Si avvicina il mese di giugno e, quindi, la scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, il MUD 2025. Siamo pronti?

Cosa cambia con il MUD 2025?

In linea generale il MUD 2025 conferma la struttura del MUD 2024, le modifiche riguardano:

  1. introduzione del campo Ammendante compostato con fanghi (acf) nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT);
  2. inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
  3. allineamento delle modalità per il calcolo del numero degli addetti agli aggiornamenti normativi subentrati con il RENTRI;
  4. integrazioni e correzione dei rifusi alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG per allinearne il contenuto alle delibere ARERA;
  5. integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, e aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

Quando scade la presentazione del MUD 2025?

In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del DPCM che ne approva il modello: per il MUD 2025, stante la pubblicazione del DPCM 17 dicembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, la scadenza è fissata al 28 giugno 2025.

    Tra i soggetti tenuti a presentare e compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani del MUD 2022 sono stati inseriti i soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche.

    Chi deve presentare il MUD 2025?

    Invariati i soggetti ricadenti nell’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale: trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti e Comuni.

    Non sono tenuti a presentare la dichiarazione MUD, limitatamente ai rifiuti NON pericolosi:

    • i soggetti che trasportano in conto proprio i propri rifiuti NON pericolosi;
    • le imprese operanti nel settore delle demolizioni o costruzioni, esclusivamente per i rifiuti NON pericolosi;
    • le imprese attive nel commercio o nei servizi, sempre limitatamente ai rifiuti NON pericolosi;
    • le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e occupano fino a 10 dipendenti, se tali rifiuti derivano da
        1. lavorazioni industriali,
        2. lavorazioni artigianali;
        3. trattamenti di potabilizzazione o altri trattamenti delle acque che generano fanghi;
        4. processi di depurazione delle acque reflue o abbattimento dei fumi che producono fanghi;
        5. operazioni su fosse settiche e reti fognarie.
    Oltre ai soggetti che già in passato erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, con il MUD 2022 si aggiungo i i Centri di Raccolta che gestiscono rifiuti pericolosi.

    Non devono inoltre presentare la dichiarazione MUD, anche se gestiscono rifiuti pericolosi:

    • gli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del Codice Civile, con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
    •  liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non facenti parte di un’organizzazione riconducibile a un ente o a un’impresa. Per questi soggetti, l’obbligo di presentazione del MUD si considera assolto mediante la conservazione, per almeno tre anni, del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto autorizzato;
    • gli operatori che svolgono attività di estetica, acconciatura, trucco permanente o semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologia, callistica, manicure e pedicure, nel caso in cui producano rifiuti pericolosi o infettivi.

    Non sono tenuti a presentare la dichiarazione MUD, nemmeno in forma “in bianco”, chi, nel corso del 2024, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti.

        Tra i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono comprese imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue.

        Come pagare il MUD telematico?

        I diritti di segreteria ammontano a € 10 per dichiarazione (quindi per ciascuna unità locale) e possono essere pagati esclusivamente con:

        • carta di credito;
        • PagoPA;
        • istituto di pagamento InfoCamere.

        Accesso esclusivo con credenziali digitali

        L’accesso ai siti mudtelematico.it (compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi), mudsemplificato.ecocerved.it e mudcomuni.it potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta effettuato l’accesso con le credenziali digitali, potranno recuperare le dichiarazioni passate, compilate con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.