Riportano date in successione uno all’altro (1, 2 e 3 settembre), i decreti che a partire dalla fine di settembre 2022 modificheranno la disciplina della gestione della sicurezza antincendio. A essere ridefinite saranno tutte le fasi della gestione delle emergenze connesse al rischio incendio nei luoghi di lavoro: ciascuno dei tre decreti affronta aspetti specifici, ma nel complesso partono dalla progettazione degli ambienti e delle attività ai fini della sicurezza antincendio, toccano la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione, passano per la formazione degli addetti antincendio (e non solo) e terminano sulla manutenzione dei sistemi di sicurezza.
Da quando diventano vincolanti i 3 decreti?
Ogni decreto entra in vigore a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così:
- il 25 settembre 2022 entrerà in vigore il decreto 1 settembre 2021 relativo ai “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio“, a eccezione dell’obbligo di qualificazione dei manutentori dei sistemi antincendio che è stata prorogata al 25 settembre 2023 dal decreto 15 settembre 2022;
- il 3 ottobre 2022 entrerà in vigore il decreto 2 settembre 2021 che ha ridefinito gli obblighi in merito alla redazione del piano di emergenza, all’esecuzione delle prove di evacuazione, all’informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e alla formazione del personale antincendio;
- il 28 ottobre 2022 sarà la volta del decreto 3 settembre 2021 che individua i criteri di progettazione della sicurezza antincendio, il contenuto della valutazione del rischio e gli aspetti da considerare per definire le misure di prevenzione del rischio e di gestione dell’emergenza.

Quali saranno gli adempimenti per le aziende?
Per quanto riguarda l’adeguamento della progettazione dei luoghi e delle attività e la valutazione del rischio incendio, il decreto di riferimento precisa che per gli ambienti di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022 sarà necessario l’adeguamento in caso di modifiche, le stesse che impongono l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Sicurezza.
Sul fronte dei controlli dei sistemi antincendio diventa obbligatoria per tutti gli ambienti di lavoro la registrazione di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione. Mentre controllo e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da manutentori qualificati, la sorveglianza viene effettuata con regolarità dai lavoratori normalmente presenti nell’ambiente di lavoro che devono essere adeguatamente istruiti e avere a disposizione idonee liste di controllo. Quindi entro il 24 settembre 2021 sarà necessario dare evidenza di:
- avere individuato il personale addetto alla sorveglianza;
- avere definito le liste di controllo;
- avere istruito i lavoratori coinvolti.

I manutentori, invece, dovranno avere ottenuto la qualifica presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, frequentando corsi di formazione con parte teorica e pratica di durata e contenuti variabili a seconda della tipologia di dispositivi antincendio per i quali intendono ottenere la qualifica.
Gli aspetti che interesseranno in modo più decisivo tutte le aziende saranno la redazione del piano di emergenza e la formazione.
Il piano di emergenza
L’adozione di un piano di emergenza è obbligatoria per i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, quelli aperti al pubblico in cui vi è presenza contemporanea di più di 50 persone, e quelli in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011. Negli altri casi il datore di lavoro deve comunque definire le misure di prevenzione e protezione per la gestione dell’emergenza incendio, ma le può integrare nel DVR. A differenza di quanto previsto per gli aspetti di progettazione e valutazione dei rischi, piano di emergenza e misure di prevenzione e protezione dovranno essere definiti entro il 3 ottobre 2022.

La formazione antincendio
A cambiare in modo decisivo è la formazione antincendio, che finisce per includere due tipologie distinte di formazione:
- l’informazione e la formazione destinata a tutti i lavoratori espositi a rischi di incendio o di esplosione sul luogo di lavoro;
- la formazione degli addetti antincendio, alla quale dedichiamo il capitolo seguente.
La prima tipologia di formazione può essere erogata dal datore di lavoro. Il suo contenuto, dettagliato nell’allegato I del decreto 2 settembre, deve tenere conto del livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore e serve a renderlo consapevole delle modalità adottate dall’azienda per prevenire l’emergenza incendio e gestirla nel caso si verificasse. Si può parlare di incontri formativi aziendali per questo tipo di formazione, considerata la necessità di parlare dell’organizzazione specifica messa in campo dall’azienda di appartenenza.

Che cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio?
A cambiare non è la durata dei corsi quanto la distinzione della formazione in base a livelli di attività anziché grado di rischio: si parla quindi di attività di livello 1, 2 e 3 anziché di rischio basso, medio o elevato. Il problema è che le attività che ricadono nei tre livelli non coincidono precisamente con quelle riconducibili ai livelli di rischio previsti dal DM 10 marzo 1998, per cui serve almeno una verifica preliminare di corrispondenza dell’attuale classificazione della propria attività con quella precedente per avere garanzia che non sia necessario integrare la formazione.
L’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio è finalmente esplicitato: almeno ogni 5 anni.
Per le attività di livello 3 o nei casi in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario, l’addetto antincendio deve ottenere anche, mediante superando di specifica prova tecnica presso i Comandi dei Vigili del Fuoco, l’attestato di idoneità tecnica.

Per chi è interessato a capire le tempistiche di adeguamento, ecco i riferimenti:
- si potranno effettuare corsi in riferimento al DM 10.03.1998 sino al 3 aprile 2023;
- chi è già in possesso di formazione per addetto antincendio dovrà effettuare il primo aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione del corso. Se al 3 ottobre 2022 i 5 anni risulteranno scaduti, dovrà provvedere a un aggiornamento rispetto alla nuova normativa entro il 3 ottobre 2023;
- l’integrazione della formazione per eventuale cambio di classificazione (ex. gli impianti che si occupano di deposito e recupero dei rifiuti non inerti rientrano tra le attività di livello 3 mentre prima non avevano una classificazione specifica) dovrà essere effettuata entro l’entrata in vigore del nuovo decreto, quindi il 3 ottobre 2022.
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