Abbiamo già anticipato una sintesi delle novità che saranno introdotte dal prossimo 3 ottobre 2022 in materia di gestione delle emergenze e formazione degli addetti antincendio per effetto dell’entrata in vigore dal decreto 2 settembre 2021. Oggi vogliamo approfondire le novità che riguarderanno il piano di emergenza aziendale.
Un ripasso sull’obbligo del piano d’emergenza
L’adozione di un piano di emergenza sarà un obbligo per i luoghi di lavoro
- con almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico in cui vi è presenza contemporanea di più di 50 persone;
- in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
Negli altri casi il datore di lavoro deve comunque definire le misure di prevenzione e protezione per la gestione dell’emergenza incendio, ma le può integrare nel DVR, il che a indicare che nei casi in cui è espressamente previsto il piano d’emergenza è preferibile che sia un documento autonomo, eventualmente allegato al DVR, che rispetti i contenuti previsti dal decreto 2 settembre.
Sono comunque escluse dall’obbligo di redazione del piano d’emergenza come definito dal decreto 2 settembre le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e le attività a rischio di incidente rilevante (D. L.vo 105/2015), per le quali restano invece applicabili gli articoli relativi alla nomina e alla formazione degli addetti antincendio.
Come fare un piano di gestione emergenza?
Si tratta di predisporre un documento che riporti questi titolo e che comprenda:
- le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso il sito specifico, sulla base dei criteri indicati negli allegati I e II del decreto 2 settembre;
- i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, che si possono limitare a quello del solo datore di lavoro nei casi in cui è previsto che possa svolgere direttamente l’incarico (art. 34, D. L.vo 81/08).
Le misure di sicurezza antincendio in esercizio
Queste misure sono attuate in una situazione non emergenziale e hanno la finalità di preparare alla gestione dell’emergenza. Tutti i dettagli sono contenuti nell’allegato I al decreto 2 settembre, ma in sintesi possiamo dire che comprendono:
- la modalità e i contenuti dell’informazione e della formazione destinate a ogni lavoratore che risulti esposto a rischi di incendio o di esplosione in funzione del suo posto di lavoro e del livello di rischio a cui lo espone la sua specifica mansione;
- la modalità e i contenuti dell’informazione per appaltatori e addetti alla manutenzione;
- la frequenza e l’oggetto delle esercitazioni antincendio e le modalità di registrazione;
- la necessità di coinvolgere altri datori di lavoro se presenti/ operanti nello stesso luogo.
Le misure di sicurezza antincendio in emergenza
Queste sono le azioni da porre in atto quando l’emergenza incendio si è verificata. Tutti i dettagli sono contenuti nell’allegato II al decreto 2 settembre, ma in sintesi si tratta delle
- azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Quando va aggiornato il piano d’emergenza
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.
Quando entra in vigore il DM 2 settembre 2021?
Il decreto entra in vigore il 3 ottobre 2022, questo significa che a partire da quella data le attività per le quali vige l’obbligo di piano di emergenza ed evacuazione dovranno già disporre del relativo documento e avere provveduto quanto meno a pianificare la formazione e l’informazione dei lavoratori e delle esercitazioni antincendio.
Ogni quanti anni bisogna revisionare il Piano di emergenza?
Anche senza modifiche va aggiornato?
Buongiorno Carmen,
come indicato nell’articolo, secondo l’allegato II, punto 2.1, comma 3 del decreto 2 settembre 2021 “Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza”. Quindi non esiste una frequenza obbligatoria, soprattutto se non ci sono modifiche che possono alterare le misure di prevenzione e protezione definite. Se il problema è quello di dare evidenza di avere valutato periodicamente la sua idoneità, suggeriamo due strade: il verbale di riunione periodica e il verbale di simulazione delle emergenze.
Buonasera,
se il PEI è già presente, deve essere aggiornato con il nuovo DM 2 settembre 2021?
grazie
Buonasera Roberto,
due le considerazioni:
1. quello che conta non è tanto e solo il riferimento normativo quanto il contenuto del documento, quindi se si ritiene il documento valido si potrebbe quanto meno dare evidenza della valutazione dell’adeguatezza nell’ambito di un verbale di simulazione o nell’ambito del verbale di riunione periodica. La riemissione con riferimento al nuovo decreto potrebbe essere la soluzione che dimostra tanto la revisione quanto il corretto riferimento normativo ed è quella che noi consigliamo;
2. il PEI deve essere aggiornato con frequenza triennale, quindi, se già presente alla data di entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 (4 ottobre 2022), si dovrà comunque verificare la scadenza triennale. E questa scadenza potrebbe essere l’occasione per aggiornare il riferimento normativo, nel caso la validità del PEI fosse stata inizialmente confermata in altro verbale.
Buonasera,
se ho un impresa subappaltatrice che ha un lavoro a corpo di un opera, essendo un cantiere temporaneo o mobile, può anche solo fornirmi i nominativi degli addetti alle emergenze ( Primo Soccorso, Antincendio ed evacuazione ) o deve necessariamente redigere un piano di emergenza a parte?
Vorrei capire se è un obbligo oppure è sufficiente descrivere le azioni da intraprendere in caso di emergenza all’interno del piano operativo di sicurezza (pos)
Grazie
Buonasera Luca,
tipicamente le misure di gestione dell’emergenza sono parte integrante del POS e non viene emesso un piano di emergenza distinto (inoltre i nominativi degli addetti alla gestione emergenze sono scritti nel POS e le nomine e la relativa formazione sono riportate in allegato). La redazione di un piano di emergenza specifico ha poco significato nel caso di un subappaltatore nell’ambito del cantiere temporaneo o mobile, in quanto la gestione dell’emergenza dovrebbe essere coordinata, quindi essere definita già nell’ambito del PSC.