L’impianto di messa a terra è una componente di sicurezza degli impianti elettrici. Per effetto del DPR 462/01 la messa a terra deve essere denunciata a INAIL e verificata periodicamente da soggetti abilitati. Con l’attivazione del portale CIVA, queste attività che devono essere gestite digitalmente. Vediamo di mettere a fuoco tutti i passaggi.

Gli obblighi in sintesi

Il datore di lavoro deve:

  1. denunciare l’impianto di messa a terra entro 30 giorni dalla sua messa in funzione, tramite il portale CIVA;
  2. far sottoporre l’impianto a verifica periodica da parte di un organismo abilitato;
  3. comunicare tramite CIVA il nominativo dell’organismo abilitato che ha provveduto alla verifica;
  4. comunicare tramite CIVA  modifiche sostanziali dell’impianto di messa a terra e la cessazione dell’impianto (la messa fuori servizio o la demolizione).
La denuncia dell'impianto di messa a terra è un obbligo a carico del datore di lavoro.

Chi deve fare la denuncia dell’impianto di messa a terra?

La denuncia dell’impianto di messa a terra è un obbligo a carico del datore di lavoro, che vi deve provvedere tramite il portale CIVA. Questo non significa che la denuncia debba essere materialmente effettuata dal datore di lavoro, perché CIVA prevede la possibilità di individuare soggetti delegati alla gestione delle pratiche CIVA.  L’aspetto essenziale è che il datore di lavoro si assicuri che l’obbligo sia portato a termine. Il manuale CIVA contiene le istruzioni per definire eventuali deleghe per la gestione delle pratiche (cfr. pag. 12 della versione 2.8).

Per poter procedere alla denuncia senza intoppi è necessario:

  • disporre della dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra che, in genere, è parte integrante della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
  • disporre dell’accesso all’area riservata INAIL, in cui si trova anche il portale CIVA per la gestione di impianti e attrezzature;
  • avere definitio il soggetto che gestirà le pratiche (il datore di lavoro o un suo delegato CIVA).
L'impianto di messa a terra deve essere sottoposto a verifica con frequenza quinquennale, a eccezione "di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale".

Verifica dell’impianto di messa a terra: quando e come

L’impianto di messa a terra deve essere sottoposto a verifica con frequenza quinquennale, a eccezione “di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale“.

La verifica non può essere eseguita da qualunque impiantista elettrico o installatore, ma deve essere affidata a organismi abilitati mediante decreto ministeriale (attualmente Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Il datore di lavoro deve quindi accertarsi che l’ente a cui affida la verifica sia tra gli organismi abilitati, e cioè deve richiedere al fornitore il riferimento al decreto ministeriale tramite il quale è stato riconosciuto come organismo abilitato e verificare l’informazione tramite il sito del ministero. In genere, comunque, il riferimento al decreto ministeriale è riportato sia sui siti web sia sulla carta intestata del fornitore.

La verifica non può essere eseguita da qualunque impiantista elettrico o installatore, ma deve essere affidata a organismi abilitati mediante decreto ministeriale.

Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche. Anche in questo caso lo strumento per effettuare la comunicazione è il portale CIVA, che ha una sezione dedicata all’adempimento, e il datore di lavoro può farla eseguire a un soggetto terzo, delegato. Rispetto al limite temporale entro cui provvedere, lo stesso non è definito dalla norma: noi suggeriamo di procedere non appena ricevuto il verbale di verifica dal soggetto abilitato incaricato.

Messa a terra e luoghi di lavoro

Il caso più semplice di gestione è quello dell’impianto di messa a terra relativo a una sede aziendale di proprietà dell’azienda: in questo caso è inevitabile che tutti gli adempimenti che abbiamo visto sinora siano a carico del datore di lavoro dell’azienda proprietaria della sede. Se la sede aziendale è in affitto da terzi, si procede per analogia al caso precedente, salvo diversi accordi (riportati nel contratto di affitto o in una sua appendice) con il proprietario dell’immobile, e fermo restando l’obbligo da parte del datore di lavoro di accertarsi che le verifiche siano effettuate nei termini di legge.

Il caso più semplice di gestione è quello dell'impianto di messa a terra relativo a una sede aziendale di proprietà dell'azienda.

Vediamo adesso due casi particolari: uffici aziendali ospitati in un condominio e cantieri temporanei.

Nei condomini, l’impianto di messa a terra tende a essere condominiale, quindi comune a tutto lo stabile. In questo caso, l’obbligo di gestione dell’impianto di messa a terra è a carico del condominio, per il tramite dell’amministratore. Quindi il datore di lavoro di un’azienda che abbia la propria sede in un’unità condominiale, dovrà limitarsi a chiedere evidenza all’amministratore di condominio dell’esecuzione delle verifiche di legge.

Nei cantieri temporanei, possono operare più imprese, ciascuna con un proprio datore di lavoro. A chi spetta gestire l’impianto di messa a terra? Al soggetto che ha appaltato l’esecuzione dell’impianto, quindi tipicamente l’impresa affidataria. I datori di lavoro delle altre imprese esecutrici, invece, non hanno alcun obbligo di gestione dell’impianto di messa a terra, ma possono chiedere evidenza della corretta gestione dell’impianto di messa a terra a garanzia della sicurezza dei propri lavoratori.

Nei condomini, l'impianto di messa a terra tende a essere condominiale, quindi comune a tutto lo stabile.

Modifiche sostanziali e cessazione

Il DPR 462/01 prevede anche che il datore di lavoro dia comunicazione tempestiva a INAIL di:

  • modifiche sostanziali dell’impianto di messa a terra (ampliamento e/o trasformazione);
  • cessazione dell’impianto (messa fuori servizio o demolizione).

In entrambi i casi la comunicazione è gestita tramite il portale CIVA, che comprende una voce dedicata nel proprio menù di navigazione.

Modifiche sostanziali di un impianto elettrico comportano comunicazione a INAIL per gli aspetti di messa a terra.

Assistenza alla gestione degli impianti di messa a terra

Abbiamo definito una collaborazione con la società C.V.E. – Centro Verifiche Europee S.r.l., organismo di ispezione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’esecuzione dei servizi di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01. Grazie a questa collaborazione possiamo darti supporto per

  • verificare la corretta gestione degli adempimenti;
  • iscriverti al portale CIVA;
  • provvedere alla denuncia dell’impianto di messa a terra.

Rispondendo a 4 semplici domande di un questionario online, puoi ricevere in automatico una serie di video tutorial con le indicazioni da seguire passo passo per l’iscrizione a CIVA e la denuncia dell’impianto di messa a terra.