Dirigenti e preposti sicurezza sono due figure essenziali nella definizione della struttura aziendale e per la gestione della sicurezza in azienda. La loro individuazione è opportunità di responsabilizzazione e strumento di tutela per il datore di lavoro. La differenza tra i due ruoli non è però sempre chiara e immediata, così come le esigenze di nomina e di formazione. Ecco allora qualche indicazione operativa per fare chiarezza e passare subito all’azione.
Dirigenti e preposti: come individuarli e come distinguerli
Dirigente o preposto sicurezza lo si è se lo si fa. Non si tratta cioè di ruoli/incarichi che vengono conferiti per affidare compiti e responsabilità altrimenti inesistenti, ma che sono connaturati alla mansione lavorativa. In termini essenziali potremmo dire che è dirigente sicurezza ogni lavoratore che ha potere organizzativo e di spesa su una data area/attività aziendale e che è preposto sicurezza ogni lavoratore che ha il compito di coordinare un gruppo di lavoro per portare a termine un’attività che gli è stata affidata dal datore di lavoro o da un dirigente.

Qualche esempio?
1. Il responsabile della produzione, che organizza le risorse umane del settore produttivo e valuta necessità di investimenti in macchine e attrezzature è un dirigente sicurezza.
2. Il responsabile di cantiere o capo cantiere che affida le attività in subappalto, noleggia macchine e attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività in cantiere, affida al persone di cantiere l’esecuzione delle attività è un dirigente sicurezza.
3. Il capo reparto, che controlla la continuità della produzione e l’operato dei singoli addetti, segnalando anomalie o problematiche al responsabile della produzione, è un preposto sicurezza.
4. Il capo squadra che coordina le attività dei lavoratori che compongono la sua squadra di lavoro e fa presente al responsabile di cantiere la necessità di macchine o attrezzature specifiche, è un preposto sicurezza.

Dirigente e preposto sicurezza non sono figure che svolgono solo compiti sicurezza e sono distinte da quelle operative, ma sono “etichette” che si aggiungono alla mansione lavorativa. La posizione gerarchica, i poteri e l’autorità associate a una determinata mansione lavorativa sono gli elementi che determinano la scelta tra le due etichette.
Le nomine sono obbligatorie?
Se dirigente o preposto sicurezza lo si è se lo si fa, un eventuale obbligo di nomina potrebbe sembrare ridondante. In effetti non si parla di obbigli di nomina di dirgenti e preposti, ma il Testo Unico Sicurezza parla piuttosto della possibilità per il datore di lavoro di delegare una parte delle responsabilità a suo carico attraverso delle deleghe formali. A questo si aggiunge il fatto che far apporre la firma di assunzione dell’incarico di preposto o di dirigente è un modo per responsabilizzare l’interessato.

Nell’ambito dei sistemi di gestione per la sicurezza e dei modelli 231, la formalità della delega diventa invece un obbligo nella misura in cui questi due strumenti hanno come requisito di base la distinzione di compiti e responsabilità, che passano proprio attraverso incarichi formali.
C’è un altro dettagli da tenere a mente, cioè la logica che ha portato a introdurre il principio di effettività (art. 299 del D. Lgs. 81/08), quello per cui dirigente o preposto lo sei per quello che fai, a prescindere da formazione ricevuta e sottoscrizione di una nomina. Il principio di effettività vuole prevenire che formazione e nomina diventino mere formalità, al punto che il datore di lavoro possa pensare di formare e nominare qualcuno come dirigente o preposto in modo che le responsabilità ricadano su di lui in caso di problemi, anche se poi a decidere o controllare sono altri. Il legislatore ci dice quindi che è la realtà operativa a comandare, e che formazione e nomina sono la strada da percorrere ma devono corrispondano ai poteri effettivi. In caso contrario, il rischio è che a rispondere di un problema siano tanto il nominato quanto… l’innominato!

Formazione per dirigenti e preposti
La formazione dei dirigenti comprende una formazione iniziale di 16 ore, a prescindere dal settore di attività dell’azienda, che sostituisce la formazione prevista per i lavoratori (generale e specifica). È previsto poi un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni.
La formazione di preposto prevede invece un corso iniziale di 8 ore, aggiuntivo a quello di lavoratore. L’aggiornamento è sempre di almeno 6 ore ogni 5 anni, ed è valido anche come aggiornamento della formazione lavoratore.
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