La fornitura di calcestruzzo in cantiere comporta precisi obblighi di coordinamento della sicurezza. Autorizzare l’accesso del fornitore significa verificare la documentazione necessaria, distinguere correttamente la tipologia di attività svolta e garantire che le procedure siano conformi alla normativa vigente. La Circolare ministeriale del 10 febbraio 2011 definisce le modalità operative per gestire in sicurezza la mera fornitura di calcestruzzo, mentre i casi di fornitura con posa in opera richiedono l’emissione di specifico POS.

Mera fornitura o fornitura con posa: una distinzione fondamentale

La distinzione tra mera fornitura e fornitura con posa determina la tipologia di documentazione da produrre e gli obblighi di coordinamento.

  • Mera fornitura: i lavoratori dell’impresa fornitrice non partecipano al getto; si limitano a posizionare l’autobetoniera, la canala o a direzionare il braccio della pompa da cabina o a distanza;
  • fornitura con posa in opera: i lavoratori del fornitore partecipano attivamente al getto, manovrando la benna o il terminale in gomma della pompa; in questo caso, il fornitore assume il ruolo di impresa esecutrice.

Questa distinzione è fondamentale per individuare correttamente gli adempimenti in materia di sicurezza.

Vista dall'alto di un getto di calcestruzzo con autobetoniera in cui si vede un operatore che dirige la canala.

La documentazione per la mera fornitura di calcestruzzo

Per la mera fornitura, la Circolare ministeriale del 10 febbraio 2011 prevede uno scambio di schede informative tra fornitore e impresa esecutrice, a titolo di coordinamento.

Le schede da compilare e firmare sono:

  • Allegato 1, a cura del fornitore di calcestruzzo;
  • Allegato 2, a cura dell’impresa esecutrice.

Solo dopo lo scambio di entrambe le schede, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) può autorizzare l’ingresso del fornitore in cantiere. Lo scambio documentale rappresenta un impegno reciproco a rispettare le misure di sicurezza e le modalità operative concordate.

Fornitura con posa: quando serve il POS

Nel caso di fornitura con posa, il fornitore diventa impresa esecutrice e deve redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), integrato con:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal CSE;
  • il POS dell’impresa affidataria.

Il POS deve descrivere le attività svolte, i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione adottate. La Nota n. 1753/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che la mera fornitura non richiede POS, ma solo la procedura di coordinamento prevista dalla Circolare del 2011.

Primo piano di un getto di calcestruzzo dalla canala della betoniera

Disponibilità dei documenti in cantiere

Tutta la documentazione (schede informative o POS) deve essere disponibile in cantiere, in formato cartaceo o in formato digitale: le due modalità sono alternative ed entrambe valide, purché garantiscano la consultazione immediata in caso di controllo o ispezione. Non basta lo scambio delle informazioni tra impresa e fornitore: la documentazione deve poter essere esibita nel luogo di utilizzo per dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di coordinamento.

La riunione di coordinamento: una buona prassi del CSE

Prima di autorizzare l’accesso del fornitore, il CSE può organizzare una riunione di coordinamento finalizzata a:

  • verificare la tipologia di attività (mera fornitura o fornitura con posa);
  • controllare la completezza e coerenza della documentazione;
  • dare evidenza formale dell’avvenuta verifica, mediante un verbale o una comunicazione scritta.

Questa riunione rappresenta una buona prassi di gestione che rafforza la tracciabilità delle verifiche e tutela tutte le parti coinvolte (CSE, impresa esecutrice, fornitore).

Primo piano di un getto di calcestruzzo con autobetonpompa

Le fonti normative di riferimento

La gestione della fornitura di calcestruzzo in cantiere si basa su diversi riferimenti normativi:

  • artt. 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Obblighi di cooperazione e coordinamento negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili;
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2011 – Procedura di coordinamento per la mera fornitura di calcestruzzo;
  • Nota n. 2597/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo. ;
  • Circolare n.315/2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Protocollo d’intesa ANCE-CNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni. Focus sulla sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: ruoli e responsabilità;
  • Nota n. 1753/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

Conclusioni

La gestione corretta della fornitura di calcestruzzo passa dalla distinzione tra mera fornitura e fornitura con posa, dallo scambio documentale conforme e dalla verifica del CSE. Una procedura chiara e tracciabile è la base per garantire la sicurezza in cantiere e la conformità normativa.