo di formazione per i datori di lavoro.

Le tipologie di formazione previste

Il nuovo Accordo Stato Regioni definisce durata, modalità (in presenza, a distanza sincrona e asincrona), contenuti minimi e periodicità dell’aggiornamento, relativamente alle seguenti figure della sicurezza e attività:

  • formazione generale e specifica dei lavoratori;
  • formazione e aggiornamento per preposti e dirigenti;
  • formazione per i datori di lavoro;
  • formazione per RSPP (anche in caso di svolgimento dell’incarico da parte del datore di lavoro) e ASPP;
  • formazione per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE);
  • formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
  • formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo delle macchine e attrezzature espressamente indicate nell’Accordo.
Primo piano di una donna che indossa DPI mentre esce da una cisterna.

Nuove attrezzature soggette a obbligo di formazione

L’impostazione della formazione per le attrezzature di lavoro viene di fatto confermata, con qualche specifica aggiuntiva, a partire dalle tipologie di attrezzature per le quali è obbligatoria una formazione specifica. Si aggiungono:

  1. macchina agricola raccoglifrutta (carro raccoglifrutta CRF);
  2. caricatori per la movimentazione di materiali (CMM);
  3. carriponte (CP).

E la formazione per i carrelli elevatori accoglie una nuova classificazione per integrare carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone.

Proponiamo una tabella in formato pdf liberamente scaricabile che propone un confronto tra le previsioni del vecchio e del nuovo Accordo Stato Regioni per quanto riguarda le attrezzature di lavoro.

Carroponte, attrezzatura per la quale è previsto un nuovo obbligo formativo per effetto del nuovo Accordo Stato Regioni.

Le principali novità

1. Formazione preposti

La formazione iniziale passa da 8 a 12 ore, l’aggiornamento diventa biennale (confermata la durata minima di 6 ore).

2. Formazione dirigenti

La formazione iniziale passa da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantiere. Non cambiano le regole dell’aggiornamento.

3. Formazione datori di lavoro

Viene introdotto l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP. Si tratta di un cambiamento rilevante, che mira a rafforzare la cultura della prevenzione anche ai vertici aziendali. La formazione iniziale è di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantiere. L’aggiornamento è quinquennale e di durata minima di 6 ore.

Un giovane uomo che sorride. Alle spalle tre persone intorno a un tavolo. L'uomo in primo piano rappresenta il capo, il datore di lavoro, da oggi soggetto a formazione obbligatoria per effetto del nuovo Accordo Stato Regioni.

4. Formazione RSPP che è datore di lavoro

Dalla formazione per classe di rischio (16, 32 o 48 ore per basso, medio e alto), si passa a una formazione con un modulo comune di 8 ore a cui si aggiungono moduli specifici per settore (12 ore per la pesca, 16 ore per costruzioni, agricoltura, silvicoltura e zootecnia, chimico e petrolchimico). L’aggiornamento resta quinquennale, ma la durata minima è di 8 ore.

5. Formazione ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

La formazione iniziale è di almeno 12 ore e l’aggiornamento è quinquennale di almeno 4 ore.

6. Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Per la prima volta l’Accordo entra nel merito della valutazione dell’efficacia della formazione e ne pone l’obbligo a carico del datore di lavoro, individuando alcune soluzioni operative che possono essere agevolmente messe in atto con il supporto del RSPP e nell’ambito della riunione periodica. Si tratta di ragionamenti famigliari alle organizzazioni dotate di un sistema di gestione aziendale.

Un uomo verifica dati e informazioni su una cartellina. Simbolo della verifica dell'efficacia della formazione richiesta dal nuovo Accordo Stato Regioni.

Abrogazione degli Accordi precedenti

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni, vengono abrogati i seguenti Accordi:

  • Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti;
  • Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione del RSPP in caso di svolgimento diretto dell’incarico da parte del datore di lavoro;
  • Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione per attrezzature;
  • Accordo Stato Regioni del del 25 luglio 2012, contenente le linee interpretative dei precedenti Accordi;
  • Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 riguardante RSPP e ASPP

L’obiettivo è semplificare e armonizzare il quadro normativo, rendendolo più coerente e accessibile.

Entrata in vigore e gestione della formazione pregressa

Il nuovo Accordo è entrato in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 24 maggio 2025. Le indicazioni da seguire per adeguare la formazione sono contenute nella Parte VII dell’Accordo, di cui riportiamo i punti salienti di seguito.

1) I datori di lavoro dovranno frequentare il corso di formazione entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

2) Sarà possibile frequentare corsi di formazione erogati in relazione alle regole precedenti per un periodo massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Immagine di una classe di formazione, con un primo piano un discente preso di profilo.

3) La formazione erogata in riferimento alle regole precedenti resta valida, si dovrà provvedere all’aggiornamento nel termine previsto dal nuovo Accordo, calcolando la scadenza a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Nel caso dei preposti, qualora il corso iniziale o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso;

4) Il corso di formazione per spazi confinati e/o sospetti di inquinamento deve essere frequentato in modo da concluderlo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. La formazione pregressa viene riconosciuta se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo e la scadenza dell’aggiornamento si calcola a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato;

5) I “nuovi” corsi di formazione per le attrezzature (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) dovranno essere frequentati in modo che da concluderli entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. I corsi erogati in riferimento al precedente Accordo sono riconosciuti e la scadenza dell’aggiornamento si calcola a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Un close up di una mano che scrive su un calendario, cerchiando una data: l'entrata in vigore di nuove norme sulla formazione sicurezza richiede di verificare le scadenze di aggiornamento e di nuova erogazione di corsi.

Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato Regioni rappresenta un cambio di paradigma nella gestione della formazione sicurezza. Introduce maggiore chiarezza, completezza e omogeneità, e sottolinea l’importanza della formazione continua e trasversale, coinvolgendo attivamente anche i datori di lavoro. Un passaggio fondamentale per costruire ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e responsabili.

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