Hai sentito parlare di novità sui diisocianati, ma non sai che cosa siano e non ti è chiaro se e che cosa devi fare? Siamo qui per aiutarti a capire la situazione.
Che cosa sono i diisocianati
I diisocianati sono composti chimici caratterizzati dalla presenza nella propria formula e struttura chimica di due gruppi isocianici (N=C=O), cioè da una doppia sequenza di atomi di azoto, carbonio e ossigeno. Questa sequenza di atomi è detta gruppo funzionale, in quanto attribuisce particolare caratteristiche ai composti chimici che lo contengono.

L’attenzione verso i diisocianati è legata alla loro pericolosità per la salute umana: sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1; l’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determina asma professionale nei lavoratori (si stimano 5.000 ogni anno nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea).
L’incidenza in termini di salute è dovuta al fatto che “i diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti“.

Che cosa sta cambiando?
Per effetto del Regolamento (UE) 2020/1149, sono stati introdotti vincoli di produzione e utilizzo.
Per quanto riguarda la produzione, dal 24 febbraio 2022 non è possibile mettere in commercio diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso, a meno che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di adeguata formazione e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata” (visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta).

In termini di utilizzo, dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Che cosa fare?
Pensare di formare il personale a prescindere da ogni altra valutazione non funziona, perché è necessario individuare il tipo di formazione (generale, intermedia o avanzata) e aggiornarla ogni cinque anni.
La strategia che consigliamo di seguire comprende:
- integrazione/aggiornamento della valutazione dei rischi, in particolare quella relativa al rischio chimico, analizzando le schede di sicurezza dei prodotti in uso;
- definizione di obbligo o meno di formazione e, nel primo caso, individuazione della formazione corretta da eseguire.

Quale formazione sui diisocianati?
La formazione sui diisocianati è obbligatoria dal 24 agosto 2023 in caso di utilizzo di prodotti che li contengano in quantità superiore allo 0,1% in peso.
Queste le sue caratteristiche:
- deve avere contenuti rispondenti a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2020/1149;
- deve essere scelta tra generale, intermedia e avanzata a seconda degli usi dei prodotti contenenti isocianati (e quindi del grado di rischio);
- deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
- deve essere aggiornata ogni 5 anni;
- può essere erogata anche in modalità online.

Non risulta quindi formalmente definita la durata (ore) dei singoli corsi e dei relativi aggiornamenti.
Idoneità tecnico professionale
Ci si attende che con il tempo la verifica del possesso della formazione sui diisocianati rientri nella verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese, quindi che sia un requisito richiesto in fase di qualifica come fornitori, di coordinamento ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico sicurezza (DUVRI) e di autorizzazione all’accesso in cantiere da parte dei CSE. Questo significa che, a cascata, le imprese affidatarie e subappaltanti, dovranno richiedere evidenza della valutazione del rischio e dell’eventuale formazione ai propri subappaltatori. Quindi potrebbe vale la pena iniziare a sensibilizzare i propri fornitori da subito.
Cerchi assistenza?
Possiamo aiutarti per aggiornare la valutazione dei rischi e per erogare la formazione al personale.
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