Si parla di documento di valutazione dei rischi, o DVR, anche se le aziende sono abituate ad gestire più documenti, distinti in funzione della tipologia di rischio analizzato e valutato. Parlare della frequenza con cui il DVR deve essere aggiornato richiede quindi di fare alcune distinzioni e precisazioni. E, dato che le domande sul tema sono ricorrenti, abbiamo provato a radunarle tutte insieme.
Esiste una periodicità obbligatoria di aggiornamento della valutazione dei rischi?
Ci sono rischi per i quali la normativa prevede una periodicità minima di aggiornamento della valutazione (che però non è sempre uguale) e altri casi in cui ci sono criteri meno stringenti, connessi alle variazioni organizzative o tecniche, oppure legati all’esito della valutazione.

Se per il rischio biologico l’aggiornamento è almeno triennale, per i rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici) è almeno quadriennale; nel caso del rischio chimico la regola è quella di aggiornare la valutazione in caso di variazione dell’esposizione dei lavoratori o dei prodotti utilizzati; infine per la valutazione dello stress lavoro- correlato la frequenza minima di aggiornamento dipende dall’esito della valutazione stessa.
Quando scade il documento di valutazione dei rischi o in quali circostanze bisogna aggiornarlo?
La risposta più immediata è che il DVR, o almeno le valutazioni di dettaglio che lo compongono, scade una volta superato il tempo massimo previsto per il suo aggiornamento in funzione della periodicità indicata dalla normativa.

In termini più generali, invece, il DVR “scade” una volta trascorsi 30 giorni:
- dal verificarsi di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dall’introduzione di innovazioni tecniche, di prevenzione o di protezione;
- dal verificarsi di infortuni significativi;
- dalla segnalazione di esiti della sorveglianza sanitaria che mettano in luce la necessità di apportare modifiche alla valutazione effettuata.
Guardando la questione da un’altra prospettiva, i quattro casi precedenti corrispondono ai momenti in cui è necessario rielaborare il documento di valutazione dei rischi a prescindere dal fatto che siano o meno scaduti gli eventuali termini di validità di una data valutazione specifica, anche se quel termine è previsto dalla normativa.

Si può stabilire l’aggiornamento del DVR ogni 4 anni?
Prima di tutto dobbiamo sapere che non c’è un riferimento di legge che prevede che il datore di lavoro possa stabilire in modo arbitrario la frequenza di aggiornamento del DVR. Poi possiamo dire che il riferimento di 4 anni per l’aggiornamento della valutazione dei rischi può essere valido per i rischi fisici, ma non può essere adottato come criterio generale perché non consente di rispettare la periodicità minima prevista dal Testo Unico Sicurezza per altri rischi (tipo quello biologico).
Se parliamo in particolare della valutazione dei rischi fisici, impostare una scadenza quadriennale consente di rispettare la frequenza minima prevista per legge. L’importante, però è ricordare che le modifiche operative prevalgono sulla frequenza minima, per cui i 4 anni non si devono considerare garanzia di adeguatezza della valutazione, ma solo un termine di riferimento.

Quanto costa l’aggiornamento del DVR?
Dipende! E non è un modo per evitare di rispondere, quanto la risposta più sincera. Perché l’attività di aggiornamento del DVR richiede investimenti di tempo differenti a seconda della tipologia e dell’estensione dell’aggiornamento: revisionare un intero DVR, comprensivo di tutte le valutazioni di dettaglio, con tanto di rilievi strumentali e sopralluoghi, occupa una mole di tempo diversa rispetto all’aggiornamento della sola valutazione del rischio stress lavoro- correlato; anche la dimensione aziendale e la complessità organizzativa influenzano la variabile tempo, rendendo l’aggiornamento di una stessa valutazione rapidissima in un’azienda e quasi infinita in un’altra. Ed è il tempo, richiesto per raccogliere i dati e redigere l’aggiornamento, il fattore principale che determina il prezzo della consulenza specifica.
La questione da porsi non è comunque solo il costo, quanto il fatto che il documento finale sia comprensibile, di immediata consultazione, in formato editabile (per il futuro) e contenga una valutazione personalizzata, anziché essere la copia incomprensibile del documento presentato anche ad altre imprese. Per evitare inconvenienti, non aspettate la consegna del documento, ma imponete queste condizioni all’inizio dell’attività.
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