Obbligatoria del 1° ottobre 2024, la patente a crediti in edilizia si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito di cantieri temporanei e/o mobili pubblici e privati. Vediamo le eccezioni, le procedure da seguire e come funziona la patente a crediti. Senza dimenticare gli obblighi di controllo a carico di responsabili dei lavori e CSE.
L’articolo è lungo, perchè l’argomento è ampio. Di seguito l’elenco dei punti che trattiamo perché tu possa valutare quelli di tuo interesse:
- campo di applicazione e soggetti esclusi;
- come si richiede la patente a crediti in edilizia;
- l’informativa all’RLS;
- il periodo “transitorio” termina il 31 ottobre;
- la consultazione della patente a crediti;
- come funziona la patente a crediti (emissione, punteggio, sospensione);
- idoneità tecnico-professionale;
- sanzioni.
Campo di applicazione e soggetti esclusi
La patente a crediti in edilizia si applica a imprese e lavoratori autonomi nell’ambito di cantieri temporanei e/o mobili. Questo significa che una data impresa può essere soggetta o meno a obbligo di patente a crediti a seconda del contesto nel quale opera: un elettricista che esegue piccoli interventi privati, non ricadenti in un cantiere temporaneo, non avrà l’obbligo di richiedere la patente a crediti; mentre se dovesse eseguire l’installazione di un impianto elettrico nell’ambito di una ristrutturazione privata, allora ricadrà nell’obbligo. E l’obbligo si applica anche alle imprese.
L’obbligo si applica anche a imprese e lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE) sempre attraverso il portale di cui parliamo al capitolo seguente. In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti.
Sono comunque esclusi dall’obbligo di patente a crediti:
- imprese che effettuano mere forniture (ex. fornitura di cls);
- imprese e lavoratori autonomi che prestano servizi di natura intellettuale (ex. CSP/CSE, direttori lavori, consulenti tecnici, consulenti con incarico di RSPP che effettuano sopralluoghi in cantiere);
- imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (a prescindere dalla categoria, quindi dalla tipologia di lavori per i quali hanno la SOA).
Il fatto che siano esclusi significa che non devono fare nulla, né dichiarare che non sono soggetti né seguire procedure che ne attestino l’esclusione. Non rientrano nel meccanismo della patente e nemmeno in quello dei crediti, come lo descriviamo di seguito. Di fatto, si crea un doppio binario, un diverso trattamento tra chi è soggetto a patente e chi non lo è. Con la possibilità per le aziende di accedere all’esclusione in caso di ottenimento della SOA in classifica pari o superiore alla III.
Come si richiede la patente a crediti in edilizia
La patente a crediti si richiede attraverso il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale si accede con SPID o con CIE (carta d’identità elettronica).
La procedura è semplice:
- sono presenti un video tutorial e una guida in pdf;
- i passaggi sono vincolati;
- è sufficiente leggere con attenzione il testo della procedura.
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non è richiesto il caricamento di alcun documento, ma solo di dichiarare di avere adempiuto agli obblighi applicabili, se e quando applicabili. Essenziale però dichiarare il possesso dei requisiti solo se li si possiede effettivamente, pena la commissione di un reato perseguibile e il rischio di revoca della patente per 12 mesi in caso di controllo che accerti la falsità delle dichiarazioni
La procedura può essere gestita dal legale rappresentante oppure da un soggetto delegato. La differenza principale è che in caso di delega:
- la delega deve essere scritta e in possesso del delegato;
- il delegato deve disporre di copia delle autocertificazioni sottoscritte dal legale rappresentate e attestanti il possesso dei requisiti.
L’informativa all’RLS
Le imprese devono informare della presentazione della domanda di patente a crediti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito della domanda.
Non sono fornite indicazioni circa le modalità per dare evidenza dell’informativa all’RLS. Le opzioni che riteniamo possibili sono:
- invio a mezzo PEC, se l’RLS/RLST ne dispone;
- raccomandata A/R;
- ricevuta a mano.
