Con Delibera n. 105/2021 del 18 maggio 2021, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti, poi approvate dal Ministero della transizione ecologica con Decreto n. 47 del 9 agosto 2021: il documento è divenuto giuridicamente vincolante. Ci sono novità importanti per la classificazione dei rifiuti? Vediamolo insieme.
Le linee guida classificazione rifiuti SNPA 2021
Il documento ha sicuramente il grande pregio di introdurre schemi di sintesi e di spiegazione per l’attribuzione dei codici CER e la valutazione della pericolosità del rifiuto. Al contempo, però, introduce un nuovo obbligo rilevante per il produttore di rifiuti: tutto il processo di classificazione del singolo rifiuto deve essere formalizzato, quindi messo per iscritto, con la produzione di due documenti, la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

Riepiloghiamo però la procedura di classificazione rifiuti che viene in sostanza confermata:
- effettuare la verifica preventiva dell’applicabilità della normativa di gestione rifiuti (ex. nel caso delle terre e rocce da scavo prodotte dei cantieri edili, queste ultime possono essere gestite come sottoprodotto);
- identificare, all’interno dell’Elenco europeo, il pertinente codice da attribuire al rifiuto secondo tre gradi di precedenza, e cioè partendo prima dai capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte generatrice del rifiuto, passando poi ai capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto e considerando il capitolo 16, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco, solo in via residuale;
- stabilire se il rifiuto è non pericoloso (assoluto), pericoloso (assoluto) o ricadente tra le voci a specchio. Nel caso di rifiuto non pericoloso, l’attribuzione del codice conclude la classificazione. Nel caso di rifiuto pericoloso, l’ultimo passaggio consiste nell’individuazione delle caratteristiche di pericolo (HP). Mentre nel caso di rifiuti con voci a specchio, è necessario indagare le possibili sostanze pericolose contenute per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto. Nel primo caso si dovrà poi procedere all’indicazione delle caratteristiche di pericolo (HP).

E adesso chiariamo che sono la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.
La relazione tecnica
La relazione tecnica è un fascicolo contente:
- la descrizione chiara ed esaustiva dei vari passaggi della procedura di classificazione del rifiuto;
- tutta la documentazione utilizzata per arrivare alla classificazione tra cui, per esempio, le schede di sicurezza, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, indicazione dei metodi analitici utilizzati, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, certificati analitici e giudizio di classificazione.
Il giudizio di classificazione del rifiuto
Il giudizio di classificazione, invece, è un documento a sé stante (distinto della analisi e dalla relazione tecnica), redatto da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati. La lettura dello schema di contenuto del giudizio di classificazione fa pensare che tale elaborato possa essere emesso dal laboratorio incaricato delle analisi, ma come documento distinto da queste ultime. Per dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovranno essere allegati:
- il verbale di campionamento;
- i report/rapporti di prova dei test eseguiti;
- la documentazione delle analisi chimiche.

La classificazione dei rifiuti in urbani e speciali
Le linee guida SNPA 2021 non entrano nel merito della distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, che resta integralmente definita dal Testo Unico Ambientale. La distinzione tra rifiuti urbani e speciali viene effettuata in base all’origine del rifiuto ed è stata modificata di recente. Ecco qui, in successione, i rifiuti che si classificano come urbani e quelli che si classificano come speciali.
Sono rifiuti urbani secondo l’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D. L.vo 152/06:
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali, secondo l’art. 184, comma 3 del D. L.vo 152/06:
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando la possibilità di classificazione come sottoprodotto;
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli ricadenti nella classificazione di rifiuto urbano;
- i veicoli fuori uso.
La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali incide sugli obblighi di produttori, trasportatori e destinatari del rifiuto in termini autorizzativi e sui relativi adempimenti, ma non influisce sull’applicazione delle linee guida di classificazione rifiuti del SNPA, che sono volte alla corretta attribuzione del codice CER e alla valutazione della pericolosità del rifiuto.
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