Il periodo “transitorio” termina il 31 ottobre
La Circolare INL n.4/2024, del 23 settembre 2024, ha definito un periodo transitorio, compreso tra la pubblicazione della circolare e il 31 ottobre 2024, nel quale i soggetti obbligati a ottenere la patente a crediti hanno potuto continuare a operare a fronte di compilazione del modello di autodichiarazione allegato alla circolare e di trasmissione della stessa a mezzo PEC a specifico indirizzo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A partire dal 1° novembre 2024 questa possibilità verrà meno e anche i soggetti che avessero compilato e inviato l’autodichiarazione dovranno presentare domanda di patente a crediti tramite il portale dei servizi dell’INL entro il 31 ottobre 2024.
La consultazione della patente a crediti
Il decreto 132/2024, che regolamenta nel dettaglio il funzionamento della patente a crediti, ha previsto all’art. 2 la possibilità di consultazione della patente da parte di tutti i soggetti che a vario titolo necessitano di conoscere la validità della patente di un dato soggetto (ex. responsabili dei lavori, CSE, Pubblica Amministrazione, imprese affidatarie e appaltatici). Quello che si sa a oggi è quali informazioni saranno consultabili, che elenchiamo di seguito, ma non la modalità di consultazione.
Informazioni consultabili della patente a crediti
- Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Come funziona la patente a crediti
Emissione
In fase di emissione, l’INL può effettuare controlli a campione sul possesso dei requisiti. Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo a quello di emissione non incide sulla validità della patente, ferme restando le possibili conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di controlli ispettivi. Il controllo dei requisiti in fase successiva all’emissione potrà poi avvenire a campione, d’ufficio o in occasione di accessi ispettivi dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Punteggio: incrementi e decurtazioni
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti. Le azioni e gli interventi che consentono l’incremento dei crediti sono dettagliate nell’art. 5 del decreto 132/2024, e sono legati alla storicità dell’azienda, alla mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro o a casi specifici. Sarà possibile richiedere l’incremento dei crediti solo a partire da gennaio 2025.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Inoltre, eventuali incrementi sono sospesi in caso di accertamenti in corso in merito a violazioni ai sensi dell’allegato I-bis che potrebbero quindi portare a decurtazioni.
Se, per via delle decurtazioni, la patente risulterà dotata di meno di 15 crediti, all’impresa o al lavoratore autonomo non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Recupero dei crediti
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero dei crediti. Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuati tra quelli che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (cfr. il paragrafo precedente).
Sospensione della patente
Se in cantiere si verifica un infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.
In relazione a questo aspetto la Circolare INL n.4/2024 contiene un’analisi approfondita della questione, rendendo evidente che l’adozione risulta di fatto “scontata” in caso di morte, mentre in caso di inabilità è necessaria un’indagine approfondita che accerti una serie di condizioni. Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni indicate, compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento di sospensione potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per la sospensione, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una relazione di dettaglio.
Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo, la competente sede territoriale dell’Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”.
Attenzione a non confondere la sospensione della patente (previsa dall’art. 27, comma 8 del D. Lgs. 81/08), che è connessa al verificarsi di un infortunio, con la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo 81/08. I due provvedimenti di fatto si combinano, per cui la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 risulta visibile nella consultazione della patente a crediti e le violazioni accertate che hanno portato alla sospensione si configurano come fattispecie che portano alla decurtazione dei crediti. Ma restano due meccanismi distinti.
Idoneità tecnico-professionale
La novità normativa della patente a crediti in edilizia richiede di fatto di integrare la documentazione richiesta ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale con copia dell’attestazione SOA in classifica III o superiore oppure della domanda di patente a crediti. Tale documentazione deve:
- essere trasmessa al responsabile dei lavori e al CSE unitamente alla documentazione prevista dall’allegato XVII del TUS;
- richiesta ai propri subappaltatori;
- caricata sui portali in uso per la verifica della documentazione sicurezza (ex. cantieriprotetti.it, Check Cantiere).
Sanzioni
L’impresa o il lavoratore autonomo che operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.
Commenti recenti